
Tra i punti che hanno generato più incertezza dopo l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato– Regioni del 17 aprile 2025 c’è la questione degli escavatori idraulici.
Nel precedente ASR del 2012, infatti, per questi mezzi era richiesta l’abilitazione solo se la macchina aveva una massa operativa superiore a 6.000 kg.
Escavatori idraulici: cosa cambia?
Nel nuovo ASR questa distinzione scompare del tutto: nell’Allegato II, dove sono elencate le attrezzature che richiedono specifica abilitazione, l’escavatore idraulico compare senza alcun limite di massa.
Da qui nasce la domanda: se l’abilitazione ora è richiesta per tutti gli escavatori, in che tempi va ottenuta, considerato che non si tratta di una “nuova attrezzatura”? Il nuovo ASR è chiaro: eliminando il riferimento alla massa operativa, l’obbligo formativo si estende a tutta la categoria degli escavatori idraulici, indipendentemente dal peso della macchina.
Questa novità, però, crea un vuoto interpretativo perché nella Parte VII – Altre disposizioni del nuovo ASR non è prevista una norma transitoria dedicata a questo caso.
Il testo disciplina solo tre nuove attrezzature introdotte ufficialmente per la prima volta:
• carri raccoglifrutta (CRF)
• carroponti
• caricatori per movimentazione di materiali
Per queste, è previsto un periodo di 12 mesi per conseguire l’abilitazione. Ma per gli escavatori di massa inferiore a 6.000 kg, che non erano soggetti ad obbligo in passato,non si specifica nulla.
Interpretazione restrittiva
Se si ritenesse che gli escavatori “piccoli” non siano nuove attrezzature, l’obbligo sarebbe già immediatamente applicabile dal 24 maggio 2025, data di entrata in vigore del nuovo ASR.
Questa lettura avrebbe effetti pesantissimi:
• tutti i datori di lavoro che fanno uso di escavatori sotto i 6.000 kg e che non hanno ancora formato gli operatori sarebbero già sanzionabili;
• la violazione comporterebbe le sanzioni previste dall’art. 87 del D.Lgs. 81/08, con arresto da tre a sei mesi o ammenda fino a oltre 9.000 euro;
• se il mezzo è condotto direttamente dal datore di lavoro, la sanzione ricadrebbe su di lui ai sensi dell’art. 73, co. 4–bis.
È evidente che questa interpretazione porterebbe a un’applicazione drastica e immediata dell’obbligo, probabilmente non in linea con la logica delle norme transitorie.
Interpretazione estensiva (più ragionevole)
L’altra lettura — ed è quella più prudente e condivisa dagli operatori — considera gli escavatorin sotto i 6.000 kg come una categoria equiparabile alle nuove attrezzature.
Pur essendo escavatori a tutti gli effetti, presentano differenze pratiche importanti (comandi, sterzata, stabilità, ingombro, dispositivi di sicurezza spesso semplificati) che rendono coerente un loro inserimento nel regime transitorio.
Quindi, anche per questa categoria si applica il periodo di 12 mesi, esattamente come avviene per le nuove attrezzature formalmente introdotte. Il termine per adeguarsi diventerebbe quindi 24 maggio 2026. Ad oggi manca ancora una nota interpretativa ufficiale della Conferenza Stato–Regioni o del Ministero del Lavoro.
Alcune FAQ diffuse ad agosto dall’Assessorato alla Salute della Conferenza Stato–Regioni sembrano andare in questa direzione, ma non essendo state approvate dall’INL non costituiscono un orientamento ufficiale. Per questo è stato avviato un gruppo di lavoro MLPS – Regioni – INL, con l’obiettivo di pubblicare una circolare condivisa, che dovrebbe arrivare a breve e fare chiarezza definitiva.




