Le novità nei lavori su impianti elettrici della CEI 11-27
Il Comitato Elettrotecnico Italiano ha pubblicato nel settembre scorso la quinta edizione della Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” che sostituisce la precedente in vigore dal 2014.
La norma CEI 11-27 ha come campo di applicazione i “lavori elettrici”, ossia “tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”, coinvolge quindi molte attività dove l’operatore sia generico sia elettricista/manutentore deve avvicinarsi a parti in tensione oppure deve “mettere le mani direttamente” sulle parti in tensione.
L’importanza della norma CEI 11-27 nel panorama legislativo italiano in materia antinfortunistica è chiarita in modo inequivocabile dagli articoli 80, 82 e 83 del D.Lgs. 81/2008, che richiamano esplicitamente come riferimento per la scelta delle misure di sicurezza elettrica, quelle indicate nella pertinente norma tecnica.
Si veda ad esempio l’art. 82 del D. Lgs. 81/2008 che vieta l’esecuzione dei lavori elettrici sotto tensione, consentendone tuttavia l’esecuzione quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni, cioè:
- per i sistemi di categoria 0 e 1, che “l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”.
L’interpello n. 3/2012 del 22 novembre 2012 ha precisato che la norma tecnica pertinente alla quale far riferimento quando un operatore viene destinato a eseguire lavori sotto tensione è la CEI 11-27.
Quali sono le novità presenti nella nuova edizione della norma CEI 11-27 rispetto alla precedente?
Le modifiche apportate dalla nuova edizione della norma CEI 11-27 del 2021 rispetto alla precedente sono di seguito riportate:
- aggiornamento delle definizioni di RI, URL e PL;
- precisazioni in merito al lavoro elettrico e ai controlli funzionali (misure elettriche);
- precisazioni riguardanti l’organizzazione dei lavori elettrici e le relative comunicazioni;
- alcune precisazioni sulla formazione dei lavoratori addetti ai lavori elettrici (PES e PAV);
- introduzione della cadenza quinquennale dell’aggiornamento della formazione degli addetti ai lavori elettrici;
- aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto tensione;
- inserimento dell’Allegato H “Ulteriori informazioni per il lavoro in sicurezza”.
Approfondiamo di seguito le principali novità presenti nella nuova edizione della norma CEI 11-27.
Le nuove definizioni di RI, URL e PR presenti nella norma CEI 11-27:2021
La nuova norma CEI 11-27 ha modificato le definizioni delle figure:
- RI (Responsabile dell’Impianto): si tratta della persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico “durante l’attività lavorativa”. La nuova norma ha esplicitato che la figura del RI è “attiva” solo durante i lavori elettrici sull’impianto. Si tratta di una precisazione, senza una variazione sostanziale dell’attività prevista in capo a questa figura.
- URL (Unità Responsabile del Lavoro): secondo la nuova definizione l’Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL) è definita come l’Unità o la Persona alla quale è demandato l’incarico di preparare ed eseguire il lavoro elettrico. In sostanza è stato specificato che URL non solo esegue, ma anche “prepara” il lavoro elettrico.
- PL (Preposto Lavori): la variazione consiste nell’aggiunta nella definizione della parola “persona”, ossia, secondo la nuova edizione della norma CEI 11-27 si definisce PL: Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa.
Le nuove indicazioni sulle misure elettriche (controlli funzionali) previste dalla nuova CEI 11-27 del 2021
La nuova norma CEI 11-27 edizione 2021 introduce alcune precisazioni in merito ai “controlli funzionali”, ossia alle misure sugli impianti elettrici.
In particolare:
- la necessità che qualora tali misure (escludendo quelle sotto tensione) siano svolte da una PEC, quest’ultima deve essere sorvegliata da una PES o PAV;
- gli strumenti di misura devono essere costruiti in conformità alle norme di prodotto, al fine di garantire l’adeguatezza e la sicurezza.
La formazione degli addetti ai lavori elettrici secondo la nuova CEI 11-27 del 2021
La nuova edizione della norma CEI 11-27, pur non introducendo variazioni sostanziali sulla formazione degli addetti ai lavori elettrici (PES e PAV), ancora suddivisa nei già noti livelli: 1A-2A-1B-2B, ha specificato che l’attività formativa, per quanto attiene le parti teoriche, può essere svolta mediante:
- Corsi frontali.
- Corsi a distanza (FAD, ossia corsi in videoconferenza o in e-learning).
Aggiornamento della formazione degli addetti ai lavoro elettrici: cosa prevede la nuova CEI 11-27:2021?
La norma CEI 11-27 nella sua edizione 2021 prevede che gli addetti ai lavori elettrici svolgano un aggiornamento della formazione di almeno 4 ore ogni 5 anni.
La norma precisa così un obbligo che in via generale già era precedentemente previsto dal D.Lgs. 81/08, dando indicazioni allineate alle periodicità dell’aggiornamento della Formazione sulla Sicurezza previsto per i lavoratori dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Fonte: CEI
Le sanzioni più severe per la mancata sicurezza sul lavoro del nuovo Decreto Fiscale
In data 21 ottobre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legge fiscale (D.L. 21 ottobre 2021, n.146), il quale ha introdotto importanti novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza, il D.Lgs. 81/08.
Il decreto introduce un inasprimento delle sanzioni già previste per il mancato rispetto delle disposizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e per l’utilizzo di lavoratori non regolari (il c.d. “lavoro nero”).
Sanzioni aggiuntive per il lavoro irregolare
Il Decreto conferisce all’Ispettorato Nazionale del Lavoro il potere di adottare un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale qualora venga riscontrata la presenza di una percentuale di lavoratori irregolari pari o superiore al 10% del personale occupato (in passato era prevista la soglia del 20%). La sospensione non si applica qualora il lavoratore irregolare sia l’unico occupato dall’impresa. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione; il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC).
È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:
- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari. Gli importi sono raddoppiati se nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, l’impresa era già stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
Contro il provvedimento è ammesso il ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro.
Sanzioni aggiuntive per violazioni in materia di tutela della sicurezza
Il decreto prevede che in caso di accertate gravi violazioni delle disposizioni sancite dal D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza (violazioni di cui all’allegato I del D.Lgs. 81/08), oltre alle sanzioni già previste, vengano applicate sanzioni accessorie pecuniarie e la sospensione dell’attività imprenditoriale.
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione; il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC).
Il provvedimento può essere revocato dall’amministrazione che lo ha disposto qualora:
- l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
- nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie. La somma è raddoppiata se nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, l’impresa era già stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
Nel decreto si prevede anche un ampliamento dell’organico dei soggetti preposti al controllo e alle verifiche, oltre ad una maggiore condivisione delle informazioni per la prevenzione tramite un ampliamento del SINP (Sistema Informativo per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), la banca dati dell’INAIL.
In caso di non ottemperanza da parte del Datore di Lavoro al provvedimento di sospensione:
- se è riconducibile a violazioni/inadempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza, è previsto l’arresto fino a sei mesi;
- se è riconducibile al lavoro irregolare, è previsto l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Si riporta l’allegato I al D.Lgs. 81/08 e una tabella riepilogante gli importi delle sanzioni aggiuntive.


Fonte: Gazzetta Ufficiale
La responsabilità per l’omessa richiesta del CPI
Il caso dell’incendio della Torre dei Moro ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza degli edifici in caso di incendio e sugli adempimenti di prevenzione incendi non solo relativi al mondo dell’edilizia residenziale ma anche con riferimento alle attività lavorative sia pubbliche che private.
Vi proponiamo di seguito l’analisi di un caso in cui non si è provveduto all’adempimento degli obblighi in materia di prevenzione incendi omettendo di presentare le pratiche previste dal D.P.R: 151/2011.
La sentenza della Sezione III penale della Corte di Cassazione n. 29575 del 28 luglio 2021 ha fornito utile chiarimento in relazione all’individuazione dei soggetti responsabili in tema di gestione della sicurezza degli edifici scolastici in cui siano ospitate scuole comunali.
L’antefatto nasce dalla sentenza emanata dal Tribunale, che ha condannato il Sindaco di un Comune al pagamento di un’ammenda di 800 euro in ordine alla contravvenzione di cui agli artt. 16 e 20, comma 1, del D.lgs. 139/2006 per non aver richiesto il certificato di prevenzione incendio per una scuola media statale comunale.
L’imputato ha, quindi, fatto ricorso per cassazione adducendo le seguenti motivazioni.
Con la prima asseriva che non fosse stato tenuto in considerazione il principio di separazione tra le funzioni di carattere politico e quelle gestionali, affermando che la responsabilità dovesse ricadere sul Dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune.
In secondo luogo, per l’imputato, non sono state tenute in considerazione le proroghe, al 31 dicembre 2021, in materia di adempimento alle procedure di prevenzione incendi per ottenere il CPI.
A sostegno della sua difesa, il ricorrente ha inoltre evidenziato l’esistenza di una delibera della Giunta comunale emessa a seguito di disposizioni in merito impartite al Segretario comunale e al responsabile dell’Ufficio tecnico comunale successive alla verifica ispettiva dei Vigili del Fuoco presso la sede scolastica.
Tuttavia, dall’ultimo accertamento, era risultata la necessità di effettuare adeguamenti strutturali di messa in sicurezza dell’edificio, motivo per cui era stato richiesto il perfezionamento del certificato.
Il Comune non avendo provveduto a stanziare i fondi necessari ai lavori, risultava sprovvisto del certificato perfezionato, anche dopo cinque anni dall’accertamento del reato.
La Cassazione ha, quindi, deciso di rigettare il ricorso ritenendolo infondato e inconsistente. Infatti, la prima motivazione è decaduta nell’immediato non avendo basi su cui poggiare, in quanto il Tribunale aveva accuratamente applicato il principio del D.P.R. 30 luglio 2011 n.151 e dell’art.20 del D.lgs. 139/2006 individua la sanzionabilità in capo al titolare di una delle attività, soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, contemplate alle categorie A, B e C dell’allegato I del sopra citato decreto qualora si ometta esperire le pratiche di prevenzione incendi previste in caso di avvio dell’attività o nei tempi di rinnovo previsti dalla normativa. Nel caso in esame, tale titolare, in caso di mancanza di formale attribuzione della competenza ad altro individuo, viene riconosciuto nel legale rappresentante dell’ente proprietario dell’istituto scolastico, ovvero il Sindaco pro tempore.
Per concludere, è stato ritenuto non accoglibile anche il riferimento alle proroghe invocate dal ricorrente in materia di adempimento alle procedure di prevenzione incendi per ottenere il CPI poiché queste , riguardano esclusivamente gli interventi necessari di adeguamento degli edifici scolastici e non gli obblighi legislativi quali la presentazione della domanda di SCIA per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. N. 151/2011.
Il ricorso è stato, perciò, respinto in tutte le sue parti e il ricorrente condannato al pagamento dell’ammenda decisa in prima istanza, e delle spese processuali.
Le sanzioni previste dall’art. 20 del D.lgs 139/2006 per omessa presentazione o per omesso rinnovo delle pratiche di prevenzione incendi possono essere anche molto più impattanti rispetto a quelle del caso analizzato
La tua azienda è in regola?
Il vecchio certificato prevenzione incendi deve essere rinnovato e la scadenza si avvicina?
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Webinar gratuito “Sbarco in quota dalla PLE. Operazione possibile?”
Negli ultimi vent’anni si è assistito ad un aumento progressivo nell’utilizzo delle PLE nei settori edile e impiantistico per via della loro velocità di utilizzo. Tuttavia, tra gli argomenti ufficiali elencati nel percorso formativo sulle PLE, non v’è traccia della tematica “sbarco in quota”. Ragion per cui costruttori, esperti, organismi di controllo si interrogano di fronte a condotte pericolose come lo sbarco dalla cesta della PLE da parte del lavoratore per lavorare in un luogo (come una copertura) diverso da quello del cestello.
In questo webinar, Ing. Francesco Gallo dell’Ispettorato del lavoro di Mantova farà chiarezza sull’argomento e illustrerà gli accorgimenti tecnici necessari da adottare. Ci riserveremo in chiusura un breve focus aggiornato sul green pass e cantieri.
Relatore: Ing. Francesco Gallo dell’Ispettorato del Lavoro di Mantova – apprezzato docente negli scorsi approfondimenti su “Sicurezza Cantieri e applicazione Protocollo COVID-19” e “Corretta applicazione del Protocollo Covid nei cantieri“
Destinatari : Il webinar si rivolge a tutti, in particolare alle figure aziendali che si occupano della gestione della sicurezza in azienda (RSPP/ASPP, Uffici tecnici, HSE manager, Project Manager, Facility Manager, Building Manager, Datori di Lavoro e Delegati per la sicurezza di medie e grandi aziende ecc…)
Durata: 3’30” – orario 14.00 – 17.30
Piattaforma : GotoWebinar – una volta iscritto, arriverà una mail della presa in carico della registrazione. In seguito ti forniremo un link che dovrai cliccare il giorno e nell’ora in cui si terrà il webinar.
Prezzo: Gratuito
Contec AQS per Automobile Club Verona: gestione sicurezza evento “Rally Due Valli 2021”
Questo mese si è svolta la 39° Edizione del Rally Due Valli, la penultima prova valevole per il Campionato Italiano 2021. Anche quest’anno sulle strade scaligere si sono viste sfide serrate così come in tutto l’arco della stagione. Tanto è vero che proprio sul palco di arrivo in Piazza Bra si è laureato campione italiano il trevigiano Giandomenico Basso con una gara di anticipo sul termine della competizione nazionale.



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Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: nuovi criteri di gestione dell’emergenza
Il Decreto 2 settembre 2021 del Ministero dell’interno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 237 del 04/10/2021. Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 2 settembre 2021
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 237 del 04/10/2021
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05748)
Art. 1 – Campo di applicazione
Art. 2 – Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
Art. 3 – Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 4 – Designazione degli addetti al servizio antincendio
Art. 5 – Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
Art. 6 – Requisiti dei docenti
Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali
Art. 8 – Entrata in vigore
Allegato I – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO
Allegato II – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA
Allegato III – CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
Allegato IV – IDONEITA’ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
Allegato V – CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO
Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alcune delle novità introdotte dal provvedimento:
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.
Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
REQUISITI DEI DOCENTI
2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
5. I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V;
c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
6. I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 19 ottobre 2021 ha pubblicato la circolare DCPREV prot. n. 15472 recante “DM 02/09/2021 – Primi chiarimenti” che è disponibile qui
Fonte: Gazzetta Ufficiale – Vigili del Fuoco
Il rischio del settore delle costruzioni: la XII edizione Giornata sicurezza cantieri
Il 29 ottobre 2021 a Cremona si terrà la XII edizione dell’evento “Giornata sicurezza cantieri. La gestione del lavoratore – Il rischio del settore delle costruzioni”.
Si tratta di un appuntamento di formazione e informazione organizzato da Ance Cremona, con la partecipazione e il patrocinio Inail.
L’evento – accessibile sia in presenza che online – fa parte delle iniziative legate alla Campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!”
Obiettivo dell’evento è mettere in connessione enti, ordini professionali e imprese per individuare soluzioni e interventi utili a rendere il settore dell’edilizia un ambiente di lavoro più sicuro.
La partecipazione prevede il riconoscimento di crediti formativi da parte degli ordini professionali organizzatori.
Tra gli interventi, oltre a Inail, ATS Val Padana, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cremona, Ente Scuola Edile Cremonese – CPT, Cassa Edile di Cremona:
- Spunti per la prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici nel comparto edile
- Campagna cantieri sicuri 2021 di ATS della Val Padana – MO.RI.CA. un applicativo a supporto della sicurezza nei cantieri
- La sicurezza in cantiere in relazione alle forme di aggregazione di imprese
- CNCPT e l’innovazione digitale: presentazione del sistema cds
- Verifica della congruità della manodopera nel settore edile
Fonte: INAIL
Sicurezza, ergonomia e confort nell’ufficio
La ricerca delle migliori prestazioni per il re-layout post pandemico mediante l’applicazione di strumenti valutativi come l’analisi multicriteriale AHP
La pandemia da coronavirus ha minacciato il futuro degli uffici, costringendo molti lavoratori a svolgere l’attività in smart working con innegabili benefici. È sorto così il dubbio se il cambiamento sarà solo temporaneo o definitivo.
Nel mondo post-pandemia, gli uffici subiranno certamente una trasformazione ma rimarranno fondamentali per creare il senso di “comunità” e appartenenza aziendale. La situazione di emergenza ha permesso anche nuove opportunità per riadattare e ragionare gli spazi di lavoro accogliendo attività sia in presenza che da remoto.
Organizzare un ambiente di lavoro orientato a ridurre il rischio ergonomico, come richiama anche il D.lgs.81/08, garantisce la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
A tal proposito, Stefano Savoia (Contec Ingegneria), Massimiliano Gagliardi (Contec AQS) e Elena Padovani (Contec Ingegneria) hanno approfondito l’argomento in un articolo pubblicato IFMA, illustrando come il raggiungimento di elevati livelli di benessere e confort è legato a numerosi fattori. Tuttavia la migliore soluzione progettuale non si ottiene necessariamente massimizzando ognuno dei criteri.
È necessario, in fase di progetto, un confronto tra soluzioni e ipotesi alternative che permetta una valutazione oggettiva e individuare la soluzione più idonea, come per esempio il metodo di analisi multicriteriale L’AHP.
Perché questo metodo costituisce un innovativo ed efficace supporto per i processi strategici e quali sono i “requisiti minimi“?
Cambiamento, prevenzione e preparazione: il nuovo quadro europeo per la sicurezza nei luoghi di lavoro
Il nuovo quadro 2021-2027 in materia di SSL, annunciato nel piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali, stabilisce le priorità e le azioni chiave necessarie per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei prossimi anni nel contesto del mondo post-pandemico, caratterizzato dalle transizioni verde e digitale, dalle sfide economiche e demografiche e dall’evoluzione del concetto di ambiente di lavoro tradizionale.
La pandemia di COVID-19 ha dimostrato quanto sia cruciale la salute e la sicurezza sul lavoro (SSL) per la protezione della salute dei lavoratori, per il funzionamento della nostra società e per la continuità delle attività economiche e sociali critiche.
La nuova strategia promossa dall’UE si concentra su tre obiettivi fondamentali trasversali:

Cambiamento: Anticipare e gestire il cambiamento nel nuovo mondo del lavoro
Prevenzione: Migliorare la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro
Preparazione: Maggiore preparazione per possibili minacce sanitarie future
Per garantire luoghi di lavoro sicuri e salubri durante le transizioni digitali, verdi e demografiche, la Commissione riesaminerà la direttiva sui luoghi di lavoro e la direttiva sulle apparecchiature per schermi e aggiornerà i limiti di protezione su amianto e piombo. Preparerà un’iniziativa a livello dell’UE relativa alla salute mentale sul lavoro che valuta le questioni emergenti relative alla salute mentale dei lavoratori e propone linee guida per l’azione.
Questo quadro strategico promuoverà un approccio di “visione zero” per eliminare i decessi legati al lavoro nell’UE. La Commissione aggiornerà inoltre le norme dell’UE sulle sostanze chimiche pericolose per combattere il cancro, le malattie riproduttive e respiratorie.
La Commissione – traendo insegnamenti dall’attuale pandemia – svilupperà procedure di emergenza e orientamenti per la rapida diffusione, attuazione e monitoraggio di misure in potenziali crisi sanitarie future, in stretta collaborazione con gli attori della sanità pubblica.
Scarica qui il documento integrale
Il quadro strategico e le azioni previste per attuarlo conteranno su:
- forte dialogo sociale
- processo decisionale rafforzato basato su dati concreti
- migliore applicazione e monitoraggio della legislazione UE esistente
- attività di sensibilizzazione e
- mobilitazione fondi da investire nella sicurezza e salute sul lavoro, anche da fondi dell’UE come il Fondo per la ripresa e la resilienza e i fondi della politica di coesione.
La Commissione invita inoltre gli Stati membri ad aggiornare le proprie strategie nazionali in materia di sicurezza e salute sul lavoro per garantire che le nuove misure raggiungano il luogo di lavoro. Oltre i confini dell’UE, la Commissione continuerà inoltre a svolgere un ruolo guida nella promozione di elevati standard di sicurezza e salute sul lavoro a livello globale.
Fonte: Commissione Europea
Eventi, manifestazioni e Green Pass, “L’importante è pianificare e applicare i protocolli di sicurezza”
Segnaliamo il nuovo comunicato stampa dal titolo “EVENTI, MANIFESTAZIONI E GREEN PASS, «L’IMPORTANTE È PIANIFICARE E APPLICARE I PROTOCOLLI DI SICUREZZA»” redatto da Matteo Scolari, giornalista professionista e Direttore di Daily Verona – PANTHEON – Verona Network, che descrive i servizi di Contec AQS in ambito “Gestione Sicurezza Eventi” alla luce delle recentissime direttive del Governo.
Aumentano nelle ultime ore, a livello nazionale, i casi di positività al Covid-19. Tra le fasce più colpite dalla cosiddetta “variante Delta” c’è quella dei giovanissimi. Molti gli eventi e le manifestazioni programmate per l’estate che potrebbero subire variazioni, anche alla luce dell’introduzione del Green Pass. Contec AQS, indica alcune precauzioni e procedure per l’organizzazione e lo svolgimento degli eventi secondo le ultime normative.
Matteo Scolari
Organizzare eventi in sicurezza in tempi di pandemia
Recentemente è stata pubblicata la UNI/PdR 113:2021 “Linee guida sui provvedimenti di natura igienicosanitaria e comportamentale per l’organizzazione di convegni ed eventi aggregativi in sicurezza biologica in epoca di pandemia COVID-19”.
I contenuti della prassi – in consultazione pubblica nei mesi scorsi – erano stati descritti in questa notizia: Convegni ed eventi in sicurezza: la prassi UNI in consultazione pubblica