
Il Decreto 2 settembre 2021 del Ministero dell’interno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 237 del 04/10/2021. Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 2 settembre 2021
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 237 del 04/10/2021
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05748)
Art. 1 – Campo di applicazione
Art. 2 – Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
Art. 3 – Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 4 – Designazione degli addetti al servizio antincendio
Art. 5 – Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
Art. 6 – Requisiti dei docenti
Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali
Art. 8 – Entrata in vigore
Allegato I – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO
Allegato II – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA
Allegato III – CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
Allegato IV – IDONEITA’ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
Allegato V – CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO
Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alcune delle novità introdotte dal provvedimento:
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.
Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
REQUISITI DEI DOCENTI
2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
5. I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V;
c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
6. I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 19 ottobre 2021 ha pubblicato la circolare DCPREV prot. n. 15472 recante “DM 02/09/2021 – Primi chiarimenti” che è disponibile qui
Fonte: Gazzetta Ufficiale – Vigili del Fuoco