
Il Comitato Elettrotecnico Italiano ha pubblicato nel settembre scorso la quinta edizione della Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” che sostituisce la precedente in vigore dal 2014.
La norma CEI 11-27 ha come campo di applicazione i “lavori elettrici”, ossia “tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”, coinvolge quindi molte attività dove l’operatore sia generico sia elettricista/manutentore deve avvicinarsi a parti in tensione oppure deve “mettere le mani direttamente” sulle parti in tensione.
L’importanza della norma CEI 11-27 nel panorama legislativo italiano in materia antinfortunistica è chiarita in modo inequivocabile dagli articoli 80, 82 e 83 del D.Lgs. 81/2008, che richiamano esplicitamente come riferimento per la scelta delle misure di sicurezza elettrica, quelle indicate nella pertinente norma tecnica.
Si veda ad esempio l’art. 82 del D. Lgs. 81/2008 che vieta l’esecuzione dei lavori elettrici sotto tensione, consentendone tuttavia l’esecuzione quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni, cioè:
- per i sistemi di categoria 0 e 1, che “l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”.
L’interpello n. 3/2012 del 22 novembre 2012 ha precisato che la norma tecnica pertinente alla quale far riferimento quando un operatore viene destinato a eseguire lavori sotto tensione è la CEI 11-27.
Quali sono le novità presenti nella nuova edizione della norma CEI 11-27 rispetto alla precedente?
Le modifiche apportate dalla nuova edizione della norma CEI 11-27 del 2021 rispetto alla precedente sono di seguito riportate:
- aggiornamento delle definizioni di RI, URL e PL;
- precisazioni in merito al lavoro elettrico e ai controlli funzionali (misure elettriche);
- precisazioni riguardanti l’organizzazione dei lavori elettrici e le relative comunicazioni;
- alcune precisazioni sulla formazione dei lavoratori addetti ai lavori elettrici (PES e PAV);
- introduzione della cadenza quinquennale dell’aggiornamento della formazione degli addetti ai lavori elettrici;
- aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto tensione;
- inserimento dell’Allegato H “Ulteriori informazioni per il lavoro in sicurezza”.
Approfondiamo di seguito le principali novità presenti nella nuova edizione della norma CEI 11-27.
Le nuove definizioni di RI, URL e PR presenti nella norma CEI 11-27:2021
La nuova norma CEI 11-27 ha modificato le definizioni delle figure:
- RI (Responsabile dell’Impianto): si tratta della persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico “durante l’attività lavorativa”. La nuova norma ha esplicitato che la figura del RI è “attiva” solo durante i lavori elettrici sull’impianto. Si tratta di una precisazione, senza una variazione sostanziale dell’attività prevista in capo a questa figura.
- URL (Unità Responsabile del Lavoro): secondo la nuova definizione l’Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL) è definita come l’Unità o la Persona alla quale è demandato l’incarico di preparare ed eseguire il lavoro elettrico. In sostanza è stato specificato che URL non solo esegue, ma anche “prepara” il lavoro elettrico.
- PL (Preposto Lavori): la variazione consiste nell’aggiunta nella definizione della parola “persona”, ossia, secondo la nuova edizione della norma CEI 11-27 si definisce PL: Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa.
Le nuove indicazioni sulle misure elettriche (controlli funzionali) previste dalla nuova CEI 11-27 del 2021
La nuova norma CEI 11-27 edizione 2021 introduce alcune precisazioni in merito ai “controlli funzionali”, ossia alle misure sugli impianti elettrici.
In particolare:
- la necessità che qualora tali misure (escludendo quelle sotto tensione) siano svolte da una PEC, quest’ultima deve essere sorvegliata da una PES o PAV;
- gli strumenti di misura devono essere costruiti in conformità alle norme di prodotto, al fine di garantire l’adeguatezza e la sicurezza.
La formazione degli addetti ai lavori elettrici secondo la nuova CEI 11-27 del 2021
La nuova edizione della norma CEI 11-27, pur non introducendo variazioni sostanziali sulla formazione degli addetti ai lavori elettrici (PES e PAV), ancora suddivisa nei già noti livelli: 1A-2A-1B-2B, ha specificato che l’attività formativa, per quanto attiene le parti teoriche, può essere svolta mediante:
- Corsi frontali.
- Corsi a distanza (FAD, ossia corsi in videoconferenza o in e-learning).
Aggiornamento della formazione degli addetti ai lavoro elettrici: cosa prevede la nuova CEI 11-27:2021?
La norma CEI 11-27 nella sua edizione 2021 prevede che gli addetti ai lavori elettrici svolgano un aggiornamento della formazione di almeno 4 ore ogni 5 anni.
La norma precisa così un obbligo che in via generale già era precedentemente previsto dal D.Lgs. 81/08, dando indicazioni allineate alle periodicità dell’aggiornamento della Formazione sulla Sicurezza previsto per i lavoratori dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Fonte: CEI