
Rafforzare la sicurezza nei cantieri e rendere più efficaci i controlli sulle presenze e sulla regolarità dei lavoratori. È questo l’obiettivo della nuova disciplina sul badge di cantiere introdotta dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La norma si inserisce nel solco del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza), rafforzandone l’applicazione attraverso uno strumento di identificazione più evoluto e strutturato rispetto alla tradizionale tessera di riconoscimento.
Il quadro normativo
L’articolo 3 del DL 159/2025 prevede l’introduzione di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, comunemente definita “badge di cantiere”, destinata ai lavoratori operanti nei cantieri edili pubblici e privati, in regime di appalto e subappalto, nonché in ulteriori settori a elevato rischio che saranno individuati con apposito decreto ministeriale.
La misura integra gli obblighi già previsti dal D.Lgs. 81/2008, in particolare:
- l’art. 18, comma 1, lettera u), che impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori una tessera di riconoscimento;
- l’art. 26, comma 8, che prevede nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto di dotare i lavoratori occupati di una tessera di riconoscimento;
- l’art. 20, comma 3, che impone ai lavoratori l’obbligo di esporre il tesserino.
Il badge di cantiere rappresenta dunque un’evoluzione operativa di obblighi già esistenti, finalizzata a migliorarne l’efficacia e la verificabilità.
Obbligo subordinato al decreto attuativo
Il decreto-legge chiarisce che l’obbligo non è immediatamente operativo. La piena efficacia del badge di cantiere è infatti subordinata all’emanazione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le parti sociali e il Garante per la protezione dei dati personali.
Fino all’adozione del decreto attuativo, restano in vigore gli obblighi di identificazione previsti dal Testo Unico sulla sicurezza.
Controlli e finalità
Il badge consentirà:
- l’identificazione univoca dei lavoratori presenti in cantiere;
- una verifica più immediata della legittimità della presenza e dell’impresa di appartenenza;
- un supporto concreto alle attività di vigilanza degli organi ispettivi;
- un rafforzamento delle misure di prevenzione degli infortuni e di contrasto al lavoro irregolare.
Il regime sanzionatorio
Sebbene il DL 159/2025 non introduca una nuova tabella sanzionatoria autonoma, il mancato rispetto degli obblighi di identificazione continua a essere sanzionato ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
In particolare:
- per il datore di lavoro o l’impresa, l’omessa fornitura o il mancato controllo sull’uso del badge può comportare sanzioni amministrative pecuniarie, già previste dal Testo Unico, con importi che – in base alla gravità e alla reiterazione della violazione – possono risultare significativi;
- per il lavoratore, la mancata esposizione del badge configura una violazione degli obblighi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 ed è soggetta a sanzione amministrativa.
Una volta emanato il decreto attuativo, il sistema sanzionatorio potrà essere ulteriormente rafforzato, anche in collegamento con gli strumenti di vigilanza e con altri istituti introdotti dalla recente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Prospettive
Il badge di cantiere si configura come uno degli strumenti chiave della strategia di rafforzamento dei controlli nei luoghi di lavoro, in un contesto in cui la sicurezza resta una priorità nazionale.
L’attenzione ora è rivolta all’emanazione del decreto attuativo, che definirà modalità tecniche, tempistiche e ambito applicativo, rendendo pienamente operativo un sistema pensato per aumentare trasparenza, legalità e tutela dei lavoratori nei cantieri.
Fonte: Staff Contec AQS
Simone Zuanetto – Safety Technical Specialist




