
E’ proprio vero che l’RSPP secondo l’art. 32 del D.Lgs. 81/08 comma 6 deve essere tassativamente interno all’azienda oppure ci si può avvalere di un RSPP come figura esterna anche nei casi previsti nel suddetto comma 6?
Premessa
L’articolo 31 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l’organizzazione e la gestione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) nei luoghi di lavoro, delineando obblighi, modalità e requisiti per la sua costituzione, sia internamente all’azienda che mediante l’utilizzo di servizi esterni. Scopri qui i nostri servizi.
Quando è obbligatorio l’RSPP interno all’azienda?
Secondo l’art. 32 del D.Lgs. 81/08 c. 6 “L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche ;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
c 7.Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
Ci si può avvalere comunque di un RSPP esterno anche nei casi previsti dal comma 6?
Secondo l’interpello n. 24/2014 la previsione dettata dal c. 4 dell’art. 31 e dal c. 6 dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 è motivata dalla necessità di assicurare una presenza costate e continuativa del SPP all’interno dell’azienda. Ciò premesso la Commissione ritiene che il RSPP si considera interno quando, a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’azienda. Pertanto sarà cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie di rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere.
Il RSPP, proprio in virtù della peculiarità de compiti da svolgere , deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere.
In tale quadro, dunque, il termine “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.