
Nuovo ASR 2025: crediti formativi validi solo nella stessa azienda?
Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio), molti si chiedono come interpretare la previsione dell’Allegato III – Crediti, secondo cui alcuni crediti formativi sono riconosciuti solo se il ruolo è svolto nella medesima azienda.
Il quesito
Il dubbio nasce da casi pratici come quello di un Datore di Lavoro che, dopo aver completato la formazione prevista dall’ASR, cambia azienda e diventa preposto, o di un Coordinatore per la Sicurezza (CSP/CSE) che, da libero professionista, entra come dipendente in un’impresa. In tali situazioni, il credito formativo maturato in precedenza non verrebbe riconosciuto. Ci si chiede quindi se ciò sia corretto e se, di conseguenza, il nome dell’azienda debba comparire anche sull’attestato.
Il credito vale solo nella stessa azienda
Purtroppo, la norma è chiara e restrittiva: il credito formativo vale solo all’interno dell’azienda in cui il ruolo è effettivamente svolto. L’Allegato III dell’ASR 2025, alla tabella di pagina 132, stabilisce che il riconoscimento totale del credito (ossia l’esonero dai corsi per preposti o dal modulo specifico dei lavoratori) spetta esclusivamente a chi, nella propria azienda, ricopre ruoli come Datore di Lavoro, Datore di Lavoro-RSPP, Dirigente, RSPP, ASPP o CSP/CSE.
Se la persona cambia azienda, il credito decade e il nuovo datore di lavoro deve ripetere la formazione per il ruolo assegnato (es. preposto). La logica è quella della concretezza del ruolo: la formazione resta valida solo finché il soggetto continua a esercitare quella funzione nella stessa realtà aziendale.
Le sanzioni
Il datore di lavoro che designa un preposto o lavoratore senza la dovuta formazione, confidando in crediti maturati altrove, rischia le sanzioni previste dagli art. 37 e 55 del D.Lgs. 81/08: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Caso di “assunzione di ritorno”
Se un lavoratore ritorna nella sua azienda originaria, i crediti formativi restano validi solo se gli attestati non sono scaduti; in caso contrario, sarà necessario l’aggiornamento previsto. Anche gli organi di vigilanza devono tener conto di questo principio prima di contestare violazioni.
Il nome dell’azienda non va riportato sull’attestato
Il secondo dubbio, relativo al contenuto dell’attestato, trova risposta nel par. 6 della Parte I dell’ASR 2025, che elenca in modo tassativo gli elementi obbligatori: soggetto formatore, dati anagrafici, tipologia e durata del corso, modalità di erogazione, firma del legale rappresentante, data e luogo. Non è previsto l’inserimento del nome dell’azienda e nessun organo di vigilanza può imporre elementi aggiuntivi.
In sintesi
Il nuovo ASR 2025 lega in modo diretto la validità del credito formativo all’effettivo svolgimento del ruolo nella stessa azienda. Chi cambia datore di lavoro deve ripetere la formazione per preposto o per lavoratore, anche se in passato ha frequentato corsi completi da RSPP, dirigente o coordinatore. Sugli attestati, invece, non va indicato il nome dell’azienda: valgono solo gli elementi minimi previsti dall’accordo.



