
Nuovo ASR 2025: attestati di formazione
Bisogna rilasciare un attestato unico che comprenda formazione generale e specifica, oppure due distinti? E, ancora, chi è legittimato a ritirare l’attestato — il lavoratore, il delegato o l’azienda?
Due moduli, due attestati
Il nuovo ASR chiarisce fin da subito che la formazione dei lavoratori è strutturata in due moduli distinti:
· il modulo di formazione generale, della durata di 4 ore, che costituisce credito formativo permanente e vale per tutta la vita professionale del lavoratore;
· il modulo di formazione specifica, la cui durata (4, 8 o 12 ore) varia in base ai rischi legati alle mansioni e al comparto di appartenenza.
Questa distinzione non è solo formale: è ribadita anche nella tabella dei crediti contenuta nell’Allegato III del nuovo Accordo, dove la formazione generale e quella specifica compaiono come voci separate.
Inoltre, il paragrafo 6.3 della Parte IV stabilisce che ogni corso o modulo deve prevedere la propria verifica finale (test o colloquio). Di conseguenza, anche il rilascio dell’attestato deve seguire la stessa logica: al termine della prova di ogni modulo, il soggetto formatore deve rilasciare un attestato specifico.
È quindi corretto rilasciare due attestati separati — uno per la formazione generale e uno per quella specifica. In questo modo, il lavoratore conserva un documento valido per tutta la vita (il modulo generale) e potrà integrare la parte specifica in base al settore o al nuovo impiego in cui si troverà a operare.
Quando e come si ritira l’attestato
Il rilascio dell’attestato può avvenire solo dopo la verifica finale e la redazione del verbale, motivo per cui non è sempre possibile consegnarlo subito al termine del corso. L’ente formatore può scegliere se consegnarlo di persona, su presentazione di un documento d’identità, oppure inviare una copia digitale via e-mail.
Il ritiro può essere effettuato anche da un delegato, purché venga presentata la delega firmata e allegata la copia del documento d’identità del lavoratore delegante, insieme a quello del delegato.
Sul piano normativo, va ricordato che il D.Lgs. 81/08 (artt. 18 e 25) non impone un obbligo formale di consegnare gli attestati al lavoratore — come invece accade, ad esempio, per la cartella sanitaria e di rischio. Tuttavia, già l’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 aveva chiarito che è “opportuno” consegnare una copia dell’attestato al lavoratore, proprio per garantirgli la possibilità di far valere i crediti formativi in futuro. Il nuovo ASR conferma e rafforza questa impostazione.
A chi spetta l’attestato?
Il nuovo Accordo risolve definitivamente anche questo punto: l’attestato deve essere rilasciato ai partecipanti che hanno frequentato il corso e superato la verifica finale. Quindi, il destinatario dell’attestato è il lavoratore.
L’azienda non può richiedere autonomamente di ritirare gli attestati, nemmeno se ha organizzato la formazione per conto dei propri dipendenti. Può farlo solo se munita di delega scritta da parte dei lavoratori interessati — anche in forma cumulativa — e nel rispetto delle regole generali sul rilascio dei documenti.
In mancanza di delega, la consegna diretta all’azienda non sarebbe legittima. A confermarlo interviene anche il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR): gli attestati contengono informazioni personali e, quindi, il lavoratore ha diritto di accedervi e ottenerne copia in base all’art. 15 del Regolamento (UE) 679/2016. Il datore di lavoro, in quanto titolare del trattamento, è tenuto a fornire al lavoratore copia dei suoi dati, inclusi gli attestati di formazione.



