
Con il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, il legislatore introduce un cambiamento sostanziale nella gestione del rischio derivante dall’uso di alcol e sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro, aggiornando il D.Lgs. 81/2008 e delineando un percorso che punta all’uniformità, alla prevenzione e alla responsabilizzazione condivisa tra datore di lavoro, medico competente e servizio di prevenzione e protezione.
Un nuovo quadro di riferimento
La principale novità è contenuta nell’articolo 17 del decreto, che modifica l’art. 41 del D.Lgs. 81/08 introducendo la “visita medica in caso di ragionevole sospetto”. Il medico competente potrà effettuare una visita prima o durante il turno di lavoro qualora vi sia motivo fondato di ritenere che il lavoratore sia sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Si tratta di un passo importante: per la prima volta viene riconosciuta la possibilità di un controllo dinamico e mirato, collegato alla reale condizione del lavoratore nel momento dell’attività, e non solo ai protocolli periodici.
Parallelamente, entro il 31 dicembre 2026 dovrà essere concluso un nuovo Accordo Stato-Regioni che ridefinirà le modalità e le condizioni degli accertamenti per alcol e tossicodipendenza. Questo rappresenta un passaggio cruciale: le prassi oggi in vigore, spesso eterogenee tra le diverse regioni, verranno sostituite da criteri uniformi a livello nazionale, garantendo maggiore coerenza e certezza applicativa per imprese e lavoratori.
Un approccio più integrato e preventivo
La riforma promuove un cambio di paradigma. Il controllo non è più solo uno strumento sanzionatorio, ma parte integrante della strategia preventiva aziendale. Per questo sarà fondamentale che il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e la Medicina del Lavoro elaborino congiuntamente un piano di attuazione operativo, che comprenda:
– la mappatura delle attività a rischio elevato, ai sensi della Legge 125/2001 e del D.P.R. 309/1990;
– la definizione di procedure aziendali per la gestione dei sospetti e per l’attivazione della visita “on turn”;
– la formazione mirata di dirigenti, preposti e lavoratori sui comportamenti sicuri e sulla cultura della prevenzione;
– l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dei protocolli sanitari.
Questa pianificazione integrata permetterà di affrontare in modo sistemico il rischio, superando l’impostazione frammentata e garantendo interventi tempestivi, proporzionati e rispettosi della privacy.
Le scadenze e le azioni da pianificare:
– Entro 31 dicembre 2026: approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni su alcol e droghe.
– Da subito (novembre 2025): aggiornamento del DVR, dei protocolli sanitari e delle procedure interne per la visita in caso di sospetto.
– Nel corso del 2026: coordinamento tra medico competente e RSPP per la definizione dei criteri di sorveglianza e per la formazione del personale.
L’uniformazione delle regole su tutto il territorio nazionale rappresenta un vantaggio operativo e culturale. Le aziende potranno contare su standard condivisi e su un sistema di sorveglianza sanitaria coerente, riducendo gli oneri interpretativi e le differenze applicative tra regioni. Ma soprattutto, questa evoluzione rafforza la dimensione preventiva della sicurezza, ponendo al centro la tutela della salute del lavoratore e la capacità dell’organizzazione di intercettare precocemente situazioni di rischio.
Un approccio più integrato, scientifico e uniforme che richiede alle aziende di prepararsi ora — con piani di attuazione concreti e un dialogo costante tra RSPP e Medicina del Lavoro — per farsi trovare pronti all’entrata in vigore del nuovo sistema entro il 2026.


