
I bagliori si erano già intravisti nel decreto del 21 ottobre 1997 n. 146 che modificava l’art. 37 del D. Lgs. 81/2008. La conversione nella legge 215/2021 ha poi preannunciato che un unico Accordo tra lo Stato e le Regioni sarebbe stato attuato entro il 30 giugno 2022. Da qui, l’inizio di una lunga attesa che ha visto fine il 17 aprile 2025, quando è stato finalmente sancito il Nuovo Accordo, che altro non è che la conferma di quello che lo stesso Ministero del Lavoro aveva definito la “bozza definitiva”.
Il nuovo accordo Stato Regioni è realtà e le principali novità su cui gli addetti ai lavori maggiormente si soffermano riguardano l’introduzione di nuovi percorsi formativi tanto attesi e la modifica della durata dei corsi già precedentemente normati.
Qualcuno si sofferma anche su altre novità, quali la definizione dei soggetti formatori e la modifica del numero dei discenti in aula. Pochi si soffermano invece sulla modifica delle modalità di erogazione della formazione nelle sue diverse fasi temporali.
Per fare un po’ di ordine e chiarezza tra tutte le informazioni in circolo, è fondamentale capire prima di tutto cosa accorpa il nuovo Accordo e cosa invece non include:
- vengono accorpati gli accordo del 2011, 2012 e 2016 che regolamentano i percorsi formativi generale, specifica, preposti, dirigenti, attrezzature e RSPP. Rimangono invece fuori le formazioni riguardanti il primo soccorso, PES PAV, corso lavori in quota e DPI III cat, lavoratori/preposti addetti all’apposizione della segnaletica, l’antincendio e la formazione del RLS.
- Agli occhi dei DL, degli RSPP o degli HSE le modifiche che catturano maggiormente l’attenzione si concentrano sulla novità dei nuovi corsi di formazione finalmente normati: in primis il DL che non potrà più sottrarsi alla formazione che il proprio ruolo richiede per almeno 16 ore; a seguire i corsi dei DL con incarico di RSPP (non più divisi per livelli di rischio e in similitudine al corso RSPP divisi per settore agricoltura/pesca/costruzioni/chimico); seguono poi le nuove attrezzature (come il carro raccoglifrutta o il caricatore per movimentazione materiali) e le “vecchie” attrezzature ora normate come il carroponte per cui si prevedono almeno 10 ore di formazione. Infine gli attesissimi spazi confinati di 12 ore.
- Seguono poi le modifiche circa le durate dei percorsi formativi dei dirigenti (di non più 16 ore ma 12, ma con l’aggiunta dell’eventuale modulo sui cantieri di 6 ore) e dei preposti con il relativo aggiornamento ora biennale, per finire al numero di discenti ammesso in aula che diminuisce da 35 a 30 unità.
Ma al di là delle nozioni riguardanti le nuove durate o i nuovi corsi normati, che saranno sicuramente riassunte negli schemi che ci verranno proposti dal web, è importante porre l’attenzione anche sugli aspetti inerenti il dietro le quinte della formazione, ossia il lavoro di chi si occupa dell’organizzazione dei corsi, stando attenti al rispetto delle indicazioni metodologiche per la progettazione, alla corretta erogazione e monitoraggio dei corsi.
Quali sono gli obblighi previsti?
In quest’ottica, l’attenzione cade sull’introduzione all’obbligo della redazione del progetto formativo su tutti i corsi sicurezza, ossia il documento in uscita dell’intero processo di progettazione in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi dell’azione formativa (si veda il punto 2.6 del nuovo accordo).
- Oltre a questo viene introdotto anche il “fascicolo del corso” contenente i dati anagrafici, il registro, l’elenco dei docenti, il progetto formativo stesso e il verbale di verifica finale, che andrà conservato per 10 anni in formato cartaceo o elettronico.
- Modifiche anche per chi gestisce le piattaforme per l’e-learning (non è più possibile seguire il corso parziale dei preposti e nemmeno per il DL con funzione di RSPP o frequentare l’aggiornamento dei preposti) e le modalità per le verifiche finali e non solo: previste verifiche obbligatorie per tutti i corsi e nel caso siano test a risposta multipla si prevedono 30 domande per i corsi base e 10 domande per il corso di aggiornamento.
- Non solo test finali, ma anche test in itinere durante la prestazione lavorativa. Quest’ultimo punto ha suscitato parecchia attenzione ma potrebbe essere in realtà un punto chiave in quanto permetterebbe di verificare l’effettivo cambiamento comportamentale che la formazione precedentemente frequentata avrebbe procurato al lavoratore.
Altro onere a carico del backoffice sarà la maggiore attenzione alle linee guida finalmente definitive inerenti la modalità di erogazione in videoconferenza, spesso mal gestita e sottovalutata, che regolano sia i dispositivi con cui è possibile seguire la formazione (aboliti i telefoni ad es.) sia le modalità di frequenza (obbligo di telecamera accesa).
Sicuramente queste novità comporteranno una maggiore burocrazia per i backoffice formazione o per il DL stesso nel caso decida/possa erogare da sé la formazione; dall’altro lato però è anche vero che potrebbe aumentare la qualità della formazione in quanto è proprio dalle scelte metodologiche iniziali che si sviluppa l’azione formativa successiva.
L’evidenza della documentazione consente infatti al soggetto formatore di organizzare tutti gli aspetti che concorrono a definire un corso e la raccolta della documentazione evidenzia lo svolgimento di tutto il processo formativo. Non meno importante, il fascicolo rappresenta un serio controllo non solo sui soggetti formatori definiti nero su bianco dal nuovo accordo, ma anche sui cosidetti “diplomifici” e sui fasulli corsi a distanza.
A monte di tutto, la vera scommessa di questo nuovo accordo è se sarà o meno in grado di raggiungere quello che dovrebbe essere l’unico vero obbiettivo di tutto questo, ossia se riuscirà a dare maggiore contributo alla prevenzione per la sicurezza sul lavoro diminuendo gli incidenti e gli infortuni. Tutte le novità introdotte vanno davvero nella direzione di migliorare la qualità della formazione sulla sicurezza?
Fonte: Contec AQS



