
L’art. 119, comma 2, del D.lgs. 36/2023 fornisce una definizione puntuale di subappalto, qualificandolo come il «contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio in capo al subappaltatore».
Il legislatore individua, inoltre, specifiche ipotesi in cui un affidamento è automaticamente considerato subappalto. Ciò avviene, come nelle forniture con posa in opera o nei noli a caldo, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- l’importo del contratto supera il 2% delle prestazioni affidate;
- l’importo supera la soglia dei 100.000 euro; sempre che il costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% del valore del contratto da affidare.
Da tali criteri è possibile ricavare, in via inversa, quando un affidamento non integra un subappalto e rientra, invece, nella categoria del subaffidamento. Ciò accade quando:
- la componente di manodopera e personale è inferiore al 50% del valore del sub-contratto;
- e/o l’importo del contratto è inferiore al 2% dell’importo complessivo delle prestazioni affidate;
- ·oppure l’importo è inferiore a 100.000 euro.
Si precisa che in entrambi i casi risulta necessario, nonché indispensabile, il benestare da parte del CSE relativamente alla documentazione di sicurezza.
Le situazioni “borderline”
Nella pratica operativa non mancano casi ibridi, difficilmente inquadrabili in modo immediato. Si pensi, ad esempio:
- alle forniture con posa in opera, che presentano una componente di mera fornitura (tipicamente subaffidamento) e una componente di installazione, che comporta organizzazione di mezzi e manodopera, riconducibile al subappalto;
- ai noli a caldo, in cui il noleggio del macchinario può configurare un subaffidamento, mentre l’impiego di personale per l’esecuzione dell’attività rientra nel subappalto.
Il chiarimento del MIT: Parere n. 3656/2025
Un contributo interpretativo rilevante proviene dal Parere MIT n. 3656/2025, che affronta un caso pratico relativo a opere in cemento armato di importo sia inferiore al 2% dell’appalto sia sotto la soglia dei 100.000 euro.
Richiamando anche il precedente Parere n. 2285/2023, il MIT ha ribadito un principio fondamentale: la qualificazione giuridica dell’affidamento dipende dalla natura della prestazione, non dal dato meramente economico.
Pertanto, quando il contratto comporta l’esecuzione di parte delle lavorazioni oggetto dell’appalto, l’affidamento si considera subappalto, anche qualora il relativo importo sia sottosoglia.
In conclusione, la corretta distinzione tra subappalto e subaffidamento richiede un’analisi puntuale della natura della prestazione, dei profili organizzativi e dell’incidenza della manodopera. Le soglie economiche rappresentano criteri integrativi, ma non prevalgono sulla sostanza delle attività affidate. Considerata la complessità della materia e la presenza di casistiche “borderline”, è sempre consigliabile avvalersi di consulenti qualificati in grado di esaminare l’intera documentazione contrattuale e prevenire criticità interpretative o contestazioni da parte delle stazioni appaltanti.



