Dal 14 novembre 2024 è in vigore una nuova norma tecnica nazionale sul tema dei luoghi confinati o sospetti di inquinamento, denominata UNI 11958:2024. Il documento propone nuove procedure utili alla loro classificazione, all’identificazione dei pericoli presenti e alla valutazione dei rischi connessi. Inoltre, sono date indicazioni per l’elaborazione delle procedure operative e di emergenza, per la scelta delle attrezzature di lavoro e dei DPI, e per l’assegnazione di compiti ai preposti e ai lavoratori impegnati.
La UNI 11958 si introduce nel più ampio panorama della gestione dei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento regolamentata dal DPR 177/2011, il quale prevede che tali attività possano essere svolte unicamente da imprese qualificate e adottando specifiche misure di sicurezza.
Il documento definisce con precisione i criteri fondamentali per la classificazione degli ambienti, l’identificazione dei potenziali pericoli e la valutazione dei rischi associati. Particolare attenzione è dedicata alla definizione delle procedure operative e di emergenza, nonché alla corretta selezione delle attrezzature di lavoro e della strumentazione necessaria.
Nello specifico, la nuova norma tecnica si articola in:
- Definizione dei criteri per il censimento e la classificazione;
- Definizione dei criteri per Risk Assessment, comprensivo di un elenco di possibili fattori di rischio;
- Definizione dei criteri per la redazione delle procedure preliminari, di allestimento, di lavoro, di conclusione e di emergenza;
- Definizione dei criteri per la scelta delle attrezzature di lavoro;
- Definizione dei criteri per la scelta dei dispositivi di protezione;
- Definizione dei ruoli di lavoratore entrante, lavoratore attendente, squadra di salvataggio e preposto.
Fino all’entrata in vigore di questa norma, nessuna normativa italiana o internazionale aveva fornito la definizione di spazio confinato. Ne viene quindi fornita una, precisando anche che “ambiente confinato” e “spazio confinato” sono termini equivalenti.
La norma è quindi applicabile anche agli ambienti che, pur non rientrando formalmente nel campo di applicazione del D.P.R. 177/2011, presentano caratteristiche strutturali e rischi analoghi ossia i cosiddetti “ambienti assimilabili”.
Fonte: Staff Contec AQS
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