
L’INL ha pubblicato una nuova Circolare dedicata alla patente a crediti. L’argomento è il sistema sanzionatorio. All’interno della Circolare è presente un’informazione estremamente utile per i committenti.
La Circolare ripercorre le potenziali sanzioni a carico di imprese e committenti connesse alla patente a crediti.
Sebbene si tratti di una semplice riproposizione di quanto già previsto dall’art. 27 del D. Lgs. 81/08, si rileva l’importanza dell’interpretazione fornita da INL su quando la sanzione, rispetto alle vicende che interessano la patente a punti dell’impresa o del singolo lavoratore autonomo, spetta al committente e quando invece solo all’impresa/lav. Aut.
Si distinguono nella Circolare n. 9326 del 09/12/24 tre casi.
Due sono ovvii nel senso che laddove si verifichino, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (quindi, sarà pari a 711,92 euro se pagata dal trasgressore entro i primi 30 giorni) è senz’altro a carico del committente e/o, se nominato, del Responsabile dei lavori.
Invece il terzo caso è il più rilevante per chi sovente riceve dal cliente l’incarico di Responsabile dei lavori. Lo si riporta:
”sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti: la sanzione di cui sopra non troverà viceversa applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15. Nei soli confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà tuttavia applicazione la sanzione di cui all’art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000). Peraltro, in tali fattispecie appare fondamentale l’individuazione del momento dell’affidamento dei lavori sulla quale occorre svolgere ogni opportuno approfondimento.”
L’INL sta affermando, in sintesi, che se la patente a crediti dell’impresa e/o lavoratore autonomo, viene revocata o sospesa o subisce decurtazioni dall’Ispettorato del lavoro competente fino ad avere meno di 15 punti, e tali situazioni avvengono solo dopo l’affidamento dei lavori (ossia tali eventi subentrano in un momento successivo quando l’impresa ha già iniziato a lavorare in cantiere), la sanzione non spetterà al committente o al Responsabile dei lavori, se nominato, ma all’impresa/lavoratore autonomo.
Diventa fondamentale inserire nel contratto d’appalto non solo la data di conclusione dello stesso, ma, anche, una clausola dal tenore similare al seguente:
“Si è ricevuta altresì dall’impresa e/o lavoratore autonomo prescelto l’istanza relativa alla propria patente a crediti inserita nel Portale INL che risulta identificata col n._____________________________. Al momento della consegna della stessa il legale rappresentante dell’impresa e/o lavoratore autonomo non ha riferito di aver subito revoche o sospensioni o decurtazioni della propria patente che impediscano l’affidamento e la conseguente esecuzione dei lavori in cantiere”.
Per l’integrale lettura della Circolare citata si rimanda al seguente link
Fonte: Staff Contec AQS
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