Fonte: Staff Contec AQS

In merito alla bozza del Nuovo Accordo Stato Regioni, Contec Aqs ha raccolto le FAQ più ricorrenti
che sono state formulate finora con la relativa risposta al fine di rendere più facile e immediato il processo di assimilazione dei suoi contenuti.
Di seguito alcune delle FAQ più rilevanti:
- Per poter erogare la formazione a lavoratori, preposti e dirigenti, con il nuovo Accordo
occorrerà essere soggetto formatore accreditato? Il nuovo Accordo sulla sicurezza
prevede che i corsi normati dallo stesso vengano erogati da soggetti formatori
che rientrano nelle categorie dei soggetti “istituzionali” o “accreditati” o “altri soggetti”.
Per ogni categoria sono indicate precisamente le caratteristiche. Escludendo
gli enti “istituzionali” e gli “altri soggetti”, un privato che intende erogare formazione
deve essere un ente di formazione accreditato a livello regionale.
Quindi, con il nuovo Accordo, a differenza dell’Accordo del 21/12/11, la formazione per
i lavoratori, preposti e dirigenti non potrà essere organizzata da “chiunque”, ma solo
da soggetti rientrati nelle categorie sopra indicate. Rimane la possibilità per il datore
di lavoro di organizzare la formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti:
in tal caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore responsabile del
corso a cui spettano gli adempimenti previsti dallo stesso Accordo. - Se il corso per lavoratori, preposti e dirigenti è organizzato direttamente dal Datore
di lavoro, la docenza deve essere fatta da lui stesso o può affidarsi ad un professionista
esterno in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 06/03/2013? Se il datore di
lavoro è in possesso dei requisiti del formatore sulla sicurezza previsti dal D.I. 6/3/13
può svolgere direttamente la docenza. In caso contrario dovrà far erogare la formazione
da docenti qualificati ai sensi del suddetto decreto. - Entro quando va erogata la formazione ai lavoratori con il nuovo Accordo? Il precedente
Accordo del 21/12/11 indicava 60 giorni dalla data di assunzione. Nella bozza
definitiva del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza non si fa alcun riferimento
al termine di 60 giorni entro il quale deve essere completata la formazione
ai lavoratori. Probabilmente il legislatore, si è accorto della confusione derivante
da un’errata lettura di tale indicazione legislativa e ha deciso di non riproporla nel
nuovo Accordo.
Di conseguenza, secondo la bozza del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza,
la formazione dei lavoratori dovrà essere svolta secondo le indicazioni dello
stesso Accordo prima di adibire il lavoratore alle attività previste dalla sua mansione.
- Il datore di lavoro, in qualità di persona esperta che utilizza specifiche attrezzature
(es. carrello elevatore), può erogare la formazione per l’abilitazione al loro uso,
sempre in riferimento ai propri lavoratori interni? Il datore di lavoro non può organizzare
la formazione all’uso delle attrezzature elencate nell’Accordo, nemmeno nei
confronti dei propri lavoratori (tale possibilità è concessa solo per la formazione
sulla sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti).
Per scaricare l’intera raccolta delle FAQ consultare il seguente link