
In questo articolo si intende affrontare la gestione e la prevenzione del rischio all’interno del quadro normativo che, secondo il D. Lgs. 18/23, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano negli edifici complessi a uso uffici.
D.Lgs. 18/23: Il contesto normativo
Il contesto normativo italiano per la qualità dell’acqua è costituito dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e successive modifiche, che recepisce la Direttiva europea UE 2020/2184. La normativa ha introdotto una nuova visione sistematica nella gestione delle acque destinate al consumo umano, definendo nuove figure e responsabilità. Inoltre, definisce nuovi requisiti minimi relativi ai valori dei parametri utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano. Il Decreto Legislativo 102/2025 apporta modifiche al framework normativo originario e deve essere considerato nella sua applicazione.
Rete idrica interna: definizione, confini e responsabilità del gestore
Al fine di identificare chiaramente le responsabilità, è necessario fornire alcune definizioni, in particolare su cosa costituisce la rete idrica interna. La definizione di rete idrica interna è fornita all’art. 2, lettera hh), e comprende “…le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici che privati, e la «rete di distribuzione del gestore idro-potabile», connessa a quest’ultima direttamente o attraverso l’allacciamento idrico.”
La normativa definisce inoltre la classe funzionale associata a diversi sistemi di gestione e controllo dei rischi, ordinati per complessità decrescente dalla A alla D. È tuttavia necessario ricordare che nel rapporto ISTISAN 22/32 è menzionata anche una classe E per edifici non prioritari, dove si sottolinea: “Tuttavia, soprattutto nel caso particolare di grandi edifici o complessi di edifici, è raccomandata l’applicazione di misure come indicato per le strutture appartenenti alle classi B o C”.
D.Lgs. 18/23: gestione dell’acqua, il ruolo del GIDI (Gestore della Distribuzione Idrica Interna) e il Piano di Autocontrollo
Il GIDI, acronimo di Gestore Idrico della Distribuzione Interna, è definito all’art. 2, lettera q). Il GIDI è il soggetto responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno. Il GIDI ha l’obbligo normativo di valutare e gestire il rischio del sistema di distribuzione interna in conformità all’art. 9 del D.Lgs. 18/23. La figura del GIDI è individuata nell’Allegato VIII (articolo 9) tra i soggetti con obbligo di attuazione delle azioni, sia obbligatorie che raccomandate. Nel contesto di strutture complesse identificate nella classe E, la normativa rimanda alle classi B o C con raccomandazione di redigere un piano di autocontrollo. Il piano di autocontrollo deve essere sito-specifico e deve prevedere “controlli minimi relativi a piombo, Legionella e Legionella pneumophila, eventualmente incorporati in documenti di analisi di rischio finalizzati alla prevenzione sanitaria”.
Obblighi per gli edifici non prioritari e responsabilità del datore di lavoro
In edifici con destinazione d’uso diversa dalle quattro classi definite nell’Allegato VIII, non sussiste l’obbligo di nomina del GIDI e di attuazione di un piano di autocontrollo. È comunque obbligatorio, ai sensi del punto 1.13 dell’allegato IV al D. Lgs. 81/2008, che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori acqua potabile. Sebbene non vi sia un obbligo normativo esplicito di nominare un GIDI e di redigere un piano di autocontrollo in questi casi, l’adozione di tali misure rappresenta una forma di gestione consapevole dell’acqua e un approccio sistemico e strutturato per garantire che l’acqua fornita rispetti i limiti previsti dalla normativa.




