In merito alla bozza del Nuovo Accordo Stato Regioni, Contec Aqs ha raccolto le FAQ più ricorrenti
che sono state formulate finora con la relativa risposta al fine di rendere più facile e immediato il processo di assimilazione dei suoi contenuti.
Di seguito alcune delle FAQ più rilevanti:
- Per poter erogare la formazione a lavoratori, preposti e dirigenti, con il nuovo Accordo occorrerà essere soggetto formatore accreditato? Il nuovo Accordo sulla sicurezza prevede che i corsi normati dallo stesso vengano erogati da soggetti formatori che rientrano nelle categorie dei soggetti “istituzionali” o “accreditati” o “altri soggetti”. Per ogni categoria sono indicate precisamente le caratteristiche. Escludendo gli enti “istituzionali” e gli “altri soggetti”, un privato che intende erogare formazione deve essere un ente di formazione accreditato a livello regionale. Quindi, con il nuovo Accordo, a differenza dell’Accordo del 21/12/11, la formazione per i lavoratori, preposti e dirigenti non potrà essere organizzata da “chiunque”, ma solo da soggetti rientrati nelle categorie sopra indicate.
- Rimane la possibilità per il datore di lavoro di organizzare la formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti: in tal caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore responsabile del corso a cui spettano gli adempimenti previsti dallo stesso Accordo. Se il corso per lavoratori, preposti e dirigenti è organizzato direttamente dal Datore di lavoro, la docenza deve essere fatta da lui stesso o può affidarsi ad un professionista esterno in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 06/03/2013? Se il datore di lavoro è in possesso dei requisiti del formatore sulla sicurezza previsti dal D.I. 6/3/13 può svolgere direttamente la docenza. In caso contrario dovrà far erogare la formazione da docenti qualificati ai sensi del suddetto decreto.
- Entro quando va erogata la formazione ai lavoratori con il nuovo Accordo? Il precedente Accordo del 21/12/11 indicava 60 giorni dalla data di assunzione. Nella bozza definitiva del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza non si fa alcun riferimento al termine di 60 giorni entro il quale deve essere completata la formazione ai lavoratori. Probabilmente il legislatore, si è accorto della confusione derivante da un’errata lettura di tale indicazione legislativa e ha deciso di non riproporla nel nuovo Accordo. Di conseguenza, secondo la bozza del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza, la formazione dei lavoratori dovrà essere svolta secondo le indicazioni dello stesso Accordo prima di adibire il lavoratore alle attività previste dalla sua mansione.
- Il datore di lavoro, in qualità di persona esperta che utilizza specifiche attrezzature (es. carrello elevatore), può erogare la formazione per l’abilitazione al loro uso, sempre in riferimento ai propri lavoratori interni? Il datore di lavoro non può organizzare la formazione all’uso delle attrezzature elencate nell’Accordo, nemmeno nei confronti dei propri lavoratori (tale possibilità è concessa solo per la formazione sulla sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti).
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Fonte: Staff Contec AQS