
Il 17 gennaio scorso l’INL ha pubblicato sul proprio sito un aggiornamento delle FAQ di chiarimento sulla patente a crediti.
Si riportano le più significative come quella relativa all’impresa affidataria cd. pura, ossia, non esecutrice di opere in cantiere, tipo il General Contractor, che non deve essere in possesso né verificare alcuna patente a crediti.
Quanto indicato dall’INL costituisce conferma di quanto il sottoscritto aveva riferito in occasione del seminario Contec Aqs del 26 settembre 2024. Si ripercorre la domanda contenuta nella FAQ e la relativa risposta ufficiale dell’INL:
Qualora un’impresa affidataria – pur avendo i requisiti di impresa edile – agisca nel ruolo di General Contractor, affidando la totalità dell’esecuzione delle opere a terze imprese esecutrici, limitandosi quindi ad utilizzare il proprio personale dipendente “non tecnico” per lo svolgimento di attività professionale, per mezzo di ingegneri, architetti e geometri, anche direttamente in cantiere, è assoggettata all’obbligo di richiedere la patente a crediti?
Risposta: Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.
Altresì trova conferma anche l’indicazione fornita sempre durante il seminario del 26 settembre 2024 citato secondo cui la verifica della patente a crediti spetta sempre e solo al committente e/o Responsabile dei lavori, e non ricade mai sull’impresa affidataria anche se è stata quest’ultima a chiamare in cantiere le imprese e/o i lavoratori autonomi sub-appaltatori.
Come si esplica la responsabilità dell’impresa appaltatrice relativamente al controllo sui soggetti subappaltatori?
Risposta: L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.
Si precisa che nel caso in cui ci si dovesse imbattere nell’ingresso in cantiere di imprese extra UE (ad es. ditte o lav. Autonomi brasiliani con sede legale a Rio de Janeiro, Manaus ecc…) esse devono profilarsi sul Portale INL e procedere alla compilazione dei campi al fine di generare l’istanza di patente al pari delle imprese/lavoratori autonomi italiani.
Se, invece, si tratta di un’impresa comunitaria (ad es. polacca avente sede legale in Cracovia) a quest’ultima si deve chiedere il possesso non già della patente (o meglio dell’istanza della patente) bensì l’esibizione del modello A1 che costituisce documento equivalente in base alla Circ. INL n. 4/2024. Si ricorda che il modello A1 va richiesto dall’impresa comunitaria non all’INPS italiano ma all’omologo Ente previdenziale della nazione di stabilimento dell’impresa e/o lavoratore autonomo.
L’ultima FAQ che si illustra è quella relativa all’impresa familiare. Risulta importante questa faq in quanto si conferma una volta per tutte che i collaboratori famigliari sono equiparati ai lavoratori autonomi per cui quest’impresa non deve possedere il DVR, né è soggetta alla designazione del RSPP e/o ad effettuare la formazione ex art. 37 del D. lgs. 81/08 coì come quella relativa all’antincendio o primo soccorso dato che l’art. 21, co. 2 del D. Lgs. 81/08 non ne prevede per i soggetti rientranti nell’art. 21 d. lgs. 81/08 l’obbligatorietà bensì la facoltà.
Nel caso di impresa familiare con collaboratori familiari è corretto che il richiedente si qualifichi come lavoratore autonomo, con conseguente esclusione dei requisiti di cui alle lettere b) (obblighi formativi), d) (DVR), f) (designazione RSPP)?
Risposta: Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui all’art. 230-bis c.c., si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008. Si rappresenta, inoltre, che secondo quanto chiarito nell’interpello del 29 novembre 2010 “nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia”, a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. Ne consegue che, solo nei casi suindicati, l’impresa familiare non è soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Scaricare qui 👉🏼la Circ. INL n. 4/2024, il modello A1 e le FAQ integrali citate, aggiornate al 17/01/25.
Fonte: Staff Contec AQS
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