
Le quattro ore di aggiornamento devono svolgersi esclusivamente come prova pratica, organizzata con gli stessi requisiti dei corsi base (rapporto 1 a 6, aree attrezzate, attrezzature e accessori conformi), oppure è prevista anche una parte teorica obbligatoria?
La parte pratica è vincolante
L’interpretazione che richiede l’organizzazione dei corsi di aggiornamento con prova pratica e con gli stessi requisiti dei corsi di base è corretta. Il nuovo ASR, infatti, specifica più volte che l’aggiornamento per gli addetti alle attrezzature di lavoro – così come per i corsi destinati a chi opera in ambienti confinati o sospetti di inquinamento – deve basarsi su prove pratiche.
Lo chiarisce la parte IV, paragrafo 6.3, dove la modalità di verifica viene definita come “prova pratica e colloquio”, ma anche la parte III, punto 6, dove si precisa che le quattro ore di aggiornamento sono relative alla parte pratica. Ancora più esplicito è l’ultimo capoverso del paragrafo 6.3 della parte IV, che spiega che la parte pratica consiste nella verifica della capacità di utilizzare in sicurezza le attrezzature di lavoro o di operare in ambienti confinati e sospetti di inquinamento.
A questo si aggiunge la regola generale contenuta nella parte I, paragrafo 3, secondo cui per ciascun corso – compresi quelli di aggiornamento – il soggetto formatore deve rispettare il rapporto docente/discenti non superiore a 1 a 6. Di conseguenza, anche gli aggiornamenti sulle attrezzature e sugli ambienti confinati dovranno essere organizzati in piccoli gruppi, con aree idonee, attrezzature conformi e tutti i DPI necessari per la sicurezza durante le prove.
Il nuovo ASR conferma inoltre che l’aggiornamento tramite convegni o seminari non è ammesso per questi corsi specifici, proprio perché per loro è previsto un aggiornamento obbligatorio con esercitazioni pratiche. Nemmeno l’uso della realtà virtuale o aumentata può sostituire la parte pratica: lo ribadisce la parte IV, paragrafo 2.4, dove si stabilisce che tali strumenti possono integrare, ma non sostituire, le prove in laboratorio.
Anche i requisiti dell’area di svolgimento sono stringenti: il paragrafo 8.1 della parte II precisa che deve trattarsi di spazi delimitati e privi di interferenze, con caratteristiche morfologiche idonee (consistenza del terreno, pendenze, ostacoli, ecc.) e con attrezzature e accessori conformi alla tipologia per cui si rilascia l’abilitazione. Devono inoltre essere disponibili carichi e ostacoli per consentire le manovre pratiche previste e DPI adeguati nelle taglie necessarie per tutti i partecipanti.
La parte teorica è solo facoltativa
Il dubbio sulla presenza di una parte teorica nasce dal passaggio del nuovo ASR che recita: “durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative ed evoluzioni tecniche”. Qui la parola chiave è “opportuno”.
Non si tratta di un obbligo, ma di una facoltà lasciata al docente, che può decidere di integrare la parte pratica con spiegazioni teoriche quando lo ritenga utile.
Si tratta dunque di un’indicazione consigliata ma non vincolante. Il docente, che deve essere un formatore qualificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro con almeno tre anni di esperienza pratica documentata nell’uso delle attrezzature o nei lavori in ambienti confinati, ha piena libertà di gestire questi momenti di aggiornamento teorico. Può introdurli prima delle prove, inserirli durante le esercitazioni o collocarli a conclusione delle attività. L’importante è che non sostituiscano in alcun modo la parte pratica, che resta il cuore dell’aggiornamento.
Conclusione
L’interpretazione corretta è quindi la seguente: i corsi di aggiornamento per gli addetti alla conduzione delle attrezzature devono svolgersi come prove pratiche in laboratorio, rispettando tutti i requisiti previsti per i corsi base, compreso il rapporto massimo di un docente ogni sei partecipanti. La parte teorica non è esclusa, ma ha carattere facoltativo: può essere inserita dal docente per illustrare eventuali modifiche normative o tecniche, senza modificare la natura pratica delle quattro ore di aggiornamento.