Il Capo III del Decreto Fiscale del 2021 è dedicato al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui fanno parte gli articoli 13 e 13-bis.
Su cosa interviene l’art. 13 – Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?
L’articolo 13 interviene su alcune disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione.
Organi di vigilanza – art. 14 D.lgs. 81/08
In particolare il Decreto modifica gli articoli 7-8-13-18-19-26-37-51-52-55-56-79-99 del decreto legislativo n. 81/2008 e sostituisce interamente l’articolo 14 in merito ai provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Inoltre, sostituisce anche l’Allegato I con un nuovo allegato I in merito alle funzioni e alle competenze di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del Lavoro.
Preposti con compito di vigilanza – artt. 18-19 D.lgs. 81/08
Relativamente all’art.18 è stato inserito il comma b-bis con il quale è stato introdotto l’obbligo per i Datori di Lavoro di individuare un preposto o più preposti con il compito di effettuare le attività di vigilanza descritte dall’art.19 del T.U. 81/2008 così come modificato dal Decreto Fiscale.
Ai sensi del nuovo art.19 del T.U. il preposto, oltre a vigilare e sovrintendere sull’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro, dovrà anche intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Nel caso in cui tali indicazioni non verranno poste in essere dai lavoratori avrà il potere di interromperne l’attività lavorativa e comunicarlo ai superiori.
Inoltre, se vengono rilevate delle deficienze dei mezzi o delle attrezzature di lavoro oppure qualsiasi condizione di pericolo sul luogo di lavoro, se ritenuto necessario, dovrà essere interrotta l’attività lavorativa e dovrà esserne data comunicazione tempestiva al Datore di Lavoro o al Dirigente.
Formazione obbligatoria – art. 37 D.lgs. 81/08
L’art. 37 del T.U. relativo alla formazione obbligatoria è stato modificato al comma 2 stabilendo che entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano adotti un nuovo accordo. In tale accordo sarà previsto l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione. In questo modo sarà specificata la in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Mentre al comma 5 sono stati aggiunti i seguenti periodi: «L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato».
Il comma 7 è stato sostituito dal seguente: «7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro » .
E’ stato infine inserito il comma 7-ter il quale stabilisce che le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Cosa prevede l’art. 13 bis per la sicurezza delle Istituzioni scolastiche?
L’articolo 13-bis reca specifiche disposizioni in materia di sicurezza delle Istituzioni scolastiche. In particolare, determina l’esonero dalla responsabilità civile, amministrativa e penale dei Dirigenti scolastici per aver richiesto interventi strutturali e di manutenzione degli edifici scolastici ritenuti necessari ad assicurare la sicurezza dei luoghi.
Infine, determina il potere dei Dirigenti scolastici di interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione e alla competente autorità di pubblica sicurezza, nel caso in cui vengano rilevati dei pericoli gravi ed immediati per la sicurezza.
Fonte: Gazzetta Ufficiale