La Suprema Corte di Cassazione di recente si è pronunciata in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica. Ha infatti chiarito con la sentenza n. 2848/2021 che scatta la responsabilità ex D.Lgs. n.231/2001 per l’azienda anche qualora, relativamente all’ambito della sicurezza sul lavoro, il risparmio derivante dal mancato rispetto della norma prevenzionistica comporti per l’impresa un vantaggio di pochi euro.
La vicenda che ha interessato la Cassazione, sez. IV pen. concerne l’infortunio di un operaio, il quale nell’intento dell’operazione di pulitura di una macchina pellettatrice, dopo aver aperto il coperchio del macchinario, vi infilava una mano dentro, ma la pala rotante era ancora in azione e gli provocava gravi lesioni all’arto.
L’azienda è stata ritenuta responsabile per non aver previsto opportuni presidi antinfortunistici, e per non aver adottato un modello organizzativo che avrebbe impedito l’accesso all’interno del macchinario con gli organi in movimento.
L’azienda si è difesa sostenendo che il risparmio conseguito dalla stessa, per la mancata adozione di presidi antinfortunistici volti a scongiurare infortuni dello stesso tipo di quello verificatosi in concreto, sarebbe di natura bagatellare e quindi non si può ritenere che la stessa abbia agito al fine di “risparmiare” risorse economiche e conseguire così un vantaggio. La tesi difensiva mirava a dimostrare l’insussistenza della responsabilità dell’ente.
Tuttavia la Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva e ha affermato che il delitto sarebbe stato commesso nell’interesse dell’ente, poiché la condotta omissiva del datore di lavoro (da cui è derivato causalmente l’infortunio) ha consentito un risparmio di risorse economiche per la società, non essendo stato acquistato un macchinario nuovo (e sicuro).
Tutto ciò, indipendentemente dal costo richiesto per l’acquisto di uno nuovo o per la messa a norma del macchinario. La responsabilità del Datore di Lavoro sussiste anche se viene individuato un risparmio per le casse dell’azienda di tipo esiguo o “bagatellare”.
Fonte: Olympus