La Legge 30 dicembre 2023, n. 214, nota come “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”, ha introdotto importanti novità in materia di sicurezza ferroviaria, in particolare modificando l’art. 45 “Primo soccorso” del D.Lgs. 81/08. Questa legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 e in vigore dal 31 dicembre 2023, mira a rafforzare le misure di sicurezza e di pronto soccorso lungo la rete ferroviaria italiana.
L’articolo 4 della legge apporta modifiche sostanziali, introducendo l’obbligo per i gestori delle infrastrutture ferroviarie e per le imprese ferroviarie di sviluppare procedure operative specifiche. Queste procedure devono essere finalizzate all’attuazione di un piano di intervento che dettagli le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria. Un aspetto cruciale di questo piano è l’inclusione di procedure per il trasporto degli infortunati in caso di emergenza.
Un elemento fondamentale della nuova disposizione è il coordinamento richiesto tra i soggetti ferroviari e i servizi pubblici di pronto soccorso. Questo significa che i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie devono lavorare in sinergia con i servizi di emergenza locali per garantire una risposta tempestiva ed efficace in caso di incidenti.
Inoltre, la legge stabilisce che la valutazione dei rischi debba essere il punto di partenza per la definizione di queste procedure. Basandosi su tale valutazione, i datori di lavoro nel settore ferroviario sono tenuti a individuare ruoli e responsabilità specifiche da assegnare al proprio personale.
Questi ruoli e responsabilità devono essere assegnati in base all’inquadramento professionale, alla formazione ricevuta e alle mansioni svolte dai lavoratori.
In sintesi, queste nuove disposizioni contenute nella legge annuale per il mercato e concorrenza mirano a garantire che, in caso di incidenti ferroviari, ci sia un’organizzazione efficace e coordinata del soccorso, con personale adeguatamente formato e responsabilizzato, al fine di ridurre al minimo le conseguenze per i passeggeri e i lavoratori.
Nello specifico, l’art. 4 della Legge 30/12/23 apporta le seguenti modifiche all’art. 45 “Primo soccorso” del D. Lgs. 81/08:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l’attuazione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni».
Fonte: Staff Contec AQS