Il caso dell’incendio della Torre dei Moro ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza degli edifici in caso di incendio e sugli adempimenti di prevenzione incendi non solo relativi al mondo dell’edilizia residenziale ma anche con riferimento alle attività lavorative sia pubbliche che private.
Vi proponiamo di seguito l’analisi di un caso in cui non si è provveduto all’adempimento degli obblighi in materia di prevenzione incendi omettendo di presentare le pratiche previste dal D.P.R: 151/2011.
La sentenza della Sezione III penale della Corte di Cassazione n. 29575 del 28 luglio 2021 ha fornito utile chiarimento in relazione all’individuazione dei soggetti responsabili in tema di gestione della sicurezza degli edifici scolastici in cui siano ospitate scuole comunali.
L’antefatto nasce dalla sentenza emanata dal Tribunale, che ha condannato il Sindaco di un Comune al pagamento di un’ammenda di 800 euro in ordine alla contravvenzione di cui agli artt. 16 e 20, comma 1, del D.lgs. 139/2006 per non aver richiesto il certificato di prevenzione incendio per una scuola media statale comunale.
L’imputato ha, quindi, fatto ricorso per cassazione adducendo le seguenti motivazioni.
Con la prima asseriva che non fosse stato tenuto in considerazione il principio di separazione tra le funzioni di carattere politico e quelle gestionali, affermando che la responsabilità dovesse ricadere sul Dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune.
In secondo luogo, per l’imputato, non sono state tenute in considerazione le proroghe, al 31 dicembre 2021, in materia di adempimento alle procedure di prevenzione incendi per ottenere il CPI.
A sostegno della sua difesa, il ricorrente ha inoltre evidenziato l’esistenza di una delibera della Giunta comunale emessa a seguito di disposizioni in merito impartite al Segretario comunale e al responsabile dell’Ufficio tecnico comunale successive alla verifica ispettiva dei Vigili del Fuoco presso la sede scolastica.
Tuttavia, dall’ultimo accertamento, era risultata la necessità di effettuare adeguamenti strutturali di messa in sicurezza dell’edificio, motivo per cui era stato richiesto il perfezionamento del certificato.
Il Comune non avendo provveduto a stanziare i fondi necessari ai lavori, risultava sprovvisto del certificato perfezionato, anche dopo cinque anni dall’accertamento del reato.
La Cassazione ha, quindi, deciso di rigettare il ricorso ritenendolo infondato e inconsistente. Infatti, la prima motivazione è decaduta nell’immediato non avendo basi su cui poggiare, in quanto il Tribunale aveva accuratamente applicato il principio del D.P.R. 30 luglio 2011 n.151 e dell’art.20 del D.lgs. 139/2006 individua la sanzionabilità in capo al titolare di una delle attività, soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, contemplate alle categorie A, B e C dell’allegato I del sopra citato decreto qualora si ometta esperire le pratiche di prevenzione incendi previste in caso di avvio dell’attività o nei tempi di rinnovo previsti dalla normativa. Nel caso in esame, tale titolare, in caso di mancanza di formale attribuzione della competenza ad altro individuo, viene riconosciuto nel legale rappresentante dell’ente proprietario dell’istituto scolastico, ovvero il Sindaco pro tempore.
Per concludere, è stato ritenuto non accoglibile anche il riferimento alle proroghe invocate dal ricorrente in materia di adempimento alle procedure di prevenzione incendi per ottenere il CPI poiché queste , riguardano esclusivamente gli interventi necessari di adeguamento degli edifici scolastici e non gli obblighi legislativi quali la presentazione della domanda di SCIA per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. N. 151/2011.
Il ricorso è stato, perciò, respinto in tutte le sue parti e il ricorrente condannato al pagamento dell’ammenda decisa in prima istanza, e delle spese processuali.
Le sanzioni previste dall’art. 20 del D.lgs 139/2006 per omessa presentazione o per omesso rinnovo delle pratiche di prevenzione incendi possono essere anche molto più impattanti rispetto a quelle del caso analizzato
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