Lo scorso 10 giugno la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di infortunio sul lavoro. La vicenda riguardava un dipendente di una cooperativa logistica che riportava delle lesioni alle mani a causa dell’inadeguatezza dei guanti forniti dalla Direzione. Al Datore di Lavoro è stato imputato il reato di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p.
La Difesa si è basata sul fatto che la Direzione aziendale aveva affidato ad un Consulente esterno la scelta dei DPI da adottare per lo svolgimento delle varie mansioni all’interno dei suoi stabilimenti, rimanendo quindi “estranea” al merito della valutazione di congruità e adeguatezza dei DPI. Proprio per garantire ai lavoratori una maggiore tutela e protezione, il Datore di Lavoro si era appoggiato ad un esperto in materia di sicurezza sul lavoro e si era fidato del risultato della consulenza fornita. Pertanto, non gli poteva essere contestata alcuna responsabilità, altrimenti si sarebbe finito per addebitargli una responsabilità di tipo oggettivo, non ammessa dal nostro sistema penale in quanto in contrasto con il principio di colpevolezza di cui all’art. 27 co. 1 della Costituzione.
La Corte ha avvallato la tesi della Difesa. Pur riconoscendo che l’affidamento delle scelte sulla sicurezza ad una società di consulenza non si traduce in una delega di funzioni, ha escluso la responsabilità del Datore di Lavoro per le lesioni riportate dal dipendente a causa di DPI non idonei suggeriti dal consulente stesso. È necessario applicare il principio di esigibilità del comportamento dovuto per valutare la trasgressione delle regole e la responsabilità del soggetto agente. Infatti, affinché sussista la colpa di quest’ultimo, quale elemento soggettivo del reato, è necessario che vi sia, oltre alla involontarietà del reato e alla violazione delle regole di condotta, l’attribuibilità dell’inosservanza della norma e la concreta esigibilità del comportamento corretto idoneo ad impedire il reato. La Suprema Corte ha evidenziato come il giudice di merito non abbia preso in considerazione quest’ultimo elemento della colpa. Si doveva accertare se il Datore di Lavoro nell’affidare la scelta dei DPI al consulente esterno poteva in concreto uniformarsi alla regola violata.
Facendo un po’ di chiarezza: la regola cautelare impone di fornire DPI necessari ed idonei alla mansione e alla natura del lavoro da svolgere (art. 18, T.U. 81/2008), la sua violazione si traduce nell’adozione di DPI non idonei. Pertanto, nelle situazioni in cui la Direzione aziendale si affida ad un consulente esterno ed esperto per adempiere al meglio questo obbligo di legge, si deve valutare se il Datore di Lavoro poteva in concreto adottare dei DPI idonei alla mansione scostandosi quindi dalla valutazione/decisione del consulente esterno. Ciò si traduce nella concreta possibilità del Datore di Lavoro di prevedere che la consulenza non era corretta o affidabile. Solo in caso di esito affermativo si può quindi ritenere responsabile il Datore di Lavoro per quanto accaduto al dipendente in quanto sussistente l’elemento soggettivo della colpa. Altrimenti, non può essergli attribuita alcuna responsabilità per l’adozione di DPI non idonei che hanno causato l’infortunio del lavoratore. Si finirebbe se no nel riconoscergli una responsabilità di tipo oggettivo contrastante con il principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost.
La Corte ha chiarito inoltre che la valutazione del giudice di merito deve considerare la professionalità del consulente, la sua esperienza e specializzazione nel settore, l’ampiezza e la specificità dell’ambito della consulenza e l’eventuale complessità della scelta di specifici dispositivi di protezione.
In conclusione, si può escludere la responsabilità del Datore di Lavoro solamente nel caso in cui si riscontri, dopo una precisa ed attenta indagine, che non poteva in concreto uniformarsi alla regola violata. Quindi, che non poteva adottare in concreto dei DPI idonei in presenza di un affidamento di tale attività ad un consulente esterno alla sua organizzazione esperto in materia di sicurezza sul lavoro.