In risposta a un’istanza presentata dalla Camera di Commercio di Modena, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 5/2023 del 1° dicembre 2023, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’obbligo di nominare la figura del preposto aziendale anche sulla base delle modifiche introdotte con la Legge 215/2021.
La Camera di Commercio di Modena ha posto i seguenti quesiti in merito al preposto:
a. Si chiede se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
b. Si chiede se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano
provvedere all’individuazione;
c. Si chiede se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
d. Si chiede se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.
La Commissione, dopo aver riportato le normative applicabili*,risponde, usando il verbo al condizionale, che, dal combinato disposto della citata normativa, “sembrerebbe emergere” la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.
Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.
Del resto, l’art. 18 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 81/08 prevede come obbligo in capo al datore di lavoro: “richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione”.
Va infine ricordato che il legislatore utilizza il termine individuare seguito da “per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19” il che significa, a parere dello scrivente, non una mera individuazione fine a sé stessa, senza conseguenze concrete, bensì un’individuazione volta al compimento di prerogative specifiche, ragion per cui, se il preposto è stato nominato, è chiaramente identificabile e deve essere formalmente incaricato.
*Gli articoli citati dalla Commissione vanno dalla definizione di preposto (art. 2, co. 1, lett. e), alle attribuzioni e competenze che gli spettano (art. 19), dalla sua formazione (art. 37), agli obblighi del datore di lavoro/dirigente (art. 18) e alle sanzioni in caso di violazione (art. 55).
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Team Contec AQS