Lavori stagionali: quali e come organizzare i corsi per essere a norma con la formazione sicurezza sui luoghi di lavoro?
Il periodo estivo è alle porte e con esso le aperture turistiche stagionali. Si avvicina anche il periodo della vendemmia. Seguirà poi la raccolta delle olive. Per far fronte all’esigenza di aumentare la manodopera in determinati e limitati periodi dell’anno, molte aziende pianificano l’assunzione di operai stagionali per organizzare le attività e le raccolte nei giusti tempi.
Al lavoratore, a norma del D.lgs 81/08, sono garantite le condizioni di tutela della salute e della sicurezza, l’informazione, la formazione e l’addestramento.
La formazione sicurezza sul lavoro è infatti uno degli obblighi del datore di lavoro, il quale deve formare i lavoratori della sua impresa sui concetti generali in tema di sicurezza e prevenzione e sui rischi specifici presenti nell’attività svolta all’interno dell’azienda.
Nessun settore è esente, quindi anche quello vitivinicolo come quello turistico alberghiero vi rientrano appieno.
Considerando la stagionalità dell’attività e i picchi di produzione, gestire la formazione di considerevoli numeri di lavoratori non è questione semplice, richiedendo esperienza nell’organizzazione e gestione contemporanea delle aule, flessibilità negli orari e taglio pratico dei contenuti.
Contec AQS, società di consulenza e formazione certificata, supporta le aziende per soddisfare le esigenze formative in materia di sicurezza sul lavoro proponendo corsi specifici per il settore vitivinicolo, agroalimentare, industriale-produttivo e turistico-alberghiero, riconosciuti dagli Organismi paritetici territoriali e quindi validi a tutti gli effetti di legge.
I destinatari sono i lavoratori e i preposti del comparto agricolo, alimentare e turistico.
Vuoi avere maggiori informazioni sui corsi che organizziamo?
Hai bisogno di una consulenza specifica per pianificare corsi obbligatori di formazione generale e specifica, corsi attrezzature, spazi confinati, lavori in quota o legati alla formazione alimentare? Scrivici direttamente alla nostra mail dedicata o seguici sui social!
Ambiente e sostenibilità: Ance pubblica le novità normative regionali
L’Osservatorio Normativo Ambientale di Ance – di recente pubblicato in prima edizione 2021 – raccoglie leggi e provvedimenti regionali in materia di ambiente, sostenibilità e gestione dei rifiuti dei primi 4 mesi del 2021.

Il documento – curato dalla Direzione Edilizia, Ambiente e Territorio – è articolato in diverse aree tematiche:
- Rifiuti
- Sviluppo sostenibile ed economia circolare
- Amianto
- Inquinamento e bonifiche
- Autorizzazioni ambientali (es. Via, Vas, ecc.)
Ogni provvedimento presenta indicazione di estremi e titolo ed è accompagnato fa una breve descrizione dei principali contenuti.
Leggi i contenuti di OSSERVATORIO REGIONALE NORMATIVA AMBIENTALE
Cantieri stradali: l’importanza della segnaletica di sicurezza
Il Titolo V del D.Lgs 81/08 stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.
In generale, quando si parla di “segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro” si intende tutta quella segnaletica che fornisce una indicazione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro per mezzo di un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico o un segnale gestuale.
L’utilizzo della segnaletica di sicurezza è previsto quando – anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 28 del D.Lgs 81/08 – risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva.
La segnaletica di sicurezza nei cantieri stradali
Quando si prendono in considerazione i cantieri stradali, la segnaletica di sicurezza diventa una misura fondamentale per la salvaguardia sia dei lavoratori che del traffico veicolare.
La valutazione dei rischi per un cantiere stradale può essere effettuata nel modo corretto solo se si ha ben presente quali siano le caratteristiche del luogo di intervento che possano incidere in modo diretto o indiretto, generando rischi di diversa natura.
Il Codice della Strada definisce come cantiere stradale un luogo in cui si possono effettuare lavori di scavo, costruzione o deposito di materiali e che solitamente è destinato alla circolazione o alla sosta di veicoli e al transito di pedoni, sia in zone urbane che extraurbane.
Come indicato nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 10 luglio 2002 – Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, i cantieri stradali si suddividono in due tipologie: i cantieri stradali fissi e i cantieri stradali mobili.
Le strade, invece, con riferimento alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, sono classificate nei seguenti tipi:
A – Autostrade;
B – Strade extraurbane principali;
C – Strade extraurbane secondarie;
D – Strade urbane di scorrimento;
E – Strade urbane di quartiere;
E-bis – Strade urbane ciclabili;
F – Strade locali;
F-bis – Itinerari ciclopedonali.
Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi
Con riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 un cantiere è detto fisso se non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata.
Gli schemi segnaletici temporanei per la segnalazione dei cantieri programmati sono illustrati nelle tavole allegate al citato decreto ministeriale 10 luglio 2002. La norma prevede che il segnalamento avvenga attraverso una segnaletica di avvicinamento, una segnaletica di posizione e una segnaletica di fine prescrizione.
La segnaletica di avvicinamento, si compone di:
- segnale di “lavori in corso” o “altri pericoli”, con eventuale pannello integrativo;
- segnali di “riduzione corsie” con pannello integrativo di distanza;
- segnali di “divieto di sorpasso” e “limite massimo di velocità”;
- altri segnali di pericolo o di prescrizione ritenuti necessari;
- eventuali segnali di preavviso e direzione in caso di deviazione.
Tali segnali vengono installati sul lato destro della strada. Nel caso di strade a carreggiate separate la stessa segnaletica dovrà essere, in genere, ripetuta sullo spartitraffico.
La segnaletica di posizione, comprende:
- Uno o più raccordi obliqui realizzati con barriere, coni, delineatori flessibili o paletti di delimitazione, integrati da segnali di obbligo o delineatori di curva provvisoria;
- Una delimitazione longitudinale costituita normalmente da coni o delineatori flessibili opportunamente spaziati tra loro;
- Eventuali ulteriori segnali di pericolo e prescrizione ripetuti nel caso di cantieri molto estesi (di norma ogni volta che il tratto di strada interessato è più lungo di 1,00 Km).
La segnaletica di fine prescrizione, invece, viene segnalata con uno o più segnali di “fine prescrizione” ovvero con gli appropriati segnali relativi alle prescrizioni valide sulla strada a valle del cantiere.
I principali elementi di cui tenere conto durante la fase di pianificazione della segnaletica sono:
- il tipo di strada e le caratteristiche geometriche (ad esempio, numero di corsie per senso di marcia, presenza o meno di corsia di emergenza)
- la visibilità legata agli elementi geometrici della strada (ad esempio, andamento plano-altimetrico, opere d’arte, barriere di sicurezza)
- gli ingombri e la visibilità conseguenti alla tipologia di cantiere da adottarsi.
Segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili
Sempre con riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 si definisce “cantiere mobile” un cantiere caratterizzato da una progressione continua ad una velocità che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all’ora.
Il cantiere mobile viene utilizzato nell’ambito degli schemi previsti dal disciplinare tecnico, ossia, di norma, in presenza di due corsie per senso di marcia, anche se prive di corsie di emergenza e sulle strade di tipo C, E ed F con attività di un solo veicolo operativo, in condizioni di traffico modesto, purché lo spazio residuo consenta il passaggio dei veicoli nei due sensi senza apprezzabile disagio.
Prima della messa in opera di un cantiere mobile vanno prese in considerazioni anche:
- le aree di stazionamento in sicurezza dei segnali mobili di preavviso (quali, ad esempio, corsie di emergenza, banchine, piazzole di sosta, aree zebrate, corsie di accelerazione e di decelerazione, aree equivalenti, etc.);
- le aree di sosta in cui compiere le operazioni di configurazione della segnaletica, gli eventuali approvvigionamenti e la rimozione della segnaletica del cantiere temporaneo a fine giornata o al termine dei lavori;
- l’area d’inizio e di termine attività.
Per l’impiego di un cantiere mobile sulle strade di tipo C con attività di un solo veicolo operativo la presegnalazione dell’attività viene agevolata mediante la posa di un segnale mobile di preavviso con PMV (pannello a messaggio variabile) o equivalente segnale a terra (tipo Fig. II 391 art. 31 Reg. C.d.s.) posto sulla prima piazzola utile (o area equivalente) in entrambi i sensi di marcia e sulle intersezioni.
Per la segnaletica dei cantieri mobili, su strade con almeno due corsie per senso di marcia, è previsto l’impiego di veicoli opportunamente attrezzati.
I principi di segnalamento sono gli stessi dei cantieri fissi, nel senso che è previsto un segnalamento in anticipo ed un segnalamento di localizzazione. I sistemi si differenziano a seconda della tipologia di strada, delle corsie di marcia interessate e della tipologia di intervento.
Nelle fasi non operative i segnali devono essere posti in posizione ripiegata e con dispositivi luminosi spenti. Durante l’esecuzione delle manovre di messa in opera e di rimozione della segnaletica mobile, è necessario organizzare gli spostamenti dei veicoli nei momenti di assenza temporanea di traffico e comunque dando sempre la precedenza al traffico sopraggiungente.
Formazione segnaletica stradale
Tutte le figure addette all’apposizione della segnaletica stradale, per abilitarsi a tale attività, dovranno seguire un corso di formazione specifico come riportato nel DECRETO INTERMINISTERIALE 22 gennaio 2019.
Secondo il decreto, infatti, questa formazione è obbligatoria per tutte quelle figure che svolgono attività legate alla segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare, al fine di creare un ambiente di lavoro sicuro per gli addetti, ed inoltre, ridurre al minimo il pericolo per gli utenti della strada.
Il corso sulla segnaletica stradale è costituito da tre moduli, quello giuridico-normativo, quello tecnico e quello pratico e si suddivide in due categorie: lavoratori (8 ore) e preposti (12 ore).
Per avere altri dettagli tecnici dei nostri corsi visita contattaci scrivendo a unica@gruppocontec.it
La figura del ‘preposto di fatto’ è verso la sua fine?
Di recente, la Legge n. 215 del 2021 [Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146] ha introdotto all’art.18 co.1 del D. Lgs. 81/08 la lettera b-bis, nella quale si prevede l’obbligo per il datore di lavoro e per il dirigente di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”.
Questo nuovo obbligo per le figure apicali di una impresa ha destato alcune perplessità in quanto sembra collidere con la figura del cd. Preposto di fatto.
Preposto e “Preposto di fatto”
Prima dello scorso dicembre, all’interno delle realtà aziendali, vi potevano essere sia i preposti “formali” – ovvero coloro a cui veniva riconosciuta la qualifica di preposto con apposito atto di nomina del Datore di Lavoro e a cui venivano impartiti idonei corsi di formazione – e i cd. “Preposti di fatto” – coloro che non godevano di un riconoscimento formale di tale qualifica, ma che di fatto esercitavano le relative funzioni.
Ci si chiede ora, con l’introduzione di questo nuovo obbligo di individuazione del preposto, se queste figure siano giunte al loro epilogo oppure se continueranno a “sopravvivere” all’interno delle aziende.
Il legislatore, infatti, nel redigere la normativa non è stato chiaro in merito al futuro del preposto di fatto.
In sintesi occorre capire se continuerà a trovare applicazione il principio di effettività, di cui all’art. 299 del Testo Unico Sicurezza, il quale recita: “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.”
La giurisprudenza è sempre stata costante nel ritenere che l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull’igiene del lavoro debba fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (Si veda per tutte: Cass. Pen., Sez. VII, 1° agosto 2016 n. 33799).
Tuttavia, i ruoli di preposto di fatto e preposto formale non vanno sovrapposti, in quanto vi è una discriminante: la “regolare investitura” citata dall’art. 299 (Cass. Pen., Sez. IV, 29 maggio 2014 n.22246).
L’obbligo di individuazione del preposto
Il 20 aprile scorso, la Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati ha elaborato una relazione in cui ha trattato anche la tematica del preposto di fatto.
Innanzitutto ha chiarito come l’obbligo di individuare il preposto o i preposti per il Datore di Lavoro o il Dirigente sia penalmente rilevante.
Questo potrebbe indurre a porre fine alla diffusa prassi aziendale di non individuare formalmente il preposto ma di limitarsi a formarlo secondo quanto prescritto dall’art. 37 T.U. Sicurezza. La diffusione di questa prassi organizzativa è stata così rilevante che anche la giurisprudenza di merito e di legittimità degli ultimi anni si è orientata nel pronunciare condanne per i delitti di omicidio o lesioni personali colpose, in materia di sicurezza sul lavoro, anche nei confronti dei preposti di fatto.
Questo, quindi, ha posto la responsabilità del preposto di fatto sullo stesso piano di quella del preposto formale. La Commissione ha rilevato come l’attribuzione “ai preposti di fatto” di tali responsabilità penali, per danni da lavoro e per omessa vigilanza, sia dipesa proprio dall’assenza di un obbligo di nomina formale dei preposti per la sicurezza.
Introducendo, quindi, quest’obbligo di individuazione, che si traduce nella formalizzazione della figura del preposto, a rigor di logica, non dovrebbe più esserci spazio per il preposto di fatto e di conseguenza dovrebbe progressivamente ridursi fino ad eliminarsi il riconoscimento della responsabilità penale in capo ad esso. In caso di infortunio o incidente sul lavoro dovrebbe infatti essere preliminarmente rilevata la responsabilità penale contravvenzionale del Datore di Lavoro o del Dirigente per non aver individuato il preposto, in violazione dell’obbligo di cui alla lettera b-bis dell’art. 18, piuttosto che la responsabilità del preposto di fatto.
Cosa cambierà con le nuove disposizioni?
Nonostante la permanenza del dettato dell’art. 299 del D. Lgs. 81/2008, sembra ragionevole ritenere (almeno provvisoriamente finché non verranno forniti dei chiarimenti da parte della giurisprudenza) che ora la presenza di un preposto di fatto all’interno di una realtà aziendale possa costituire una violazione della prescrizione di legge introdotta a dicembre 2021, per cui dovrà rispondere il Datore di Lavoro o il Dirigente.
In alternativa, potrebbe essere ritenuta ammissibile la continuazione di questa prassi organizzativa in azienda e quindi legittima la permanenza della figura del preposto di fatto, in base al principio di effettività, ma in capo ad esso non dovrebbe più essere ravvisata alcuna responsabilità per i delitti di omicidio o lesioni personali colpose in materia di sicurezza sul lavoro.
Ai posteri l’ardua sentenza!
Intervento a cura della Dott.ssa Ilaria Salviato – Compliance Executive di Contec AQS
Immersive Safety Training: un tuffo nella realtà virtuale in 8 ore
Anche Contec AQS ha percepito che il futuro della formazione aziendale è virtuale, perché è solo partendo dall’esperienza pratica che si può cambiare la cultura della sicurezza sul lavoro.
La Realtà Virtuale aggiunge valore e qualità alla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, aiutando a motivare, ispirare, stimolare e potenziare la forza lavoro attraverso il “learn by doing”, metodo di apprendimento più performante e coinvolgente rispetto ai tradizionali strumenti di apprendimento.


L’esperienza multi sensoriale, la possibilità di prendere decisioni e anche di sbagliare – aspetto che diventa funzionale per l’apprendimento – e il coinvolgimento emotivo sotto forma di percezione del rischio, sono i punti di forza della realtà virtuale che i nostri tecnici hanno sperimentato sulla propria pelle.
Con il supporto di VirtualSafetyLab anche i formatori di Contec AQS hanno iniziato questa avventura, partecipando ad una formazione innovativa perché “non è mai troppo tardi per imparare e aggiornarsi”.



Contec AQS e Lendlease: “MIND. Your safety”
In queste settimane, il lavoratore e la sua sicurezza sono stati sotto i riflettori del mondo: inizialmente con la “Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro” (World Day for Safety and Health at Work) e in seguito con la “Festa del Lavoro” (Labour Day). Questi sforzi sono fondamentali per diffondere consapevolezza e sensibilizzare su uno dei temi sociali più importanti. Tuttavia è fondamentale che la sicurezza sia in prima linea nella mente di tutti e non smetta mai di essere una priorità.
“MIND. your safety”
è un progetto ideato da Contec AQS in collaborazione con il nostro partner Lendlease, un breve video dedicato alla tutela dei lavoratori sul posto di lavoro e in cantiere.
Con un gioco di parole, “MIND. your safety”, vuole essere non solo un luogo sicuro di rispetto delle regole, ma anche un processo di implementazione culturale che arrivi a promuovere la sicurezza come valore imprescindibile da tenere sempre a mente.
Lo scopo è mettere in evidenza come l’efficacia di “semplici” misure preventive aiuti a prosperare in un ambiente sicuro ma anche innovativo. Difatti, come erroneamente spesso si ipotizza, i comportamenti corretti a tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, non sono solo un complesso di norme da seguire o un ostacolo al progresso; MIND Milano Innovation District, puntando a diventare un distretto urbano dell’innovazione unico in Europa, è l’esempio tangibile di armonia tra sviluppo e tutela delle persone e dell’ambiente.




Chi lavora in MIND ha la “sicurezza nel DNA”: un approccio proattivo più cosciente e consapevole che il rischio è ovunque e ha un impatto su tutti; le nostre decisioni sul posto di lavoro possono avere un’influenza positiva o negativa sulla sicurezza dei nostri colleghi e di chi collabora ad un progetto. Solo ricordando che l’azione del singolo favorisce l’equilibrio collettivo, possiamo creare un luogo di lavoro più sicuro, più sano e più produttivo.

“everyone has the right to go home safely to their families, friends and loved ones every day”
Lendlease
Rispecchiando i nostri valori, Lendlease da oltre 20 anni adotta una politica volta a garantire standard di sicurezza sul lavoro sempre più elevati nei settori dell’Edilizia e Real Estate, spingendosi oltre i requisiti minimi richiesti dalla normativa italiana, attraverso l’applicazione dei Global Minimum Requirements (GMR).
“Environment, Consciousness, Responsibility, Awareness”
Sono tutti principi che ci uniscono nel raggiungere i nostri obiettivi!
Segnaletica orizzontale e i benefici del safety lighting
La segnaletica orizzontale nei magazzini è una misura di sicurezza che avverte gli operatori di eventuali rischi in modo visivo, chiaro ed evidente.
Indica le aree in cui potrebbero sussistere dei rischi – come sostanze o prodotti pericolosi – ma anche eventuali uscite di emergenza, aree con ostacoli e luoghi in cui si trovano gli impianti antincendio.
L’importanza della segnaletica orizzontale
Le ragioni che portano all’utilizzo di una segnaletica orizzontale in magazzino riguardano in particolare:
- maggiore sicurezza – si prevengono eventuali rischi sul lavoro;
- rispetto della normativa – la mancata ottemperanza potrebbe comportare sanzioni e segnalazioni;
- migliore organizzazione dello spazio – mantenere ordine ed efficientare il magazzino;
- maggiore ottimizzazione degli spostamenti.
La segnaletica orizzontale nei magazzini
All’interno dei magazzini di trasporto e logistica i principali rischi per la sicurezza sul lavoro riguardano:
- circolazione dei mezzi
- interferenze tra questi e pedoni.
Per ridurre il rischio di incidenti è opportuno regolamentare le aree di lavoro utilizzando segnaletica verticale e orizzontale.
In questi contesti, il mantenimento delle condizioni di visibilità della segnaletica orizzontale può risultare talvolta difficile.
Il deterioramento dovuto al frequente passaggio di carrelli o la mancanza di condizioni ottimali per la sua applicazione – es. temperature rigide di celle frigo – o caratteristiche della pavimentazione non idonee possono compremettere la funzionalità delle segnalazioni.
La segnaletica orizzontale con LED: il Safety lighting
Un’alternativa alla segnaletica orizzontale tradizionale – che potrebbe migliorare la visibilità della stessa – viene identificata nella segnaletica a luci LED.
Questa tecnologia presenta numerosi vantaggi per livello di sicurezza sul lavoro:
- visibilità, in quanto non soggetta a deterioramento, adatta sia in ambienti illuminati che i molto bui, anche con superfici sporche o polverose
- facilità di installazione
- durata nel tempo
- evitata l’utilizzo di solventi e vernici chimiche.
Tale tecnologia prevede un proiettore di immagini e un supporto dell’immagine collocato all’interno del proiettore, completamente personalizzabile (corsia, pittogramma, cartello o attraversamento pedonale, ecc.), paragonabile ad una diapositiva, ma molto più̀ resistente e graficamente definito con i colori che non saranno soggetti a deterioramento nel tempo.
Il proiettore va installato in uno spazio comodo adiacente alla zona di proiezione come il soffitto, mentre il messaggio di sicurezza prescelto viene proiettato sulla superficie di lavoro, con il sistema che garantisce un buon margine di modifica anche ad installazione già̀ effettuata e quindi adatto anche ai magazzini soggetti a continue modifiche nella segnaletica.

Le applicazioni del safety lightning
Il mercato propone attualmente soluzioni relative a:
- percorsi pedonali e vie di esodo
- attraversamenti pedonali
- simboli di vario genere e colore (pericolo, prescrizione, divieto, ecc.)
- proiezioni personalizzate per l’ambito logistico, come ad esempio per l’identificazione dei posti pallet

I proiettori a LED possono essere accessoriati con:
- una batteria in grado di garantirne il corretto funzionamento nell’eventualità di un’interruzione della corrente elettrica
- un sensore di prossimità nel caso cui si vuole che l’immagine venga proiettata solo quando ci si avvicina alla zona da segnalare.
Prevenire gli incidenti con attrezzature di lavoro
Altre soluzioni che utilizzano questa tecnologia riguardano la prevenzione degli incidenti dovuti ad attrezzature di lavoro: un dispositivo (floor spot) applicato sui carrelli elevatori emette un fascio di luce blu o rossa a diversi metri di distanza che permette di avvisare i lavoratori dell’arrivo del veicolo.
Tale dispositivo proietta però solo uno spot a distanza, lasciando tra spot e carrello uno spazio vuoto. La sua evoluzione invece è studiata per proiettare al suolo una barra che diventa un prolungamento del muletto, in modo che l’arrivo del mezzo sia sempre chiaramente percepibile dai pedoni, segnalandone anche le aree di manovra.

Applicazioni su carroponte
Soluzioni simili sono studiate anche per applicazioni su carroponte: un fascio di luce blu o rossa proiettato al suolo segnala visivamente l’arrivo del carroponte, identificando l’area di manovra anteriormente e posteriormente, e garantendo maggior sicurezza all’operatore del carroponte ed ai lavoratori impegnati nelle aree di manovra circostanti, soprattutto negli ambienti rumorosi.

Valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni
L’ Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha individuato circa 400 agenti classificabili come cancerogeni, probabilmente cancerogeni o possibilmente cancerogeni per l’uomo. Nello specifico questi agenti possono essere rappresentati da un agente chimico, fisico oppure biologico.
Gli agenti cancerogeni e mutageni sono in grado di provocare alterazioni genetiche e neoplasie nei soggetti esposti.
Il tema dell’epidemiologia dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni in ambito professionale e delle neoplasie correlate è complesso per diverse ragioni:
- il lungo periodo di latenza tra esposizione ed insorgenza dei sintomi patologici
- la multifattorialità nell’eziopatogenesi tumorale che non consente di isolare facilmente il rischio esclusivamente professionale
- la difficoltà nel redigere anamnesi accurate.
Quali sono i settori più a rischio?
Sostanze o preparati cancerogeni e/o mutagenisono presenti in diversi settori: li si può trovare come materie prime (es. agricoltura, industria petrolchimica e farmaceutica, trattamenti galvanici, laboratori di ricerca), o come sottoprodotti derivati da alcune attività (es. saldatura degli acciai inox, asfaltatura stradale, produzione della gomma).
La normativa di riferimento
La valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni, negli ambienti di lavoro, è trattata nel D.lgs. 81/2008 nel Capo II, Titolo IX.
Per il rischio cancerogeno è bene sottolineare un aspetto fondamentale; rispetto a qualsiasi altro agente, non è possibile individuare la dose necessaria all’insorgenza degli effetti, pertanto non esiste un’esposizione che possa essere considerata sicura.
Per gli agenti cancerogeni individuati la valutazione del rischio corrisponde alla valutazione dell’esposizione.
A sostegno dell’individuazione degli agenti cancerogeni occorrono in aiuto altre valutazioni dei rischi specifici. Ad esempio la valutazione del rischio chimico spesso porta alla luce la presenza di agenti cancerogeni contenuti all’interno dei prodotti chimici.
Cosa cambia con la nuova Direttiva 2022/431?
In data 16.03.2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2022/431, un importante aggiornamento normativo che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
L’accordo siglato dai membri del Parlamento europeo consente l’inclusione delle sostanze tossiche per la riproduzione, o reprotossiche, nella quarta revisione della Direttiva in materia di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ora rinominata Direttiva sugli agenti carcinogeni, mutageni e reprotossici.
Le modifiche per le sostanze reprotossiche
In tal modo per la prima volta nell’Unione europea saranno applicati livelli massimi di esposizione nei luoghi di lavoro anche per le sostanze reprotossiche.
Rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea, il testo varato da Strasburgo contiene misure aggiuntive. Tra le più rilevanti vi è quella che riguarda gli operatori sanitari che si occupano di medicinali pericolosi (HMP – Hazardous Medicinal Products), metà dei quali risultano appunto, reprotossici.
Si stima che 12,7 milioni di lavoratori in Europa, di cui 7,3 milioni di infermieri, siano potenzialmente esposti a questo tipo di medicinali. A tal proposito viene richiesto alla Commissione di stabilire un elenco indicativo dei medicinali pericolosi e delle linee guida sulla preparazione, la somministrazione e lo smaltimento di tali sostanze, in particolare per gli ospedali, entro la fine del 2022.
La Direttiva sancisce inoltre che gli operatori sanitari che si occupano di medicinali HMP dovranno necessariamente ricevere una formazione adeguata al fine di poterli maneggiare in modo sicuro.
La Direttiva (UE) 2022/431 apporta importanti modifiche all’Allegato III della Direttiva 2004/37/CE con l’inserimento di 14 nuovi composti, tra cui acrilonitrile e nichel – e relativi limiti di esposizione professionale – l’aggiornamento al ribasso del valore limite per il benzene ed è stato inoltre inserito l’Allegato III bis inerente i valori limite biologici e misure di sorveglianza.
Entrata in vigore
La data di entrata in vigore della Direttiva (UE) 2022/431 è fissata al 05.04.2022 mentre il recepimento da parte degli Stati membri dovrà avvenire entro il 05.04.2024 attraverso disposizione legislative, regolamentari e amministrative.
Stress lavoro-correlato: la metodologia INAIL per il settore sanitario
Dalla pubblicazione del primo D.Lgs. 81/08 si è evoluto il mondo del lavoro ed è emersa la necessità di spostare il focus sul rilevamento del rischio più nascosto, appunto lo stress lavoro-correlato (SLC).
Anche l’Unione Europea – nel suo piano strategico 2021-2027 – ha identificato come prioritaria la necessità di prevenire i potenziali impatti di questi cambiamenti sulla salute psicofisica e sul benessere dei lavoratori.
La valutazione e gestione dello Slc
Nel 2013 il Ccm – Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie – del Ministero della Salute ha finanziato il progetto Piano di monitoraggio e d’intervento per l’ottimizzazione della valutazione e gestione dello Slc.
Il progetto è coordinato dal Dimeila – Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale – con l’obiettivo di intensificare la collaborazione con le aziende sanitarie per il monitoraggio e la verifica dell’efficacia del metodo INAIL.
Questo piano di lavoro ha portato all’aggiornamento del Metodo INAIL nel 2017.
Lo studio per il settore sanitario
Il Dimeila ha orientato la ricerca alla definizione di strumenti riadattati agli specifici settori aziendali e in particolare a quelli con lavoratori maggiormente a rischio, appunto il settore sanitario.
Studio pilota e test sul campo
Inizialmente è stato effettuato uno studio pilota – in collaborazione con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – su un campione di 70 gruppi omogenei composti da 790 lavoratori appartenenti a varie strutture sanitarie.
Al campione è stato sottoposto il questionario INAIL integrato con indicatori specifici del settore sanitario, il cui risultato ha evidenziato un’adeguatezza degli strumenti.
Il metodo – per verificare l’adattabilità e la fattibilità – è stato testato sul campo in tre grandi realtà sanitarie, costituite ciascuna da circa 3.000 dipendenti: l’AOU ospedali riuniti di Ancona, ASL di Collegno e Pinerolo Torino 3 e ASST di Cremona.
Le evidenze per il settore sanitario
I dati raccolti hanno permesso di contestualizzare il metodo INAIL al settore sanitario. Come?
- Adattando le fasce di rischio, tramite il ricalcolo dei valori soglia di riferimento tarati sui risultati ottenuti sul campo.
- Integraando sei indicatori tra gli eventi sentinella: mortalità dei pazienti, denunce dell’utenza, aggressioni da parte dell’utenza, trasferimenti interni del personale, presenza di lavoratori precari e presenza di lavoratori acquisiti da strutture esterne (es: cooperative).
- Introducendo nell’area contenuto del lavoro due indicatori riguardanti l’orario di lavoro: reperibilità notturne e/o festive, gestione dei passaggi di consegne da un turno all’altro.
- Inserirendo nell’area contesto del lavoro:
- tre indicatori al punto “Funzione e cultura organizzativa”: presenza di procedure di affiancamento/addestramento per i neoassunti, presenza di un’analisi periodica del fabbisogno formativo del personale; la gestione dei cambiamenti nell’organizzazione del lavoro;
- all’ambito “Rapporti interpersonali sul lavoro”, due indicatori: presenza di procedure per la risoluzione di conflitti; presenza di procedure/protocolli per la gestione dei conflitti pazienti/familiari.
- Ampliando le domande “standard” dei questionari per la valutazione approfondita del Slc, prevedendone due versioni, una con 30 domande aggiuntive specifiche per il personale sanitario e l’altra con 15 item supplementari per il personale amministrativo.
I focus group
INAIL fornisce anche alcuni esempi della tecnica di focus group, che può essere utilizzata per l’identificazione degli interventi correttivi e/o preventivi da intraprendere sulla base delle criticità emerse dalla valutazione e un approfondimento sugli aspetti critici psicologici causati dalla pandemia Covid-19.
Gestire lo stress lavoro correlato: affidati a noi
Lo stress-lavoro correlato è un rischio a cui spesso non si dà la giusta importanza, e viene di fatti definito “rischio nascosto”, esponendo negli anni il lavoratore a malesseri psicosociali.
In ContecAQS abbiamo professionisti che hanno sviluppato conoscenze e tecniche approfondite per la valutazione del SLC, specializzati anche nell’ambito sanitario.
Bando ISI INAIL 2021
Aggiornamento Aprile 2022
Il 2021 ha visto un nuovo incremento nei numeri complessivi di infortuni denunciati: tra gennaio e novembre 2021 sono stati registrati 502.458 denunce di infortuni (+2,1% rispetto allo stesso periodo del 2020).
Visti i numeri sempre crescenti, l’Inail ha quindi stanziato una nuova tornata di incentivi per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro pari a un valore di 273,7 milioni di euro.
Tale importo – a fondo perduto – si aggiunge al precedente importo stanziato dal 2010 raggiungendo così la cifra di 2,7 miliardi complessivi.
Questi finanziamenti vengono messi a disposizione tramite il bando Isi 2021, così come dichiarato durante la conferenza stampa, tenutasi a Roma, alla presenza della Direzione Generale Inail e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando.
La scelta dell’Istituto nazionale sugli infortuni è chiara: promuovere le imprese che non si limitano al mero rispetto della normativa, ma si impegnano a rendere la sicurezza un focus dei loro obiettivi aziendali.
Incentivare e supportare le piccole e le medie imprese, cuore pulsante dell’economia del nostro Paese, rappresenta un aiuto fondamentale a garantire un ritorno dell’intero sistema produttivo imprenditoriale.
I cinque assi di finanziamento del Bando ISI Inail
La struttura del nuovo bando prevede lo stanziamento di fondi ripartiti in base a cinque assi di finanziamento:
- Isi Generalista investimenti per l’attuazione di progetti di MOG e di responsabilità sociale (previsti 112,2 milioni di euro);
- Isi Tematica investimenti per l’attuazione di progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (previsti 40 milioni di euro);
- Isi Amianto per interventi di bonifica (destinati 74 milioni di euro);
- Isi Micro e Piccole Imprese fondi per le attività operanti nel settore dei rifiuti con codice Ateco E38 ed E39 (stanziati 10 milioni di euro);
- Isi Agricoltura per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (destinati 37,5 milioni di euro).
L’importante novità di questa edizione 2021 è l’introduzione di nuovi progetti, rispettivamente nell’asse 1, nell’asse2 e nell’asse 3.
Asse 1
Potranno essere finanziati investimenti relativi a:
- la riduzione del rischio incendio tramite installazione di sistemi di prevenzione e protezione;
- la riduzione del rischio infortunistico tramite installazione di barriere per protezione o DPI di rilevamento delle persone;
- la riduzione del rischio radon mediante sia impianti di ventilazione per quegli ambienti di lavoro dove è presente questo gas, sia interventi edili.
Asse 2
- riduzione del rischio da movimentazione carichi, viene introdotta anche la categoria delle attrezzature meccaniche per la pulizia delle spiagge.
Asse 3
- gli incentivi per la bonifica dall’amianto verranno estesi anche alle attività di piccole e medie imprese del settore agricolo.
Le prossime scadenze del bando ISI INAIL
Ecco il calendario con la presentazione delle fasi di partecipazione al bando.
Allegato Calendario
Scadenza ISI 2021
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda
2 maggio 2022
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda
16 giugno 2022 entro le ore 18.00
Download codici identificativi
dal 23 giugno 2022
Regole tecniche per l’inoltro della domanda online e data di apertura dello sportello informatico
12 settembre 2022
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori
Entro 14 giorni dall’apertura dello sportello informatico
Upload della documentazione
(efficace nei confronti degli ammessi agli
elenchi pena la decadenza della domanda)
Periodo di apertura della procedura
comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi
Alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori
Tempistiche di presentazione della domanda
La compilazione della perizia asseverativa potrà avvenire in forma digitale, così come è stato per altri avvisi e ciò consentirà non solo una rapidità dei passaggi burocratici ma, inoltre, una maggiore adesione.
Le aziende ammesse a partecipare devono essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o essere Enti del Terzo settore per l’accesso ai finanziamenti dell’asse 2.
I progetti potranno usufruire del contributo Inail fino ad un massimo di copertura del 65% del totale delle spese sostenute, con un massimale di 130.000 euro.
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