Può la sicurezza sul lavoro aggiungere valore alla tua azienda?
“Applicare la normativa sulla Sicurezza sul lavoro aggiunge valore alla tua azienda.”
Quando faccio questa affermazione durante i corsi di formazione che tengo quotidianamente molte persone riflettono in silenzio.
Poi pongo alla platea questa domanda: “Siete d’accordo oppure no?”
A quel punto si apre un vero e proprio dibattito. Alcuni sono d’accordo, altri no, alcuni invece pongono dei paletti, e avanti così.
Come nelle docenze che tengo, oggi, voglio farti riflettere parlandoti di “valore” e ti voglio spiegare come la Sicurezza sul Lavoro può, in effetti, aggiungere valore alle aziende.
Fin da quando sono state introdotte le prime norme, la Sicurezza sul Lavoro è stata vista come un “male necessario”, come una burocrazia che ostacolava le aziende nello svolgere la loro attività quotidiana.
Spesso molti consulenti e molti imprenditori pensano (ancora oggi) che una qualsiasi norma di legge cogente ed obbligatoria sia soltanto un balzello dello Stato o dell’Europa per mettere il cosiddetto “bastone fra le ruote” alle PMI.
Volenti o nolenti però, le normative obbligatorie, in qualsiasi ambito aziendale, devono essere applicate per poter operare nel rispetto etico, morale e della legge.
Premesso questo, ti posso garantire che applicando la normativa antinfortunistica i vantaggi economici in termini di aumento del fatturato ed in termini di riduzione dei costi sono davvero numerosi.
Come puoi facilmente intuire, la Sicurezza sul Lavoro ha, di base, un solo grande obbiettivo:
“ridurre gli infortuni e le malattie professionali a carico dei lavoratori e di tutte le persone che possono essere coinvolte nel processo produttivo di un’azienda creando un ambiente di lavoro sano e salubre sia dal punto di vista fisico sia sotto il profilo mentale.”
Ma sei sicuro che sia l’unico grande motivo che spinge le aziende ad applicare la normativa antinfortunistica?
Per quello che è la mia esperienza, si possono identificare 3 grandi motivi che spingono gli imprenditori a fare sicurezza:
– per motivi etici;
– per motivi legali;
– per motivi economici.
A proposito di motivi economici, esistono tutta una serie di costi della “non sicurezza” che studi scientifici nel corso di questi anni hanno dimostrato e che devi assolutamente tenere conto sia che tu sia un imprenditore, sia che tu sia responsabile amministrativo o acquisti, sia che tu sia un socio di una società con funzioni di garanzia.
I costi della “non sicurezza” si possono distinguere in tre grandi gruppi:
– i costi diretti;
– i costi indiretti;
– i costi nascosti.
I costi diretti, individuabili spesso anche alle categorie dei costi visibili e dei costi misurabili, sono quei costi di cui i datori di lavoro sono a conoscenza e che sono facilmente identificabili in quanto strettamente correlati all’evento occorso.
I componenti principali, invece, dei costi indiretti si possono per semplicità metodologica raggruppare in quattro macro-categorie.
- costi legali ed assicurativi;
- costi di indagine ed amministrativi;
- costi legati alla produttività;
- danni per conflittualità e perdita d’immagine.
I costi indiretti possono variare da 2,5 a 4 volte rispetto i costi diretti e a seconda della gravità dell’incidente, infortunio o malattia verificatasi, dall’area aziendale coinvolta o dall’organizzazione aziendale.
Esistono poi tutta un’altra serie di costi che si aggiungono a quelli diretti ed indiretti: i cosiddetti costi nascosti.
I costi nascosti rappresentano quelle voci di spesa che non figurano normalmente nella contabilità aziendale e che, di conseguenza, sono di difficile individuazione e stima.
Uno dei principali costi nascosti è quello relativo al danno subito dall’immagine e dalla reputazione dell’azienda.
Il danno d’immagine ha un duplice impatto: interno ed esterno all’azienda.
La dimensione interna del danno d’immagine concerne i dipendenti dell’azienda nei quali può essere ravvisato un calo di morale e del senso di attaccamento all’azienda, con conseguente perdita di produttività.
La dimensione esterna, ossia verso gli stakeholders (fornitori, clienti, partners, ecc.) e verso gli shareholders (azionisti, proprietà), concerne perdite di immagine e reputazione a causa, ad esempio, di eventuali ritardi o disservizi nella fornitura, con ripercussioni negative anche sull’acquisizione di nuovi clienti, ecc.
Quest’ultima tipologia di danno è indubbiamente di difficile quantificazione, ma non di portata trascurabile se si considera che secondo le stime elaborate dall’OSHA-EU, Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, il rapporto tra costi manifesti e costi nascosti è di 1:11. Pertanto, per la quantificazione dei costi della “non sicurezza” è possibile riferirsi alla metafora dell’iceberg secondo la quale la quota più rilevante dei costi imputabili ad un incidente, infortunio o malattia professionale, legato a scarsa attenzione alla Sicurezza sul Lavoro in azienda, si trova “sommersa” e risulta di difficile interpretazione.
Conclusioni
Torniamo all’affermazione di cui all’inizio di questo articolo:
“Applicare la normativa sulla Sicurezza sul lavoro aggiunge valore alla tua azienda.”
Dopo aver letto questo articolo, hai ancora dei dubbi circa il fatto di essere d’accordo o meno con l’affermazione di cui sopra?
Se il tuo obbiettivo è diventare un’azienda sicura ed eccellente, dove la sicurezza e le persone sono valori imprescindibili, occorre fare qualcosa di diverso. Oggi la sicurezza in azienda passa inevitabilmente da questo nuovo approccio.
Contec AQS Srl è pronta a mettere a vostra disposizione consulenti e professionisti in grado di aiutarti.
Riccardo Gianforme
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Il nuovo formatore antincendio
Il Decreto GSA (che assieme al decreto minicodice e al decreto controlli mandano in pensione l’ormai vecchio DM 10 MARZO 1998) è entrato in vigore il 4 ottobre 2022. Uno dei suoi obbiettivi, oltre a quello di fornire indicazioni sulla gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e sulle novità relative alla formazione dei lavoratori, è quello di definire la formazione e l’aggiornamento dei formatori antincendio. Vediamo nel dettaglio quali sono i nuovi requisiti.
L’art. 6 dettaglia i criteri di idoneità dei docenti che possono svolgere corsi di formazione ed aggiornamento per i lavoratori e prevede requisiti specifici per i docenti di sola parte pratica o solo teorica o di entrambe.
Il prerequisito dei formatori antincendio è il diploma di scuola secondaria di secondo grado al quale va aggiunto almeno 1 dei seguenti criteri:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docente in materia antincendio in ambito teorico se si è docenti della sola parte teorica, in ambito pratico se si è docenti della sola parte pratica o in entrambi gli ambiti (180 ore totali) se si è docenti dell’intero corso;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A (di tipo B per i docenti di sola teoria e di tipo C per i docenti di sola pratica) erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le modalità definite nell’allegato V del decreto GSA;
- essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
Alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (ovvero il 4/10/2022), si ritengono qualificati per la parte teorica anchei docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
Veniamo ai corsi di qualificazione dei formatori erogati dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Essi hanno durate e contenuti diversi a seconda che siano abilitanti sia per la parte teorica e pratica, solo per la parte teorica oppure solo per la parte pratica ed è quindi possibile acquisire le abilitazioni parziali.
Tutti e tre i percorsi di formazione hanno frequenza obbligatoria con una quota massima di assenza non superiore al 10% delle ore totali; i percorsi si concludono sempre con un esame finale, le cui modalità sono indicate nel paragrafo 5.4 dell’Allegato V del decreto GSA. Su richiesta dell’organo di vigilanza dovranno poi poter esibire l’evidenza della formazione acquisita.
Anche i docenti saranno vincolati dall‘obbligatorietà dell’aggiornamento quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’attestato di formatore o dalla data di entrata in vigore del decreto, attraverso la frequenza di corsi erogati dal Corpo nazionale VV.FF. o da soggetti pubblici e privati.
Importanti novità sono contenute anche nelle “Indicazioni applicative del decreto del ministero dell’interno del 2/9/2021” (DECPREV 7826 del 31 maggio 2022) dove si conferma che la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica sta predisponendo nuovi programmi didattici, sia in riferimento alla formazione degli addetti che alla formazione dei docenti e nuove indicazioni operative per l’organizzazione dei corsi di formazione e degli esami per addetti e per docenti (con successiva disposizione).
Sembra dunque che i nuovi decreti antincendio non abbiano lasciato nulla al caso in merito all’ambito formativo. Non resta dunque che attendere la partenza dei corsi erogati dai VV.FF. per poter abilitare i formatori non ancora in possesso dei requisiti.
Come migliorare la sicurezza sul lavoro nelle strutture residenziali per anziani?
L’Inail fornisce i piani mirati di prevenzione (PMP), secondo lo standard contenuto nel Piano nazione di prevenzione (PNP), come strumento di prevenzione sulla salute e sicurezza negli ambienti lavoro in grado di supportare le aziende di vari comparti produttivi, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni.
In questo articolo, parleremo dell’indagine PMP effettuata dal 2015 al 2017 su 33 Residenze per anziani della provincia di Trieste, perché è la provincia con l’indice di vecchiaia più alto, con la metà delle strutture socio-sanitarie della regione, di cui l’80% di piccole dimensioni e di tipo “residenze polifunzionali”, e il 20% di dimensioni maggiori con utenti non o parzialmente autosufficienti o con situazioni sanitarie complesse.
Sono stati utilizzati e implementati, perciò, tre strumenti:
- Scheda di rilevazione integrata: checklist per la prima fase di vigilanza del Dipartimento di prevenzione, in cui sono riportati gli aspetti da valutare, raggruppati in 5 settori: requisiti assistenziali, requisiti sicurezza sul lavoro, requisiti igienico-ambientali, requisiti igiene alimenti e requisiti nutrizionali;
- Questionario sulla percezione dei rischi per i lavoratori: questionario anonimo fornito ai lavoratori per comprendere quanto si sentano sicuri rispetto al pericolo e valutare la probabilità di accadimento di eventi prelevati dallo storico degli infortuni, suddiviso in 7 aree tematiche;
- Scheda di autovalutazione aziendale in merito alla sicurezza sul lavoro: scheda per i gestori su cui sono riportati gli aspetti della sicurezza del lavoro da tenere sotto controllo, con i riferimenti normativi per ciascun punto, in modo tale da renderli consapevoli dei punti critici su cui agire.
Durante le visite di vigilanza, gli ispettori hanno rilevato che:
- è presente un elevato turn over;
- i rischi prevalenti sono quello biologico, movimentazione dei carichi e lavoro notturno;
- le maggiori criticità riguardano il settore della nutrizione e dell’igiene alimentare, e nell’ambito della sicurezza sul lavoro, la valutazione dei rischi incompleta, la formazione, la sorveglianza sanitaria e i DPI.
I questionari sulla percezione sono stati compilati da 518 lavoratori, di cui l’86% donne, il 48% provenienti dall’Est Europa senza problemi di comprensione della lingua, il 48% nella fascia d’età 40-54 anni e il 41% operatori socio sanitari. Dall’analisi sono emerse le seguenti considerazioni:
- i rischi maggiormente percepiti sono la movimentazione dei carichi, lo stress, gli infortuni e gli agenti biologici; l’età è ritenuta un fattore di rischio aggiuntivo (infatti, la maggior parte degli infortuni in questo settore avviene nella fascia d’età 45-64 anni);
- il 65,7% non si sente parte attiva nelle misure di prevenzione, in quanto solo il 39,4% dei suggerimenti sono ascoltati; nemmeno crede nelle misure di protezione, infatti, il 29,6% non usano i DPI;
- il 25% ha subito un infortunio e un quarto più di uno, la cui causa per il 30% è dovuta alla scarsa organizzazione e per il 20% all’informazione inadeguata, ma il dato più drammatico è che per l’84,3% non ha determinato un atteggiamento più responsabile post infortunio;
- il 60,7% va al lavoro anche se sta male, nonostante la consapevolezza del rischio biologico per i colleghi e gli ospiti;
- il 55% ha sofferto di disturbi muscolo-scheletrici nell’ultimo anno, di cui il 60,2% alla colonna vertebrale (tanto è vero che la distorsione alla colonna vertebrale è la seconda natura di infortunio in questo settore), ma il 92% ritiene comunque di essere in buona salute;
- il clima lavorativo è positivo e i lavoratori stranieri sono ben integrati.
La terza fase è stata applicata solo su una struttura per anziani di III livello di grandi dimensioni e ha permesso di aggiornare la scheda, inserendo per ciascun fattore anche le responsabilità ed è stata messa a disposizione nel sito web dell’ASUGI.
In conclusione, da questo studio è emerso che le strutture residenziali per anziani hanno bisogno di agire sull’informazione e formazione, a partire dai datori di lavoro e dai dirigenti, per sensibilizzare sulla salute e sicurezza sul lavoro, e sull’implementazione di un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (norma ISO 45001) per migliorare l’organizzazione aziendale.
Contec AQS è un’azienda di consulenza che, possedendo una rosa di professionisti con competenze specifiche nei settori citati, può supportarvi nell’intraprendere il cammino verso il miglioramento delle vostre criticità.
Anche Contec AQS tra i “MINDERS”- nuova sede a Milano
Si consolida la presenza nel nord Italia per Gruppo Contec, in particolare per Contec AQS Ambiente Qualità Sicurezza e Open Building, con l’insediamento nell’area MIND Milano Innovation District, tra gli interventi di riqualificazione urbana più poderosi ora attivi in Italia che mira a convertire le aree dell’EXPO 2015.
La nuova sede di Contec si trova nel Village Pavillion, ex Padiglione Intesa, che è stato concepito come uno spazio sia di lavoro sia di sperimentazione attraverso una vetrina di prototipi, materiali e prodotti innovativi.
L’ingegnerizzazione e la Direzione Lavori del padiglione sono state affidate proprio ad Open Building, mentre il progetto è stato curato dal brand specializzato in worplace DEGW. Una porzione del piano terra del padiglione è invece dedicata alla MIND Marketing Suite di Lendlease, sviluppatore del masterplan MIND.
Perchè MIND?
L’ambiente scelto da Contec è uno spazio con diverse vocazioni composto da un ufficio dedicato, postazioni fisse nell’area open space, sale riunioni, phone boot, pitch desk e la cucina con design di Ernesto Meda.
La scelta di insediarsi nell’area MIND è frutto della collaborazione di entrambe le compagini con Leandlease, lo sviluppatore australiano che per i prossimi dieci anni ha programmato investimenti per 2,6 miliardi dedicati allo sviluppo immobiliare privato e 1,5 miliardi per facility pubbliche per un totale di 1 milione di metri quadri di interventi.






Il potenziale strategico collegato a questo insediamento è intensificato da Designtech, un ecosistema dinamico di spazi e servizi nel quale design e sperimentazione cresceranno insieme – tra format di coworking, co-living e co-factory – per progettare e costruire gli habitat del futuro, pubblici e privati, di una città sostenibile, carbon neutral e inclusiva.
Designtech è un hub di innovazione che collega le imprese dell’eccellenza del design made in Italy e internazionale con le startup digitali, creative e designer che sono potenzialmente in grado di rivoluzionare il modo in cui viviamo attraverso la declinazione in chiave sostenibile di tecnologie trasformative.
Per Contec essere parte del Village Pavillion e del più ampio progetto MIND va quindi oltre l’esigenza logistica: è un progetto strategico che significa creare rete, partnership e relazioni con coloro che operano all’interno di MIND per un mondo che cambia secondo regole da scrivere insieme.
Attivazione Portale Notifiche Cantieri – Regione Veneto
La Regione Veneto ha attivato il Portale Notifiche Cantieri per adempiere all’obbligo di invio delle Notifica preliminare all’Azienda Unità Socio-Sanitaria Locale e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competenti. Si tratta di uno strumento innovativo nella tutela della sicurezza sul lavoro e nella semplificazione dei rapporti con la pubblica amministrazione.
Il Nuovo Portale Notifiche Cantieri costituisce un modello che potrà essere esteso ad altre comunicazioni e obblighi informativi nei confronti della Pubblica amministrazione da parte di cittadini, professionisti ed imprese, per la semplificazione degli adempimenti previsti dalla norma.
Attraverso la facile compilazione delle informazioni obbligatorie, viene automaticamente predisposto il modulo di notifica per l’invio on line alla PEC degli organismi competenti opportunamente preregistrati nel sistema. La notifica verrà inviata anche all’indirizzo e-mail che il committente ha registrato nel portale in fase di autenticazione
Per accedere alla piattaforma è necessario possedere le credenziali SPID o in alternativa la Carta d’Identità Elettronica. Una volta effettuata l’identificazione, il committente può procedere all’elaborazione della notifica, compilando i campi di competenza, e inviare la stessa ai destinatari previsti dalla normativa, già preventivamente configurati nel sistema.
La piattaforma permette di gestire in modo agevole i contenuti della notifica, consentendo di salvare e revisionare il documento prima di procedere all’invio. È inoltre possibile richiedere delle variazioni, qualora l’elaborato sia già stato inviato. Al momento dell’invio, il sistema inserirà per conoscenza tutti gli indirizzi configurati, così da garantire totale trasparenza nelle comunicazioni tra le parti con particolare attenzione agli enti preposti al controllo. A sua volta, il sistema ricevente notificherà o meno l’avvenuta ricezione dell’elaborato, così da dimostrarne la corretta trasmissione, riferendosi agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal committente.
La piattaforma è usufruibile sia in lingua italiana sia in lingua inglese ed è disponibile un manuale di istruzioni per il corretto utilizzo. Il supporto è completato da alcuni video per facilitarne la comprensione e aiutare l’utente nella risoluzione di eventuali problemi tecnici.
Link di accesso al portale: https://pnc.azero.veneto.it/#/login
Link di collegamento ai video di supporto: https://pnc.azero.veneto.it/#/manuale-video
La limitazione della responsabilità del Datore di Lavoro per l’inidoneità dei DPI del dipendente
Lo scorso 10 giugno la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di infortunio sul lavoro. La vicenda riguardava un dipendente di una cooperativa logistica che riportava delle lesioni alle mani a causa dell’inadeguatezza dei guanti forniti dalla Direzione. Al Datore di Lavoro è stato imputato il reato di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p.
La Difesa si è basata sul fatto che la Direzione aziendale aveva affidato ad un Consulente esterno la scelta dei DPI da adottare per lo svolgimento delle varie mansioni all’interno dei suoi stabilimenti, rimanendo quindi “estranea” al merito della valutazione di congruità e adeguatezza dei DPI. Proprio per garantire ai lavoratori una maggiore tutela e protezione, il Datore di Lavoro si era appoggiato ad un esperto in materia di sicurezza sul lavoro e si era fidato del risultato della consulenza fornita. Pertanto, non gli poteva essere contestata alcuna responsabilità, altrimenti si sarebbe finito per addebitargli una responsabilità di tipo oggettivo, non ammessa dal nostro sistema penale in quanto in contrasto con il principio di colpevolezza di cui all’art. 27 co. 1 della Costituzione.
La Corte ha avvallato la tesi della Difesa. Pur riconoscendo che l’affidamento delle scelte sulla sicurezza ad una società di consulenza non si traduce in una delega di funzioni, ha escluso la responsabilità del Datore di Lavoro per le lesioni riportate dal dipendente a causa di DPI non idonei suggeriti dal consulente stesso. È necessario applicare il principio di esigibilità del comportamento dovuto per valutare la trasgressione delle regole e la responsabilità del soggetto agente. Infatti, affinché sussista la colpa di quest’ultimo, quale elemento soggettivo del reato, è necessario che vi sia, oltre alla involontarietà del reato e alla violazione delle regole di condotta, l’attribuibilità dell’inosservanza della norma e la concreta esigibilità del comportamento corretto idoneo ad impedire il reato. La Suprema Corte ha evidenziato come il giudice di merito non abbia preso in considerazione quest’ultimo elemento della colpa. Si doveva accertare se il Datore di Lavoro nell’affidare la scelta dei DPI al consulente esterno poteva in concreto uniformarsi alla regola violata.
Facendo un po’ di chiarezza: la regola cautelare impone di fornire DPI necessari ed idonei alla mansione e alla natura del lavoro da svolgere (art. 18, T.U. 81/2008), la sua violazione si traduce nell’adozione di DPI non idonei. Pertanto, nelle situazioni in cui la Direzione aziendale si affida ad un consulente esterno ed esperto per adempiere al meglio questo obbligo di legge, si deve valutare se il Datore di Lavoro poteva in concreto adottare dei DPI idonei alla mansione scostandosi quindi dalla valutazione/decisione del consulente esterno. Ciò si traduce nella concreta possibilità del Datore di Lavoro di prevedere che la consulenza non era corretta o affidabile. Solo in caso di esito affermativo si può quindi ritenere responsabile il Datore di Lavoro per quanto accaduto al dipendente in quanto sussistente l’elemento soggettivo della colpa. Altrimenti, non può essergli attribuita alcuna responsabilità per l’adozione di DPI non idonei che hanno causato l’infortunio del lavoratore. Si finirebbe se no nel riconoscergli una responsabilità di tipo oggettivo contrastante con il principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost.
La Corte ha chiarito inoltre che la valutazione del giudice di merito deve considerare la professionalità del consulente, la sua esperienza e specializzazione nel settore, l’ampiezza e la specificità dell’ambito della consulenza e l’eventuale complessità della scelta di specifici dispositivi di protezione.
In conclusione, si può escludere la responsabilità del Datore di Lavoro solamente nel caso in cui si riscontri, dopo una precisa ed attenta indagine, che non poteva in concreto uniformarsi alla regola violata. Quindi, che non poteva adottare in concreto dei DPI idonei in presenza di un affidamento di tale attività ad un consulente esterno alla sua organizzazione esperto in materia di sicurezza sul lavoro.
Privacy e Google Analitycs: uno stop di impatto per i titolari ed i siti web
Cosa ha deciso l’Autorità?
Il Garante ha ritenuto non compliant l’utilizzo dei Google Analytics (i dettagli sono nel sito del Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) ammonendo una società e fornendo un termine di 90 giorni per l’adeguamento decorso il quale sarà altamente probabile un controllo a tappeto sui titolari del trattamento di dati personali che gestiscono siti web.
Infatti un aspetto rilevante contenuto nel provvedimento è il richiamo che l’Autorità ha rivolto a tutti i gestori di siti web, invitandoli a controllare la conformità del trattamento alla normativa GDPR relativamente alle modalità di utilizzo dei cookie e altri strumenti di tracciamento impiegati nei loro siti, prestando particolare attenzione a Google Analytics e ad altri servizi simili.
Chiaramente questo comporterebbe una tematica di notevole rilievo nell’ambito del web che andrà gestito con il supporto dei consulenti e fornitori onde non incorrere in sanzioni pecuniarie ed in impatti reputazionali da non sottovalutare, fatti salvi altresì gli eventuali upgrade rispetto al meccanismo in discorso.
È solo uno spunto di riflessione in quanto quasi tutte le aziende/studi etc. … fruiscono del servizio e dovranno effettuare un bilanciamento costi benefici.
Fonte: Garante Privacy
Gestione della sicurezza in un grande progetto multi-cantiere IREN in Liguria
Da Gennaio 2019 CONTEC AQS srl gestisce in modo impeccabile insieme a SIDEL INGEGNERIA srl e RPA srl più di 2600 cantieri per IREN S.p.A.
IREN è una società operante nella produzione e distribuzione di energia elettrica, nei servizi di teleriscaldamento, nella gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e tecnologici.
L’incarico
L’incarico di Responsabile dei Lavori e Coordinamento in fase di Progettazione ed Esecuzione è gestito ed organizzato dalla nostra sede di Padova tramite un efficiente sevizio di back-office per il cliente e gestione ufficio Responsabile dei Lavori.
L’ufficio di Padova è attivo dalle 8 alle 17 e garantisce quotidianamente:
- notifiche preliminari
- idoneità tecnico professionali
- redazione e archiviazione documentale
- stato avanzamento lavori per il cliente
- monitoraggio mensile infortuni
- consulenza sul D.lgs 81/08.
Elabora e gestisce un calendario mensile che assicura la presenza di tre tecnici reperibili ogni giorno per gestire le emergenze che richiedano l’intervento da parte del CSE. Il servizio è operativo h 24, 365 giorni/anno .
Ogni giorno il Servizio di Coordinamento della Sicurezza formato da tecnici CONTEC AQS dislocati sul territorio ligure prende in carico decine di cantieri di estendimento, rinnovamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, costruzione e pronto intervento su reti, derivazioni d’utenza e impianti.
Le competenze dello staff
Un team di Coordinatori, formati da CONTEC AQS sul DPR 177/2011 per lavori in spazi confinati e/o negli ambienti con sospetto inquinamento, prestano le loro competenze nei cantieri, che spaziano da piccoli lavori di manutenzione, allaccio utenze reti a realizzazione di strutture idrauliche/fognarie, serbatoi, dighe etc. per importi da poche migliaia di euro a milioni.
Servizio back-office / Ufficio RL: Claudia Calore – Stefania Mussumarra – Ilaria Piazzini – Nicola Leone
CSE: Arch. Claudio Dagnino – Per.Ind. Fabrizio Casu – Arch. Domenico Conaci – Arch. Maria Vittoria Gangemi – Arch. Manuel Morettini – Geom. Lucia Ghirardelli – Arch. Lucia La Rosa – Arch. Matteo Garibaldi – Geom. Angela Ferraro – Arch. Gian Giacomo Gatti – Geom. Alberto Migona
La revisione dei prezzi nei contratti pubblici alla luce del D.L. 4/2022
In seguito alla pandemia mondiale generata dal Covid-19 e alla guerra tra Ucraina e Russia, si è verificata una vera e propria crisi economica, la quale ha investito anche la materia dei contratti pubblici. Pertanto, il Governo Italiano ha emanato delle misure normative emergenziali a tutela di tale settore. In particolare, è intervenuto in merito alla possibilità di revisionare i prezzi negli appalti pubblici.
La previsione di clausole di revisione dei prezzi era da intendersi, sino al 27/01/2022, facoltativa per le gare avviate in vigenza del D.Lgs. 50/2016, mentre era prevista come obbligatoria nel “vecchio codice” D.Lgs. 163 del 2006.
Le modifiche ai contratti di appalto in corso di validità
L’art. 106, comma I, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50 stabilisce che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà;
b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
Dato che, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, il diritto alla revisione dei prezzi era ancorato alla presenza della clausola revisionale nel bando di gara, nel caso in cui tale clausola fosse assente si presentava un minor numero di partecipanti alla gara. Quindi, per evitare questo assenteismo, negli ultimi anni la clausola revisionale è sempre stata prevista nelle gare di appalto pubblico.
Il Decreto Sostegni-Ter reca un intervento strutturale volto ad introdurre un obbligo generalizzato di prevedere, su base negoziale, meccanismi volti a tutela le Parti dai fenomeni inflativi di particolare intensità. Tale obbligo è stabilito solo per un periodo limitato: fino al 31 dicembre 2023. L’ambito di applicazione concerne le procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto: il 29 marzo del 2022.
Le prescrizioni a carico della stazione appaltante
Il decreto prevede le seguenti prescrizioni a carico della stazione appaltante:
a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, Dlgs. 50/16, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Dlgs. 50/16, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione.
Con l’art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, si è stabilito che nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo. Al fine di assicurare l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezzari di cui all’articolo0 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari.
In considerazione dei richiami tra gli artt. 29 comma 1 D.L. 4/22 e 106 co 1 D. Lgs. 50/2016, si evince quindi che attualmente:
a) è obbligatorio inserire negli atti di gara, per qualunque tipologia di affidamento (lavori, servizi, forniture), clausole di revisione coerenti con i limiti e le caratteristiche di cui all’art. 106, comma I, lett. a), primo, secondo e terzo periodo, tali da consentire, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, la modifica delle condizioni economiche, senza necessità di una nuova procedura concorrenziale.
b) solamente per i contratti relativi ai lavori, il meccanismo di «compensazione» previsto dall’art. 29 DL 4/22 opererà in deroga ai parametri dell’art. 106, co 1, lett. a), quarto periodo, dovendosi applicare condizioni di maggior favore (per le imprese) rispetto a quelle ordinarie. In particolare saranno valutate variazioni «superiori al 5% rispetto al prezzo» (anziché 10%), e «comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza» (anziché in misura pari alla metà). Tuttavia, «nel limite delle risorse di cui al co. 7».
Il comma 7 infatti chiarisce che ai fini della compensazione si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti.
Le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa; le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti
Le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.
Nel caso in cui poi tali risorse siano insufficienti, per un periodo limitato (fino al 31.12.2026), e solo per le opere finanziate con specifiche risorse (PNRR e PN investimenti complementari), alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’art. 7 D.L. 76/2020.
A cura della Dott.ssa Ilaria Salviato – Compliance Executive di Contec AQS
Sicurezza sui luoghi di lavoro: obbligo di addestramento
L’obbligo è in capo al Datore di Lavoro o al Dirigente che dovrà provvedere all’addestramento dei lavoratori attraverso una persona esperta (preposto, lavoratore esperto, tecnico installatore o formatore della ditta produttrice), che conosca bene macchine, attrezzature, procedure, ecc. e tutti i rischi connessi al loro utilizzo nonché le relative norme di riferimento.
Le prove di addestramento effettuate devono essere tracciate in apposito registro anche informatizzato, che dovrà specificare in maniera chiara almeno le seguenti informazioni:
- Indicare nel registro che l’attività di formazione/informazione comprende anche l’addestramento;
- Tipologia di macchina/attrezzatura/impianto oggetto dell’addestramento;
- Eventuale documentazione di supporto utilizzata durante l’attività di addestramento quale: libretto di uso e manutenzione e procedure di lavoro;
- Nominativo della persona esperta che effettua l’addestramento.
Case History
A titolo esemplificativo, di seguito i rilievi dell’ente di controllo fatti ad un’Impresa, a seguito di un infortunio accaduto ad un lavoratore, in forza all’Impresa da 30 anni, durante l’attività di manutenzione di una macchina operatrice. Attività svolta abitualmente dallo stesso e prevista nella mansione descritta nel DVR.
Analisi dell’ente di controllo a seguito di acquisizione documentale dall’Impresa:
“Nel manuale di uso e manutenzione dell’attrezzatura, alla sezione Sicurezza, tra i requisiti del personale addetto, viene espressamente sottolineato che l’operatore che usa la macchina debba essere opportunamente addestrato ed avere competenze riconosciute e, nella sezione Uso della macchina, vengono illustrate le procedure di manutenzione della stessa macchina…
…
In merito alle procedure previste per le fasi di manutenzione della macchina così come rappresentate nel manuale d’uso e manutenzione della stessa, l’impresa non ha trasmesso alcuna evidenza formale dell’avvenuto addestramento dell’infortunato”
Ai sensi dell’art. 69 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 per “uso di una attrezzatura di lavoro” si intende “qualsiasi operazione lavorativa, connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.”
Rilievi dell’ente di controllo al Datore di Lavoro dell’Impresa:
“Visto quanto sopra si rileva, nei confronti del Datore di Lavoro dell’Impresa, la seguente contravvenzione:
Ai sensi dell’art. 71 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 81/08 in combinato disposto con l’art. 73 comma 4 dello stesso Decreto, per non aver preso le misure necessarie affinché per l’uso di attrezzature, dove l’uso ricomprende le fasi di manutenzione così come definito dall’art.69 del D.Lgs. 81/08, che richiedono conoscenze o responsabilità particolari, i lavoratori incaricati avessero ricevuto un’informazione, formazione ed addestramento adeguati.
Nello specifico, per aver incaricato i lavoratori senza che avessero ricevuto un addestramento adeguato il merito alle procedure di lavoro specifiche, così come previsto dal manuale d’uso e manutenzione.”
Alla luce di quanto sopra riportato è chiaro che, a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione n.215/2021, risulta ancora più importante registrare l’attività di addestramento in modo da avere l’evidenza formale della stessa, avendo cura di precisare in maniera chiara e puntuale quale sia l’oggetto dell’addestramento. In sostanza, oltre alla cura dell’operatività e quindi dei requisiti del docente, dell’attrezzatura utilizzata, della durata, delle procedure di supporto, del materiale utilizzato ecc… il datore di lavoro dovrà assicurarsi di raccogliere le giuste evidenze, a sua tutela e a tutela dell’organizzazione in caso di controllo degli enti di vigilanza e/o in caso di infortunio.