Piano Mirato di Prevenzione 2020-2025 Regione Veneto
Nell’ambito della sanità pubblica il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP)e i Piani Regionali della Prevenzione (PRP) costituiscono i documenti fondamentali per una adeguata programmazione delle attività. Essi favoriscono l’integrazione e il collegamento tra le azioni previste dai regolamenti, leggi e i piani di settore, col fine ultimo di svolgere un ruolo di orientamento.
I PMP, al fine di incrementare l’efficienza dell’attività pubblica nei luoghi di lavoro, coniugano le azioni di vigilanza e quelle di assistenza, secondo un modello innovativo di intervento attivo. Il PMP, pertanto, rappresenta un importante strumento per il controllo e la programmazione delle azioni a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La Regione del Veneto, dopo aver condiviso la programmazione con Enti e Parti Sociali, ha avviato i propri piani di prevenzione, identificando dei Macro Obiettivi che hanno come filo conduttore l’approccio dei Piani Mirati.
Alcuni di essi vertono su:
- PP 6 Piani Mirati di Prevenzione (PMP)
- PP 7 Prevenzione in Edilizia e Agricoltura
- PP 8 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress lavoro correlato.
PP 6 Piani Mirati di Prevenzione (PMP): settori e obiettivi
Per quanto riguarda i Piani Mirati (PP6), a seguito di confronto e supporto mediante di appositi gruppi tecnici regionali, sono stati individuati sia i settori di intervento sia gli obiettivi. Nello specifico, la Regione Veneto ha avviato il piano che riguarda tre settori strategici per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro:

Inoltre, tramite il lavoro svolto da diversi gruppi tecnici regionali, sono stati prodotti gli strumenti necessari per l’attuazione dei PMP.
Nello specifico sono stati sviluppati due tipologie di questionari mirati (check-list):
A) “check-list di autovalutazione”, che hanno lo scopo di supportare
l’azienda nel rilevare i rischi oggetto dell’intervento.
La check-list di autovalutazione costituisce uno strumento importante per l’attuazione dei PMP, il suo scopo è quello di supportare l’impresa nel processo di autovalutazione e individuazione dei miglioramenti a cui tendere per una corretta gestione dei rischi.
Le domande presenti nelle check-list relative ad ogni settore sono divise in sezioni specifiche che possono interessare diversi temi, quali:
• Settore del Legno – Cancerogeni
-Valutazione del rischio (misure di prevenzione e protezione)
-Sorveglianza sanitaria
• Settore del Legno – Sicurezza Macchine
-Sicurezza delle macchine
-Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
• Settore della logistica
-Cooperazione e coordinamento tra imprese
-Ambienti di lavoro (uffici e aree operative)
-Viabilità
-Zone di carico e scarico
• Settore metalmeccanico
-Aspetti generali di sicurezza delle macchine-Definizioni e caratteristiche dei ripari di protezione e dei comandi delle macchine.
-Check-list di autovalutazione (Sicurezza delle macchine, Interventi di manutenzione, registrazione, pulizia e regolazione, Segnaletica e Formazione).
-Aspetti generali di sicurezza legati ai rischi di natura elettrica sia per impianti a bordo macchina che per impianti elettrici nei luoghi di lavoro.
In fine in ogni check-list è presente una scheda conclusiva, ovvero uno strumento volontario che può aiutare le aziende a mettere in atto le possibili misure correttive e migliorative, registrando in modo esaustivo gli interventi da
attuare e le relative tempistiche.
B) “check-list da restituire”, che si prefigge di rilevare dati utili per una valutazione preliminare da parte degli SPISAL
Anche la “check-list da restituire” rappresenta un altro strumento importante per l’attuazione dei PMP.
Essa è focalizzata solo sui rischi considerati più rilevanti ed ha l’obiettivo di evidenziare gli aspetti ritenuti prioritari per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
L’azienda dopo aver compilato la check-list dovrà restituirla allo SPISAL
(Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) territorialmente competente, al fine di eventuali verifiche ispettive.
– LEGNO CANCEROGENI_check-list da restituire
– LEGNO MACCHINE_check-list da restituire
– LOGISTICA_check-list da restituire
– METALMECCANICA_check-list da restituire
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Ultime Novità in Materia di Whistleblowing
Per Whistleblowing si intende la segnalazione di reati commessi nel luogo di lavoro.
La parola anglosassone letteralmente significa “soffiare nel fischietto”. Si tratta di un’espressione figurata che ha lo scopo di evocare nella mente l’immagine dell’arbitro che fischia un fallo. L’ambito di applicazione però non è quello calcistico ma lavorativo.
L’istituto trova la sua disciplina generale nel D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, riguardante la responsabilità amministrativa degli Enti. Il modello 231 comprende infatti anche la procedura di Whistleblowing.
La segnalazione viene effettuata da un soggetto che, a fronte di attività illecite o fraudolente di cui viene a conoscenza sul posto di lavoro, si fa carico di comunicarle al proprio dirigente o alle autorità competenti. Questa persona, data la situazione scomoda in cui si è inserita, va ovviamente tutelata e non discriminata.
A livello comunitario è stata emanata la Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali. L’intento del legislatore europeo è quello di uniformare le normative interne in materia di Whistleblowing, in modo che tutti gli stati membri prevedano la medesima disciplina per tutelare i c.d. Whistleblowers.
In Italia la Direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 marzo 2023. Le disposizioni entreranno in vigore a partire dal 15 luglio p.v. per gli enti pubblici (ad esclusione dei comuni con meno di 10.000 abitanti) e per le aziende con più di 249 dipendenti. Dal 17 dicembre 2023 entrerà in vigore anche per le aziende private con un numero di dipendenti inferiore. Tuttavia, risultano esenti dall’applicazione di quanto sancito nel Decreto, le aziende con meno di 50 dipendenti non dotate di un Modello 231 o non operanti nei settori specificamente indicati dalla Direttiva stessa (es. ambito di prodotti e mercati finanziari, della tutela dell’ambiente o dei trasporti).
Le novità di maggiore impatto riguardano:
- La modifica dell’elenco dei soggetti che possono fare le segnalazioni;
- l’ampliamento dell’elenco dei soggetti beneficiari di tutela rispetto ad ipotetici rischi di ritorsione dell’azienda a seguito della segnalazione (ad es. soggetti diversi dai mittenti della segnalazione ma collegati ad essi a vario titolo, come colleghi o familiari);
- l’ampliamento degli illeciti oggetto di segnalazioni: non più solo corruzione e frodi, ma anche malpractice, non necessariamente delittuose, che incidono direttamente sugli interessi strategici comunitari (privacy, antitrust, ambiente), o a condotte che si assumono essere in violazione degli standard etici a cui gli enti intendono spontaneamente aderire;
- l’introduzione dell’obbligo per le imprese private (e non più mera facoltà) di istituire canali di segnalazione interna e di adottare strumenti approntati alla concreta tutela dei segnalanti;
- il fatto che il destinatario della segnalazione non deve essere necessariamente l’Organismo di Vigilanza. Può infatti essere anche una persona o un ufficio interno o esterno all’azienda;
- il ruolo ancora più incisivo assunto dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). L’Autorità è, in primo luogo, investita del potere di sanzionare gli enti che si renderanno inadempienti agli obblighi del decreto. In seconda istanza, sarà depositaria di un canale di segnalazione “esterno” alle imprese, che i whistleblower potranno sempre utilizzare, anche (e soprattutto) laddove la segnalazione attraverso i canali “interni” all’impresa non dovesse ottenere riscontro o potrebbe essere oggetto di pregiudizio;
- la possibilità di rendere la segnalazione “pubblica”, attraverso i mass media o i social. In tal caso è lo stesso segnalante a renderla pubblica, qualora abbia, senza seguito, azionato i debiti canali interni ed esterni o, ancora, se abbia fondato motivo di ritenere che l’illecito denunciato possa costituire una minaccia concreta per l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
Queste innovazioni comportano un ulteriore onere per il Datore di Lavoro, il quale si trova a dover strutturare un servizio, designando almeno una persona, che si occupi di ricevere le eventuali segnalazioni dei dipendenti. Questo onere rappresenta comunque un nuovo strumento di garanzia che, se correttamente esercito, consente di prendere in carico situazioni puntuali offrendo quindi ai lavoratori un ulteriore canale per esercitare i loro obblighi in termini di segnalazioni.
La designazione, in capo all’organizzazione e al Datore di Lavoro, sarà da attribuire a figure in possesso di determinati requisiti e competenze per lo svolgimento di questa ulteriore attività che richiede profonde competenze trasversali; oltre tutto sarà necessario ricoprire una posizione di tramite tra lavoratori e direzione aziendale. Nel caso in cui la società sia di ampie dimensioni, sarà necessario istituire un ufficio apposito o comunque un team di persone per l’assolvimento degli obblighi relativi al Whistleblowing.
Alla luce di ciò, risulta più agevole per il datore di lavoro affidarsi direttamente ad un consulente esterno specializzato nell’adempimento di tali obblighi. Questo gli garantisce un risultato efficiente con il minor dispendio di risorse ed una minimizzazione dei costi. Nello stesso senso gli ultimi indirizzi della cassazione stanno prendendo in buona considerazione l’atteggiamento propositivo delle figure apicali nell’affidare incarichi a soggetti terzi con comprovata competenza.
In materia di Whistleblowing, Contec AQS in collaborazione con HUMAN ASSET si è organizzata per offrire questa tipologia di servizi che siano completi, conformi ed esaustivi di quanto prescritto dal Legislatore.
Il Servizio, disegnato sulle esigenze della realtà aziendale, potrà comprendere nel dettaglio:
- installazione di una apposita casella di posta dedicata alla ricezione delle segnalazioni;
- installazione di un numero verde con servizio di messagistica vocale;
- un team di professionisti esterni al cliente dedicato alla ricezione, gestione e filtro delle segnalazioni effettuate tramite email e messagistica vocale;
- Formazione dedicata all’espletamento di questo servizio;
- Condivisione e supporto nella definizione di canali informativi idonei;
- Consulenza giuridico-legale di supporto per la gestione delle segnalazioni e relative conseguenze;
- Confronto e collaborazione con l’ODV e con la direzione dell’azienda cliente;
- Audit conformi anche alla materia del Whistleblowing;
- Aggiornamento della procedura 231/2001.
Contec formulerà delle offerte customizzate a seconda delle esigenze specifiche del cliente e contestualizzate alle loro realtà lavorative.
In conclusione, per assolvere al meglio quanto introdotto dal decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, le imprese possono rivolgersi a Contec AQS e HUMAN ASSET per una valutazione preliminare di quale sia la soluzione adeguata alle dimensioni e alla tipologia della propria organizzazione aziendale.
Manipolazione dei Diisocianati: Scatta L’Obbligo di Formazione
L’Agenzia europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro ci ricorda attraverso la campagna 2018-2019 “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose” che in Europa milioni di lavoratori risultano esposti alle sostanze pericolose.
A destare l’attenzione ultimamente sono i diisocianati, un gruppo ampio di composti chimici molto diffuso nel campo industriale, che rientra proprio nella categoria delle sostanze chimiche dannose per la salute.
Dove si trova?
I prodotti contenenti diisocianati spaziano in moltissime categorie: le carrozzerie (dove si utilizzano le vernici), l’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, resine bicomponenti, rivestimenti, schiume e pitture), la produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) e la componentistica per l’automotive.
I diisocianati organici maggiormente in uso non sono propriamente molecole volatili, ma lo diventano nei diffusi processi di nebulizzazione e schiumatura o in applicazioni a caldo ad esempio, originando assorbimento per via inalatoria e attraverso la cute esposta. Una singola esposizione ad essi può comportare l’insorgere di effetti molto negativi sulla salute del lavoratore.
Con riferimento alle nuove evidenze medico scientifiche recenti, il Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 ha modificato il Regolamento REACH (Regolamento n. 1907/2006) introducendo all’interno dell’allegato XVII la Restrizione n. 74 relativa proprio all’utilizzo dei diisocianati.
In base a questa restrizione tutti i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso sono obbligati a frequentare uno specifico corso di formazione, anche on-line, con cadenza quinquennale entro il 24 agosto 2023 (se la con contrazione risulta inferiore allo 0,1% in peso non è richiesto attestato).
La formazione si articola in 3 livelli
- base (obbligatoria per procedere ai livelli successivi),
- intermedia
- avanzata
Per venire incontro a questa esigenza e permettere ai lavoratori di avere un’adeguata formazione in materia di diisocianati, Contec AQS organizza il corso formativo che verterà su argomenti quali: la conoscenza dei pericoli, l’importanza della protezione della salute mediante adeguate misure di gestione dei rischi, le modalità comportamentali e pratiche di manipolazione sicure ed infine l’uso corretto di appropriati dispositivi di protezione individuale.
È necessario quindi aumentare le capacità, le competenze e le abilità sulla gestione dei prodotti contenenti diisocianati dei lavoratori esposti entro agosto 2023, al fine di conseguire un livello più elevato di controllo del rischio all’interno delle aziende.
Hai bisogno di maggiori informazioni?
Scrivi una mail a clienti.padova@contecaqs.it per specificare le tue esigenze e ricevere tutte le informazioni necessarie.
Formatori Antincendio: chiarimento sul calcolo delle 90 ore di esperienzaFAQ sul Nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione
Il D.M. del 2 settembre 2021 ha introdotto importanti novità e aggiornamenti in merito all’organizzazione di corsi antincendio per gli addetti nominati (periodicità, nomenclatura, materiale per le prove pratiche) e ai criteri di abilitazione dei formatori. In particolare, il comma 2 dell’art. 6 riporta:
“I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.”
Le modalità di calcolo delle 90 ore hanno però destato da subito alcuni dubbi, in quanto lasciavano ben pensare che fossero richieste 90 ore di formazione teorica e 90 ore di formazione pratica. A tal riguardo, la Direzione Centrale dei VVF, attraverso la circolare ufficiale del 22 marzo 2023, è venuta intervenire precisando che per documentata si intende che“le 90 ore di docenza sono ottenibili, indifferentemente, come somma delle ore di docenza sia in ambito teorico che in ambito pratico”.
Questo chiarimento toglie quindi ogni dubbio: le 90 ore di docenza sono complessive e non vi è differenza fra ambito teorico o pratico.
MUD 2023 cambia tutto
Il MUD, ovvero il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale del 17 dicembre 2021, verrà sostituito integralmente con un nuovo modello. A disporre questo cambiamento è l’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023, il quale riporta diverse note in merito agli articoli, modelli, decreti, regolamenti, etc.
Tale decreto può essere riassunto in 3 punti principali:
- Il MUD del 17 dicembre 2021 è sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al nuovo decreto.
- Il modello del presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni, da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno precedente.
- L’accesso alle informazioni contenute nel MUD è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195.
La pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è avvenuta il 10 Marzo 2023.
Contec AQS è a disposizione per il supporto nella compilazione MUD 2023.
Il nuovo codice appalti 2023
Digitalizzazione, semplificazione ed il nuovo ruolo del RUP
Il nuovo Codice appalti pubblici, dopo un lungo ed acceso dibattito nazionale, è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri: entrerà in vigore entro il primo aprile 2023 e, dal 1° luglio 2023, andrà ad abrogare il D.lgs. 50/2016, valendo per tutti i procedimenti in corso.
Quali sono le grandi novità introdotte da questo nuovo Codice?
- L’insieme delle nuove norme segue 2 principi fondamentali:
- Il risultato (art.1): si chiede alle pubbliche amministrazioni di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
- La fiducia (art.2): viene affermato il principio della reciproca fiducia tra operatori economici e funzionari pubblici, in quanto si mira ad evitare il fenomeno dell’amministrazione difensiva e si sceglie di proteggere il funzionario pubblico in buona fede.
- Il “dissenso qualificato”: le amministrazioni avranno meno possibilità di bloccare un’opera, in quanto chi si opporrà in conferenza di servizi dovrà motivare il proprio dissenso con una proposta alternativa.
- Il prezziario dinamico: ci sarà la possibilità di effettuare in corso d’opera un adeguamento dei prezzi in appalti in corso d’opera, in modo da garantire e rispettare il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale.
- I subappalti saranno soggetti a minori vincoli e potranno anche diventare a cascata. Arriva inoltre l’appalto integrato, che prima era vietato e che permetterà ora di attribuire con una stessa gara il progetto e l’esecuzione dei lavori.
- Liberalizzazione degli appalti sotto soglia: fino a 5,3 milioni di euro le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione.
- Cambiamenti anche in termini di responsabilità: non sarà più prevista colpa grave per funzionari e dirigenti se avranno agito sulla base della giurisprudenza o dei pareri dell’autorità. Tutele simili per la questione dell’illecito professionale.
- Digitalizzazione: fulcro di questa innovazione sarà la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (che fa capo all’ ANAC). Le norme relative alla “carta d’identità digitale” entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024.
- Il nuovo RUP, ovvero il Responsabile Unico del Progetto: è prevista unamaggiorazione della sua responsabilità che, dal singolo Procedimento, si amplia alla totalità delle fasi finalizzate alla implementazione di un Progetto. Si tratta quindi di un unico Responsabile per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione per ciascuna procedura disciplinata dal Codice.
In sintesi abbiamo preparato uno schema che riassume i passaggi principali

Inail: il piano triennale di prevenzione e il parere del CIVFAQ sul Nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione
In merito ai cambiamenti determinati dalle transizioni verde, digitale e demografica, l’Inail si è impegnata a definire un piano di prevenzione mirato a migliorare la gestione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel triennio 2022-2024. Il contenuto e le osservazioni del CIV (Consiglio di Indirizzo e Vigilanza) si possono riassumere in tre punti principali:
- Indicazioni del piano Triennale
- Delibera e parere sul piano triennale
- Il Piano Triennale e le osservazioni del CIV
1. Indicazioni del piano Triennale
Vi è la necessità di intervenire, attraverso strumenti di prevenzione, su un mondo del lavoro in cambiamento: bisogna considerare l’impatto di fenomeni quali pandemie, climate change, digitalizzazione, etc. che pongono in essere nuovi rischi e incertezze.
Si ribadisce quindi l’importanza di avere un punto di riferimento istituzionale capace di interfacciarsi con diverse realtà, come ad esempio rappresentanze del lavoro e delle imprese, ricerca scientifica, sistema educativo ed enti del territorio, e quindi realizzare, oltre che politiche di prevenzione, anche strumenti educativi per le future coorti di lavoratori.
2. Delibera e parere sul piano triennale
Il CIV, con la delibera del 28 dicembre 2022 n.15, approva il Piano Triennale e ribadisce l’importanza e la necessità di investire in “attività curricolari” che possano formare le future generazioni di lavoratori.
3. Il Piano Triennale e le osservazioni del CIV
Si espongono i punti fondamentali del piano triennale. Nello specifico ciò che si richiede agli organi di gestione è la necessità di investire su più fronti quali:
- azioni utili ad anticipare le trasformazioni del processo produttivo, per prevenire quelli che sono i rischi derivanti dall’innovazione tecnologica;
- collaborare con i dipartimenti di ricerca per determinare le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro attraverso analisi complesse basate, sempre più, su differenti saperi;
- ampliare la rete di collaborazione con enti e associazioni;
- prevedere maggiori interventi su tematiche quali Amianto, cadute dall’alto e sui nuovi rischi emergenti;
- ottimizzare i processi per le modalità di finanziamento, incrementando quindi le risorse spese per la prevenzione;
- realizzare iniziative formative;
- incrementare la capacità di utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate all’erogazione di corsi di formazione nonché a iniziative rivolte a promuovere la cultura della salute e sicurezza nel mondo del lavoro;
- trasmettere al CIV un monitoraggio sull’utilizzo dei fondi.
Fonte: INAIL
Decreto lavoro, trasparenza e privacy
Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il cosiddetto Decreto Trasparenza, decreto legislativo che disciplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela.
A riguardo, di recente, il Garante per la protezione dei dati personali si è sentito in dovere di intervenire per coordinare le linee interpretative del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Ha fornito pertanto un’interpretazione sistematica, dichiarando che:
- il datore di lavoro ha l’obbligo di informare adeguatamente i lavoratori nel caso utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, o per altre attività collegate al rapporto di lavoro e alla sua gestione;
- i dipendenti dovranno poter conoscere qualsiasi informazione riguardante i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi automatizzati, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni nonché la robustezza e la cybersicurezza dei sistemi;
- l’adozione di sistemi di monitoraggio nel contesto lavorativo deve sempre essere oggetto di preliminari verifiche da parte del datore di lavoro.
Il Garante ha inoltre voluto chiarire che tali obblighi informativi non sostituiscono quelli già previsti dal Gdpr.
Importante sottolineare inoltre che tale decreto non riguarda soltanto i rapporti di lavoro subordinato ma, secondo quanto previsto dalla direttiva UE, anche ulteriori tipologie di rapporti e contratti di lavoro, quali:
- contratto di lavoro somministrato;
- contratto di lavoro intermittente;
- collaborazioni etero-organizzate;
- collaborazioni coordinate e continuative;
- contratti di prestazione occasionale;
- rapporti di lavoro marittimo e della pesca;
- rapporti domestici;
- rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Circolare n. 4/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (www.ispettorato.gov.it).
AIFOS premia la promozione della sostenibilità in azienda
Quando si parla di sviluppo al giorno d’oggi, il punto essenziale non può che essere la Sostenibilità.
Infatti, le aziende si stanno sempre più orientando nel soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza però compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Il rispetto del nostro pianeta è la chiave per uno sviluppo sostenibile, e deve partire prima di tutto da noi, adottando comportamenti aziendali responsabili e sostenibili.
In concomitanza con il Festival dello Sviluppo Sostenibile, AiFOS lancia il premio “AiFOS for Future – Centri di Formazione sostenibili”, riservato esclusivamente ai centri di formazione AiFOS che hanno dato vita ad azioni di sostenibilità all’interno della propria azienda, rispettando il Decalogo del CFA sostenibile realizzato da AiFOS.
Il concorso è pensato per valorizzare e divulgare specifiche attività sostenibili volte al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, mettendo in risalto il lavoro degli associati impegnati nella divulgazione di quei temi legati alla sostenibilità.
Citando il Dott. Francesco Naviglio, Segretario Generale di AiFOS:
“Questa nuova iniziativa è solo una goccia in mezzo ad un vastissimo mare, in cui cerchiamo e cercheremo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, perché, come dice un antico proverbio dei nativi americani “Non ereditiamo la Terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli” e noi vogliamo continuare ad essere protagonisti di questa importante sfida per il futuro”.
Modalità di partecipazione
Verranno avviati alla selezione tutti i progetti corredati della seguente documentazione:
- Domanda di partecipazione al bando debitamente compilata;
- Presentazione del progetto con slides in ppt (max 10 slides)
- Documentazione a testimonianza della realizzazione del progetto (brochure, foto, video, ecc).
Per partecipare alla selezione è necessario inviare tutti i materiali all’indirizzo e-mail sostenibilita@aifos.it entro le ore 23:59 del 15 aprile 2023.
Fonte: AIFOS
- Il datore di lavoro, in qualità di persona esperta che utilizza specifiche attrezzature
(es. carrello elevatore), può erogare la formazione per l’abilitazione al loro uso,
sempre in riferimento ai propri lavoratori interni? Il datore di lavoro non può organizzare
la formazione all’uso delle attrezzature elencate nell’Accordo, nemmeno nei
confronti dei propri lavoratori (tale possibilità è concessa solo per la formazione
sulla sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti).
Per scaricare l’intera raccolta delle FAQ consultare il seguente link
Fonte: Staff Contec AQS
BPER, convertite in un fine settimana
Le operazioni di rebranding e adeguamento degli sportelli dell’ex Banca Carige e della controllata Banca del Monte di Lucca, iniziate venerdì 25 novembre e terminate nella mattinata di lunedì 28, sono state condotte senza intoppi su tutta la Penisola (isole comprese) da parte di BPER Banca assieme al partner tecnico responsabile della sicurezza sul lavoro Contec AQS
Di nuovo una maxi operazione di rebranding, di nuovo una collaborazione proficua tra BPER Banca e Contec AQS. Dopo l’intervento realizzato assieme nel febbraio del 2021, che portò alla conversione di 587 filiali ex UBI Banca, lo scorso novembre, e precisamente da venerdì 25 a lunedì 28 novembre, l’istituto bancario modenese ha scelto ancora di affidarsi alla società del Gruppo Contec che si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro, per affrontare una seconda grande azione di conversione.
Gestione della Sicurezza
Venerdì 25, proprio nelle ore in cui l’atto di fusione per incorporazione di Banca Carige e della controllata Banca del Monte di Lucca in BPER Banca veniva iscritto presso i competenti Uffici del Registro delle Imprese, sono iniziati contemporaneamente in tredici regioni italiane i lavori di smontaggio e di rimontaggio delle insegne esterne, con varie configurazioni di intervento, compreso il cambio della vetrofania.
L’attività di Contec AQS svolta per BPER Banca ricade nel cosiddetto “Titolo IV” del D.lgs 81/08, ovvero il Coordinamento Sicurezza cantiere, e ha visto l’assunzione da parte dei tecnici della società scaligera dei ruoli di Legge di Responsabile dei Lavori (RL), Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Responsabile dell’intero procedimento per Contec AQS è stato l’architetto Massimiliano Gagliardi.
La peculiarità dell’intervento?
«Le caratteristiche di eccezionalità di operazioni di questo tipo risiedono nel fatto di dover coordinare in tempo reale e simultaneo decine di ditte, tra affidatarie dirette di Banca BPER e ditte subappaltate, centinaia di direttori di filiale, il personale Servizio Building e Facilities Management del committente e di Carige. Stiamo parlando di diverse centinaia di persone, il tutto in un contesto geografico molto ampio ed esteso, con particolari esigenze di sicurezza, visto che si tratta di sedi bancarie» spiega l’architetto Gagliardi.
Contec AQS e Gruppo Contec
«Per Contec AQS lavorano un centinaio di professionisti a tempo pieno, il nostro vantaggio è che quando dobbiamo gestire dei cantieri particolarmente estesi come nel caso di BPER, possiamo contare sul Gruppo Contec che conta 14 società suddivise per disciplina tecnica e riusciamo ad intervenire in maniera modulare». «Il fatto che una banca importante come BPER – che ringraziamo – si sia affidata nuovamente a noi dopo l’operazione riuscita del 2021 ci lusinga e ci dà conferma del valore dei nostri tecnici e della nostra azienda che riesce a fornire garanzie anche in ambito specifico».
Matteo Scolari per Contec AQS
Per l’articolo integrale leggi qui!