Nuovo Accordo Stato Regioni 2025: Indicazioni pratiche per la transizione dal punto di vista di un RSPP
Il recente Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta un cambiamento significativo nel panorama formativo della sicurezza sul lavoro in Italia. Come RSPP con esperienza nel settore, ritengo fondamentale esaminare questo accordo non solo dal punto di vista normativo, ma soprattutto pratico-operativo, con particolare attenzione al periodo di transizione che ci attende.
Il nuovo approccio: dalla formazione come adempimento al ciclo PDCA
Una delle novità più rilevanti dell’ASR 2025 è l’adozione esplicita dell’approccio per processi basato sul ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act). Questo rappresenta un cambiamento culturale importante, poiché la formazione non viene più considerata un semplice adempimento normativo, ma un processo strutturato con fasi di pianificazione, erogazione, monitoraggio e miglioramento continuo.
In fase di pianificazione (PLAN), l’Accordo richiede un’analisi approfondita dei fabbisogni formativi, con particolare attenzione all’omogeneità delle classi per settore, mansione e rischio espositivo. Viene enfatizzato il collegamento diretto con il DVR aziendale e si richiede la verifica preliminare della conoscenza linguistica per i lavoratori stranieri – aspetto spesso trascurato ma di fondamentale importanza per l’efficacia formativa.
La fase di erogazione (DO) prevede un monitoraggio continuo, con la valorizzazione del ruolo del tutor, ora obbligatorio in videoconferenza. Significativa è anche la fase di verifica (CHECK), con questionari di gradimento strutturati e verifiche dell’apprendimento più articolate, fino ad arrivare al riesame dei risultati (ACT) per l’implementazione di misure correttive.
Nuovi requisiti documentali: progettazione al centro
Il nuovo Accordo pone un’enfasi particolare sulla documentazione progettuale, richiedendo per ogni corso (inteso come singolo evento formativo) un progetto formativo dettagliato che includa:
- Obiettivi e risultati attesi
- Contenuti e argomenti di ciascuna unità didattica
- Strategia formativa e metodologie
- Modalità di valutazione della qualità e dell’apprendimento
Questo comporta un impegno maggiore nella fase preparatoria, ma garantisce una formazione più mirata ed efficace. Come RSPP, consiglio di predisporre modelli standardizzati per la progettazione formativa, adattabili alle diverse tipologie di corso, così da ottimizzare i tempi mantenendo la conformità alle nuove disposizioni.
Fonte: Contec AQS
Contec AQS partecipa al restauro delle mura medievali di Montagnana
A Montagnana sono iniziati i lavori di restauro della cinta muraria nord ed est, primo passo di un ampio programma decennale finanziato dal Ministero della Cultura con 4,5 milioni di euro. Il cantiere interessa il tratto tra Porta Vicenza e Porta Padova, comprese torri e cammino di ronda, e ha un valore di oltre 644.000 euro.
Contec AQS, insieme a Contec Ingegneria, curano la direzione lavori e garantiscono la sicurezza del cantiere ed il coordinamento tecnico. L’intervento, sotto la supervisione della Soprintendenza e guidato da Torsello Architettura e Seres srl, punta al consolidamento delle strutture, al restauro dei merli e del cammino di ronda, ed alla messa in sicurezza della torre campanaria.
Tali lavori proseguiranno fino a fine 2025, con l’obiettivo di completare l’intero progetto entro il 2030. «Un intervento che va oltre la conservazione, restituendo valore e identità a uno dei complessi fortificati medievali meglio conservati d’Europa», ha commentato il sindaco Gian Paolo Lovato.
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La collaborazione tra Contec AQS e ACI Gest: un impegno condiviso per la sicurezza negli eventi
Come rendere sicura, specie per il pubblico oltre che per i partecipanti, un evento storico come la 1000Miglia?
Contec AQS, racconta il dietro le quinte di un’attività organizzativa tanto fondamentale quanto spesso “invisibile”. in occasione del passaggio della 1000Miglia nel centro storico di Verona. Qui, martedì 17 giugno, hanno sfilato 400 auto storiche, 30 supercar e 100 Ferrari Tribute, protagoniste della tappa veronese di una delle competizioni più iconiche della storia dell’automobilismo e della cultura legata alle quattro ruote.
Ricevuto l’incarico da Aci Gest, i tecnici di Contec AQS – forti della loro esperienza nella valutazione dei rischi associati ai grandi eventi – hanno elaborato un dettagliato piano Safety&Security in grado di garantire a tutti gli stakeholders della manifestazione elevati standard di sicurezza. L’intervento di Contec AQS ha inizio con la fase di pianificazione e progettazione preliminare proseguendo nell’operatività con il supporto per la gestione della sicurezza e la supervisione in fase di allestimento – disallestimento.
“Il supporto tecnico fornito da Contec AQS ad ACI Gest – rimarca Anna Campostrini, Senior Consultant e PM Gestione Sicurezza Event) è finalizzato a garantire la piena conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alle fasi di allestimento, svolgimento e disallestimento degli eventi. Tale attività consente di tutelare ACI Gest nel suo ruolo di Committente e Organizzatore, assicurando il rispetto degli obblighi normativi previsti. La sinergia tra i professionisti di Contec AQS e i referenti di ACI Gest costituisce un elemento chiave per il buon esito delle attività, permettendo di operare in un’ottica di prevenzione, efficienza e visione a lungo termine”.
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ADR 2025: Nuove Regole per il Trasporto di Piombo
Dal 1° settembre 2025, entrerà in vigore un importante aggiornamento alla normativa ADR (Accordo Europeo sul Trasporto di Merci Pericolose su Strada), che interesserà tutte le aziende che trattano piombo e leghe contenenti piombo, come ottone e sue varianti.
Cosa Cambia: Il Piombo Diventa “Merce Pericolosa”
In seguito all’aggiornamento del Regolamento CLP (UE 2024/197), molte miscele contenenti piombo saranno classificate come pericolose per l’ambiente acquatico. Di conseguenza:
- Le miscele solide con più dello 0,25% di piombo e
- Le miscele polverulente con più dello 0,025% di piombo
dovranno rispettare le disposizioni ADR per il trasporto su strada.
Quali Materiali Sono Coinvolti?
Il nuovo obbligo si applica a una vasta gamma di materiali usati in ambito industriale, tra cui:
- Trucioli di piombo e ottone
- Spezzoni di barre
- Rifiuti e scarti di lavorazione contenenti piombo
Anche aziende che non operano direttamente nella produzione primaria (es. rifusione o stampaggio) ma movimentano questi materiali potrebbero rientrare nella nuova normativa.
Impatti per le Aziende
Le imprese, in particolare tornerie e aziende metallurgiche, devono agire in anticipo per evitare sanzioni e garantire la conformità:
- Analisi chimica dei materiali per verificare la percentuale di piombo.
- Formazione del personale su etichettatura, imballaggio e procedure ADR.
- Adeguamento dei mezzi di trasporto secondo i requisiti ADR.
- Aggiornamento dei piani di gestione del rischio ambientale, con particolare attenzione alla contaminazione delle acque.
Obblighi Normativi e Scadenze
Entro il 1° settembre 2025, le aziende dovranno:
- Adeguare processi e documentazione
- Utilizzare mezzi di trasporto conformi ADR
- Nominare un Consulente ADR (DGSA), come previsto dal D.Lgs. 35/2010, art. 11
Secondo il nuovo DM Trasporti 07/08/2023, tale obbligo riguarda tutte le aziende coinvolte nel trasporto di merci pericolose, salvo alcune esenzioni.
Il Supporto di CONTEC AQS
CONTEC AQS affianca le imprese nella valutazione dei cicli produttivi e negli adempimenti normativi, offrendo servizi di:
- Consulenza tecnica ADR
- Formazione specifica
- Nomina del Consulente ADR
- Supporto nella gestione documentale e nella verifica della conformità
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La scommessa del nuovo Accordo Stato Regioni
I bagliori si erano già intravisti nel decreto del 21 ottobre 1997 n. 146 che modificava l’art. 37 del D. Lgs. 81/2008. La conversione nella legge 215/2021 ha poi preannunciato che un unico Accordo tra lo Stato e le Regioni sarebbe stato attuato entro il 30 giugno 2022. Da qui, l’inizio di una lunga attesa che ha visto fine il 17 aprile 2025, quando è stato finalmente sancito il Nuovo Accordo, che altro non è che la conferma di quello che lo stesso Ministero del Lavoro aveva definito la “bozza definitiva”.
Il nuovo accordo Stato Regioni è realtà e le principali novità su cui gli addetti ai lavori maggiormente si soffermano riguardano l’introduzione di nuovi percorsi formativi tanto attesi e la modifica della durata dei corsi già precedentemente normati.
Qualcuno si sofferma anche su altre novità, quali la definizione dei soggetti formatori e la modifica del numero dei discenti in aula. Pochi si soffermano invece sulla modifica delle modalità di erogazione della formazione nelle sue diverse fasi temporali.
Per fare un po’ di ordine e chiarezza tra tutte le informazioni in circolo, è fondamentale capire prima di tutto cosa accorpa il nuovo Accordo e cosa invece non include:
- vengono accorpati gli accordo del 2011, 2012 e 2016 che regolamentano i percorsi formativi generale, specifica, preposti, dirigenti, attrezzature e RSPP. Rimangono invece fuori le formazioni riguardanti il primo soccorso, PES PAV, corso lavori in quota e DPI III cat, lavoratori/preposti addetti all’apposizione della segnaletica, l’antincendio e la formazione del RLS.
- Agli occhi dei DL, degli RSPP o degli HSE le modifiche che catturano maggiormente l’attenzione si concentrano sulla novità dei nuovi corsi di formazione finalmente normati: in primis il DL che non potrà più sottrarsi alla formazione che il proprio ruolo richiede per almeno 16 ore; a seguire i corsi dei DL con incarico di RSPP (non più divisi per livelli di rischio e in similitudine al corso RSPP divisi per settore agricoltura/pesca/costruzioni/chimico); seguono poi le nuove attrezzature (come il carro raccoglifrutta o il caricatore per movimentazione materiali) e le “vecchie” attrezzature ora normate come il carroponte per cui si prevedono almeno 10 ore di formazione. Infine gli attesissimi spazi confinati di 12 ore.
- Seguono poi le modifiche circa le durate dei percorsi formativi dei dirigenti (di non più 16 ore ma 12, ma con l’aggiunta dell’eventuale modulo sui cantieri di 6 ore) e dei preposti con il relativo aggiornamento ora biennale, per finire al numero di discenti ammesso in aula che diminuisce da 35 a 30 unità.
Ma al di là delle nozioni riguardanti le nuove durate o i nuovi corsi normati, che saranno sicuramente riassunte negli schemi che ci verranno proposti dal web, è importante porre l’attenzione anche sugli aspetti inerenti il dietro le quinte della formazione, ossia il lavoro di chi si occupa dell’organizzazione dei corsi, stando attenti al rispetto delle indicazioni metodologiche per la progettazione, alla corretta erogazione e monitoraggio dei corsi.
Quali sono gli obblighi previsti?
In quest’ottica, l’attenzione cade sull’introduzione all’obbligo della redazione del progetto formativo su tutti i corsi sicurezza, ossia il documento in uscita dell’intero processo di progettazione in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi dell’azione formativa (si veda il punto 2.6 del nuovo accordo).
- Oltre a questo viene introdotto anche il “fascicolo del corso” contenente i dati anagrafici, il registro, l’elenco dei docenti, il progetto formativo stesso e il verbale di verifica finale, che andrà conservato per 10 anni in formato cartaceo o elettronico.
- Modifiche anche per chi gestisce le piattaforme per l’e-learning (non è più possibile seguire il corso parziale dei preposti e nemmeno per il DL con funzione di RSPP o frequentare l’aggiornamento dei preposti) e le modalità per le verifiche finali e non solo: previste verifiche obbligatorie per tutti i corsi e nel caso siano test a risposta multipla si prevedono 30 domande per i corsi base e 10 domande per il corso di aggiornamento.
- Non solo test finali, ma anche test in itinere durante la prestazione lavorativa. Quest’ultimo punto ha suscitato parecchia attenzione ma potrebbe essere in realtà un punto chiave in quanto permetterebbe di verificare l’effettivo cambiamento comportamentale che la formazione precedentemente frequentata avrebbe procurato al lavoratore.
Altro onere a carico del backoffice sarà la maggiore attenzione alle linee guida finalmente definitive inerenti la modalità di erogazione in videoconferenza, spesso mal gestita e sottovalutata, che regolano sia i dispositivi con cui è possibile seguire la formazione (aboliti i telefoni ad es.) sia le modalità di frequenza (obbligo di telecamera accesa).
Sicuramente queste novità comporteranno una maggiore burocrazia per i backoffice formazione o per il DL stesso nel caso decida/possa erogare da sé la formazione; dall’altro lato però è anche vero che potrebbe aumentare la qualità della formazione in quanto è proprio dalle scelte metodologiche iniziali che si sviluppa l’azione formativa successiva.
L’evidenza della documentazione consente infatti al soggetto formatore di organizzare tutti gli aspetti che concorrono a definire un corso e la raccolta della documentazione evidenzia lo svolgimento di tutto il processo formativo. Non meno importante, il fascicolo rappresenta un serio controllo non solo sui soggetti formatori definiti nero su bianco dal nuovo accordo, ma anche sui cosidetti “diplomifici” e sui fasulli corsi a distanza.
A monte di tutto, la vera scommessa di questo nuovo accordo è se sarà o meno in grado di raggiungere quello che dovrebbe essere l’unico vero obbiettivo di tutto questo, ossia se riuscirà a dare maggiore contributo alla prevenzione per la sicurezza sul lavoro diminuendo gli incidenti e gli infortuni. Tutte le novità introdotte vanno davvero nella direzione di migliorare la qualità della formazione sulla sicurezza?
Fonte: Contec AQS
Approvata la legge sull’Intelligenza Artificiale: il DDL italiano verso l’AI Act europeo
L’Italia verso l’allineamento con l’AI Act europeo
Il Senato italiano ha approvato il disegno di legge sull’intelligenza artificiale, che passa ora all’esame della Camera dei Deputati. Il Ddl 1146/24 recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale è articolato in 26 articoli e conferisce delega al Governo per adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per allineare la normativa nazionale all’AI Act europeo entrato in vigore il 13 marzo 2024.
I principi fondamentali stabiliscono che i sistemi di intelligenza artificiale devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale umano, garantendo la supervisione e l’intervento delle persone.
I settori ad alto rischio: giustizia, sanità e lavoro
Uno degli ambiti più delicati disciplinati dal provvedimento è quello della giustizia, considerato dall’AI ACT come settore ad alto rischio. In particolare, nelle attività giudiziarie ogni decisione su interpretazione e applicazione della legge, valutazione dei fatti e delle prove, e adozione dei provvedimenti deve spettare esclusivamente al magistrato. Questo principio ribadisce che l’intelligenza artificiale deve essere al servizio dell’uomo e non sostituirsi a esso. Pertanto, l’uso dell’AI è invece ammesso per l’organizzazione dei sistemi relativi alla giustizia, semplificazione del lavoro giudiziario e attività amministrative accessorie.
Tra le previsioni di maggior rilievo, la normativa prevede che le comunicazioni relative al trattamento dei dati connessi all’utilizzo dell’AI avvengano con linguaggio chiaro e semplice. Specifica attenzione è rivolta ai minori: l’accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale per i ragazzi sotto i 14 anni richiederà il consenso dei genitori o dei tutori legali.
Un altro aspetto centrale riguarda la sicurezza nazionale: i sistemi di AI destinati all’uso pubblico dovranno essere installati su server situati in territorio italiano per garantire la sovranità e la protezione dei dati personali dei cittadini. Sono escluse dall’ambito applicativo della legge le attività legate alla sicurezza nazionale, alla cybersicurezza e alla difesa.
Nuove regole per un uso etico e trasparente dell’AI
Il provvedimento tutela inoltre il diritto d’autore per le opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, purché costituiscano risultato del lavoro intellettuale dell’autore. Vengono consentite, nei limiti della legge sul diritto d’autore, le riproduzioni e le estrazioni da opere o materiali accessibili legittimamente per l’estrazione di dati attraverso modelli e sistemi di AI.
In ambito penale, il disegno di legge introduce una nuova circostanza aggravante quando un reato viene commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Stabilisce inoltre sanzioni per chi diffonde contenuti generati o alterati dall’AI senza il consenso delle persone coinvolte, con pene che vanno da uno a cinque anni di reclusione.
Nel settore sanitario, l’utilizzo dei sistemi di AI non potrà selezionare o condizionare l’accesso alle prestazioni secondo criteri discriminatori. I pazienti avranno diritto di essere informati sull’impiego di queste tecnologie. È prevista la creazione di una piattaforma di intelligenza artificiale, sviluppata da Agenas, per supportare la prevenzione, la diagnosi e la cura, pur lasciando sempre la decisione finale ai professionisti sanitari.
Il testo stabilisce anche che l’intelligenza artificiale nel contesto lavorativo deve migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori e accrescere la qualità delle prestazioni lavorative. Il Ministero del Lavoro istituirà un Osservatorio dedicato per monitorare l’impatto dell’AI sul mercato del lavoro e promuovere la formazione di lavoratori e datori di lavoro.
I contenuti informativi generati o modificati attraverso sistemi di intelligenza artificiale dovranno essere chiaramente identificabili mediante l’inserimento di un elemento visibile con l’acronimo “IA” o, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci specifici.
Il disegno di legge autorizza investimenti fino a un miliardo di euro nel capitale di rischio di imprese che operano nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e delle tecnologie abilitanti, compresi il quantum computing, il 5G e le sue evoluzioni, e il Web 3. Questi investimenti saranno effettuati attraverso il Fondo di sostegno al venture capital.
RSPP: interno o esterno? Vediamo cosa dicono l’81/08 e l’interpello n. 24/2014
E’ proprio vero che l’RSPP secondo l’art. 32 del D.Lgs. 81/08 comma 6 deve essere tassativamente interno all’azienda oppure ci si può avvalere di un RSPP come figura esterna anche nei casi previsti nel suddetto comma 6?
Premessa
L’articolo 31 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l’organizzazione e la gestione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) nei luoghi di lavoro, delineando obblighi, modalità e requisiti per la sua costituzione, sia internamente all’azienda che mediante l’utilizzo di servizi esterni. Scopri qui i nostri servizi.
Quando è obbligatorio l’RSPP interno all’azienda?
Secondo l’art. 32 del D.Lgs. 81/08 c. 6 “L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche ;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
c 7.Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
Ci si può avvalere comunque di un RSPP esterno anche nei casi previsti dal comma 6?
Secondo l’interpello n. 24/2014 la previsione dettata dal c. 4 dell’art. 31 e dal c. 6 dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 è motivata dalla necessità di assicurare una presenza costate e continuativa del SPP all’interno dell’azienda. Ciò premesso la Commissione ritiene che il RSPP si considera interno quando, a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’azienda. Pertanto sarà cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie di rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere.
Il RSPP, proprio in virtù della peculiarità de compiti da svolgere , deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere.
In tale quadro, dunque, il termine “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.
Bureau Veritas ufficializza oggi l’acquisizione di Contec AQS
Il Gruppo conferma con 3 nuove acquisizioni la sua leadership nel settore delle infrastrutture
Ufficializzato oggi il takeover di Contec AQS e delle due controllate Exenet e PMPI
Bureau Veritas, leader globale nel settore Testing, Inspection e Certification (TIC), compie un decisivo passo in avanti rafforzando il suo posizionamento nel mercato strategico delle costruzioni e infrastrutture. È stata infatti oggi finalizzata l’acquisizione di Contec AQS e delle sue due controllate Exenet e PMPI.
L’acquisizione riflette la strategia di Bureau Veritas LEAP | 28 volta a ribadire la leadership nel mercato Italiano delle costruzioni e infrastrutture e dei servizi correlati negli ambiti salute, sicurezza e ambiente.
L’ acquisizione rappresenta la tappa conclusiva di un progressivo avvicinamento delle società, grazie a numerose proficue collaborazioni tra i rispettivi team coinvolti in progetti di successo.
Contec AQS, Exenet e PMPI sono aziende italiane e vantano una lunga esperienza nei servizi all’avanguardia e nella consulenza tecnica nel settore Building & Infrastructure, con una ampia copertura e forte expertise nei servizi a valore aggiunto in ambito salute, sicurezza e ambiente; Contec AQS, Exenet e PMPI operano per conto di autorità pubbliche, di società concessionarie che gestiscono infrastrutture, di società a partecipazione pubblica e di aziende manifatturiere private. Impiegano circa 190 esperti altamente qualificati, con un fatturato 2024 oltre i 30 milioni di €.
Bureau Veritas svolge un ruolo determinante assolvendo al compito di rendere le costruzioni e le infrastrutture più sicure, sostenibili e resilienti nel tempo, offrendo una gamma completa di soluzioni che coprono l’intero ciclo di vita delle strutture.
Con questa acquisizione, il gruppo Bureau Veritas consolida il posizionamento tra le principali società di ingegneria in Italia, grazie anche a una crescita del 25% della Divisione Building & Infrastructure nel 2024. Allo stesso tempo scala la classifica dei principali player nella consulenza HSE.
Per Contec AQS, insieme alle sue affiliate Exenet e PMPI, è il meritato riconoscimento di una reputazione costruita dalla sua costituzione nel 2008. L’ingresso nel gruppo internazionale Bureau Veritas permette di beneficiare della copertura internazionale del gruppo e del suo esteso portfolio clienti.
“Questa acquisizione – è il commento di Ettore Pollicardo, Responsabile Centro Sud Est Europa e Diego D’Amato, Responsabile del Distretto Italia, Svizzera e Mediterraneo del Gruppo Bureau Veritas – è la risposta al bisogno espresso dal mercato di un forte operatore internazionale nel mondo delle costruzioni e infrastrutture in Europa. Riconoscendo la solidità del gruppo in Italia, abbiamo deciso di investire in una realtà italiana ben radicata e promettente, accelerando il processo di crescita già in atto. Questa acquisizione conferma la volontà del gruppo di investire sull’economia italiana e sulle sue eccellenze nell’ingegneria delle costruzioni e infrastrutture”.
Nuovi Webinar Sicurezza sul Lavoro 2025
Contec AQS lancia il ciclo formativo Aprile - Giugno 2025
Dato il grande interesse mostrato per lo scorso Webinar – AQS Solutions, Contec AQS ha pianificato una nuova sessione gratuita di webinar sicurezza sul lavoro. Dedicati ai professionisti che desiderano aggiornarsi e approfondire tematiche legate alla sicurezza sul luogo di lavor per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2025.
Con il supporto di esperti del settore, tutti i giovedì rappresentano un’opportunità per acquisire e ampliare competenze avanzate su tematiche fondamentali per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, offrendo contenuti pratici e immediatamente applicabili.
Appuntamenti in programma
APRILE
3 APRILE
10 APRILE
Gestione sicura delle scaffalature: applicazione pratica della norma UNI EN 15635
Climate Risk: la valutazione dei rischi legati al concetto di Climate Change
17 APRILE
24 APRILE
Rischio chimico: le 5 novità normative su sostanze, prodotti e sicurezza
Biodiversity e TNFD: la tutela dell’ecosistema e della biodiversità
Appuntamenti in programma
MAGGIO
8 MAGGIO
Safety Appeal: tecniche di comunicazione interattiva per la sicurezza sul lavoro
NIS 2 dalla teoria alla pratica: come soddisfare gli obblighi 2025
22 MAGGIO
29 MAGGIO
Safety & Crisis Management: ruolo di un HSE manager in funzione della Business Continuity
Nutrizione e performance lavorativa: come l’alimentazione influisce sulla produttività
Appuntamenti in programma
GIUGNO
18 SETTEMBRE
L’importanza delle competenze non tecniche per la sicurezza del lavoro. Il ruolo dell’organizzazione aziendale. La torre degli spaghetti.
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Aggiornamento della pagina delle FAQ sulla patente a crediti
Il 17 gennaio scorso l’INL ha pubblicato sul proprio sito un aggiornamento delle FAQ di chiarimento sulla patente a crediti.
Si riportano le più significative come quella relativa all’impresa affidataria cd. pura, ossia, non esecutrice di opere in cantiere, tipo il General Contractor, che non deve essere in possesso né verificare alcuna patente a crediti.
Quanto indicato dall’INL costituisce conferma di quanto il sottoscritto aveva riferito in occasione del seminario Contec Aqs del 26 settembre 2024. Si ripercorre la domanda contenuta nella FAQ e la relativa risposta ufficiale dell’INL:
Qualora un’impresa affidataria – pur avendo i requisiti di impresa edile – agisca nel ruolo di General Contractor, affidando la totalità dell’esecuzione delle opere a terze imprese esecutrici, limitandosi quindi ad utilizzare il proprio personale dipendente “non tecnico” per lo svolgimento di attività professionale, per mezzo di ingegneri, architetti e geometri, anche direttamente in cantiere, è assoggettata all’obbligo di richiedere la patente a crediti?
Risposta: Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.
Altresì trova conferma anche l’indicazione fornita sempre durante il seminario del 26 settembre 2024 citato secondo cui la verifica della patente a crediti spetta sempre e solo al committente e/o Responsabile dei lavori, e non ricade mai sull’impresa affidataria anche se è stata quest’ultima a chiamare in cantiere le imprese e/o i lavoratori autonomi sub-appaltatori.
Come si esplica la responsabilità dell’impresa appaltatrice relativamente al controllo sui soggetti subappaltatori?
Risposta: L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.
Si precisa che nel caso in cui ci si dovesse imbattere nell’ingresso in cantiere di imprese extra UE (ad es. ditte o lav. Autonomi brasiliani con sede legale a Rio de Janeiro, Manaus ecc…) esse devono profilarsi sul Portale INL e procedere alla compilazione dei campi al fine di generare l’istanza di patente al pari delle imprese/lavoratori autonomi italiani.
Se, invece, si tratta di un’impresa comunitaria (ad es. polacca avente sede legale in Cracovia) a quest’ultima si deve chiedere il possesso non già della patente (o meglio dell’istanza della patente) bensì l’esibizione del modello A1 che costituisce documento equivalente in base alla Circ. INL n. 4/2024. Si ricorda che il modello A1 va richiesto dall’impresa comunitaria non all’INPS italiano ma all’omologo Ente previdenziale della nazione di stabilimento dell’impresa e/o lavoratore autonomo.
L’ultima FAQ che si illustra è quella relativa all’impresa familiare. Risulta importante questa faq in quanto si conferma una volta per tutte che i collaboratori famigliari sono equiparati ai lavoratori autonomi per cui quest’impresa non deve possedere il DVR, né è soggetta alla designazione del RSPP e/o ad effettuare la formazione ex art. 37 del D. lgs. 81/08 coì come quella relativa all’antincendio o primo soccorso dato che l’art. 21, co. 2 del D. Lgs. 81/08 non ne prevede per i soggetti rientranti nell’art. 21 d. lgs. 81/08 l’obbligatorietà bensì la facoltà.
Nel caso di impresa familiare con collaboratori familiari è corretto che il richiedente si qualifichi come lavoratore autonomo, con conseguente esclusione dei requisiti di cui alle lettere b) (obblighi formativi), d) (DVR), f) (designazione RSPP)?
Risposta: Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui all’art. 230-bis c.c., si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008. Si rappresenta, inoltre, che secondo quanto chiarito nell’interpello del 29 novembre 2010 “nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia”, a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. Ne consegue che, solo nei casi suindicati, l’impresa familiare non è soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Scaricare qui 👉🏼la Circ. INL n. 4/2024, il modello A1 e le FAQ integrali citate, aggiornate al 17/01/25.
Fonte: Staff Contec AQS
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