Il 4 novembre l’Italia ha deciso di intraprendere un passo decisivo verso la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e l’incentivazione ad un’economia circolare.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definita, ben 18 Decreti di attuazione di norme europee. La più importante è, senz’altro, la Direttiva 2019/904 meglio nota come SUP, Single Use Plastics.
Le plastiche monouso, come sappiamo, hanno effetti nocivi e drastici sull’ambiente, soprattutto su quello acquatico e indirettamente si ripercuotono anche sulla salute umana.
Basti pensare che l’80% di rifiuti marini è costituito da microplastiche derivanti proprio da oggetti in plastica monouso, che spesso giungono sulle nostre tavole attraverso la catena alimentare.
La battaglia dell’Europa si combatte proprio sul fronte plastica, mettendo al bando gli oggetti definiti “single use plastics”: piatti e posate, bicchieri e cannucce, bastoncini in cotone.
Vietare non solo la produzione e l’utilizzo dei contenitori alimentari in materiale oxo-degradabile, ma anche la stessa vendita presso la GDO e la DO.
Requisiti e obblighi
La Direttiva europea impone requisiti ben definiti di alcuni prodotti, come i tappi e i coperchi delle bottiglie in PET con capacità fino a 3 litri: questi possono essere commercializzati solo se tethered cap, ovvero quei tappi che dopo l’apertura della bottiglia restano attaccati al contenitore.
Un obbligo importante viene esteso a tutti i contenitori per bevande in PET che potranno essere immessi sul mercato solo se presentano tale percentuale minima di plastica riciclata:
- il 25% a partire dal 2025;
- Il 30% a partire dal 2030.
Esclusioni e deroghe
L’Italia ha, sin da subito, recepito la Direttiva ma al momento di approvare la bozza del Decreto legislativo, il Consiglio dei Ministri ha delineato uno schema di recepimento non del tutto in linea alla norma europea (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare, n.291).
Sono stati esclusi dall’applicazione della SUP proprio i requisiti minimi imposti sui contenitori in plastica compostabile per gli alimenti liquidi e ,difatti, gli unici oggetti single use plastics a poter ancora essere commercializzati, dopo gennaio 2022, saranno quelli prodotti precedentemente alla normativa fino ad esaurimento delle scorte di magazzino. Spazio anche per i prodotti biodegradabili e compostabili che rispettano gli standard europei UNI EN 13432 “Imballaggi- Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione” e UNI EN 14995 “Materie plastiche – Valutazione della compostabilità”; questi prevedono una percentuale minima di plastica riciclata al 40% e al 60% a partire dal 2024.
Inoltre, gli unici bio-materiali ammessi dalla SUP come validi sostituti della plastica, sono i polimeri naturali non modificati, vale a dire la lignina, la cellulosa e l’amido di mais.
Il Governo italiano, purtroppo, ha previsto una deroga per l’uso delle bioplastiche laddove non sia possibile l’uso di un oggetto alternativo ai contenitori per alimenti monouso in plastica elencati nella parte B dell’allegato della SUP. Questo disallineamento non solo rappresenta un’occasione persa per l’Italia ma anche per il settore della chimica green del nostro Paese.
Per accompagnare queste industrie verso una transizione energetica e perseguire così l’obiettivo dell’economia circolare, è bene ricordare che nel regolamento sulla “Tassonomia verde” il riciclo meccanico viene descritto come l’approccio più sostenibile al riciclo delle plastiche.
Per ogni tonnellata di plastica riciclata vengono risparmiate tonnellate di petrolio, di emissioni di CO2 e di energia.
Ecco perché Assorimap, l’Associazione nazionale dei riciclatori e rigeneratori di materie plastiche, ammonisce l’Italia sulla scelta perseguita nello schema di recepimento della norma europea, in quanto creare percorsi diversi rispetto a quelli tracciati dall’Europa può costituire una scelta che non va di pari passo con il cammino di sostenibilità intrapreso dagli altri Stati Membri.