Con la legge di conversione n. 215/2021 diventano strutturali e si ampliano le modifiche apportate al D.Lgs. 81/08 dal D.L. 146/2021 efficaci dalla metà di ottobre 2021. Tra gli argomenti principali della modifica del Testo Unico operata dalla L. n. 215 del 17/12/21 vogliamo qui evidenziare il nuovo impulso che viene dato all’attività di addestramento.
Mentre il precedente comma 5 dell’art. 37 recitava solo: “L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” con la legge di conversione sopra citata sono state inserite delle precisazioni relative al contenuto dell’addestramento ed in particolare che: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.”
L’obbligo è in capo al Datore di Lavoro o al Dirigente che dovrà provvedere all’addestramento dei lavoratori attraverso una persona esperta (preposto, lavoratore esperto, tecnico installatore o formatore della ditta produttrice), che conosca bene macchine, attrezzature, procedure, ecc. e tutti i rischi connessi al loro utilizzo nonché le relative norme di riferimento.
Le prove di addestramento effettuate devono essere tracciate in apposito registro anche informatizzato, che dovrà specificare in maniera chiara almeno le seguenti informazioni:
- Indicare nel registro che l’attività di formazione/informazione comprende anche l’addestramento;
- Tipologia di macchina/attrezzatura/impianto oggetto dell’addestramento;
- Eventuale documentazione di supporto utilizzata durante l’attività di addestramento quale: libretto di uso e manutenzione e procedure di lavoro;
- Nominativo della persona esperta che effettua l’addestramento.
CASE HISTORY
A titolo esemplificativo, di seguito i rilievi dell’ente di controllo fatti ad un’Impresa, a seguito di un infortunio accaduto ad un lavoratore, in forza all’Impresa da 30 anni, durante l’attività di manutenzione di una macchina operatrice. Attività svolta abitualmente dallo stesso e prevista nella mansione descritta nel DVR.
Analisi dell’ente di controllo a seguito di acquisizione documentale dall’Impresa:
“Nel manuale di uso e manutenzione dell’attrezzatura, alla sezione Sicurezza, tra i requisiti del personale addetto, viene espressamente sottolineato che l’operatore che usa la macchina debba essere opportunamente addestrato ed avere competenze riconosciute e, nella sezione Uso della macchina, vengono illustrate le procedure di manutenzione della stessa macchina…
…
In merito alle procedure previste per le fasi di manutenzione della macchina così come rappresentate nel manuale d’uso e manutenzione della stessa, l’impresa non ha trasmesso alcuna evidenza formale dell’avvenuto addestramento dell’infortunato”
Ai sensi dell’art. 69 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 per “uso di una attrezzatura di lavoro” si intende “qualsiasi operazione lavorativa, connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.”
Rilievi dell’ente di controllo al Datore di Lavoro dell’Impresa:
“Visto quanto sopra si rileva, nei confronti del Datore di Lavoro dell’Impresa, la seguente contravvenzione:
Ai sensi dell’art. 71 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 81/08 in combinato disposto con l’art. 73 comma 4 dello stesso Decreto, per non aver preso le misure necessarie affinché per l’uso di attrezzature, dove l’uso ricomprende le fasi di manutenzione così come definito dall’art.69 del D.Lgs. 81/08, che richiedono conoscenze o responsabilità particolari, i lavoratori incaricati avessero ricevuto un’informazione, formazione ed addestramento adeguati.
Nello specifico, per aver incaricato i lavoratori senza che avessero ricevuto un addestramento adeguato il merito alle procedure di lavoro specifiche, così come previsto dal manuale d’uso e manutenzione.”
Alla luce di quanto sopra riportato è chiaro che, a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione n.215/2021, risulta ancora più importante registrare l’attività di addestramento in modo da avere l’evidenza formale della stessa, avendo cura di precisare in maniera chiara e puntuale quale sia l’oggetto dell’addestramento. In sostanza, oltre alla cura dell’operatività e quindi dei requisiti del docente, dell’attrezzatura utilizzata, della durata, delle procedure di supporto, del materiale utilizzato ecc… il datore di lavoro dovrà assicurarsi di raccogliere le giuste evidenze, a sua tutela e a tutela dell’organizzazione in caso di controllo degli enti di vigilanza e/o in caso di infortunio.