Le importanti novità in ambito formativo introdotte nel Decreto Legge 146/2021 (c.d. Decreto Fisco-Lavoro) a seguito del maxiemendamento si fanno ancora attendere.
Il maxiemendamento era stato approvato il 17 dicembre dalla Camera dei Deputati ed accennava ad importanti novità formative per le varie figure della sicurezza, in particolar modo dei preposti, dei dirigenti e dei datori di lavoro.
Tutte le specifiche dettagliate faranno capo ad un accordo da adottarsi entro giugno 2022 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
I contenuti del Nuovo Accordo Stato Regioni
Il nuovo accordo crea molta attesa in quanto non si limiterà ad accorpare gli attuali differenti Accordi in vigore in uno unico, ma ne andrà soprattutto a modificare le specifiche in termini di durata della formazione, contenuti minimi, modalità di frequenza e modalità di verifica dell’apprendimento non solo a fine attività formativa ma anche durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Al momento si sa soltanto che all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 viene introdotto il nuovo comma 7-ter secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Il nuovo comma 7-ter stabilisce inoltre che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Il ritardo dell’adozione e i chiarimenti
Queste – poche – indicazioni generano però linee guida confuse: circola infatti un’interpretazione priva di fondamento giuridico secondo la quale dal 30 giugno entrerà in vigore l’obbligo dell’aggiornamento biennale e della modalità frontale per la formazione del preposto.
Premesso che la data del 30 giugno è ormai prossima e che non verrà rispettata, La Circolare n.1/2022 di INL ci viene in soccorso stabilendo che “in assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
Con specifico riferimento alla figura del preposto, ciò significa che la modalità interamente in presenza e la periodicità almeno biennale dell’aggiornamento, attengono solamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza.
Rimane quindi invariata la norma che regolamenta solo l’aggiornamento quinquennale e anche in e-learning per i preposti (Circolare n. 1 del 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro).
Tutto congelato quindi per il momento fino all’arrivo del nuovo atteso Accordo Stato Regioni: le figure della sicurezza continuano a seguire le linee guida dei sei accordi in vigore.