Il D.M. del 2 settembre 2021 ha introdotto importanti novità e aggiornamenti in merito all’organizzazione di corsi antincendio per gli addetti nominati (periodicità, nomenclatura, materiale per le prove pratiche) e ai criteri di abilitazione dei formatori. In particolare, il comma 2 dell’art. 6 riporta:
“I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento”.
Le modalità di calcolo delle 90 ore hanno però destato da subito alcuni dubbi, in quanto lasciavano ben pensare che fossero richieste 90 ore di formazione teorica e 90 ore di formazione pratica. A tal riguardo, la Direzione Centrale dei VVF, attraverso la circolare ufficiale del 22 marzo 2023, è venuta intervenire precisando che per documentata si intende che“le 90 ore di docenza sono ottenibili, indifferentemente, come somma delle ore di docenza sia in ambito teorico che in ambito pratico”.
Questo chiarimento toglie quindi ogni dubbio: le 90 ore di docenza sono complessive e non vi è differenza fra ambito teorico o pratico.