Il chiarimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
È risaputo che tra gli obblighi del Datore di Lavoro vi è anche quello di organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione e nominarne il responsabile, ovvero il RSPP.
A tal riguardo, l’art. 31 del Testo Unico 81/2008 chiarisce che il RSPP può essere sia interno che esterno alla realtà aziendale: nel secondo caso, il Datore di Lavoro si avvale della collaborazione di consulenti esterni, i quali devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32 D. Lgs. 81/2008. Il comma 6 dell’articolo 31 sottolinea però che “L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
- nelle aziende industriali di cui all’art. 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.”
Nonostante tale spiegazione, rimane comunque poco chiaro se per “RSPP interno” si deve intendere solamente e necessariamente il dipendente del Datore di Lavoro.
La Confcommercio ha perciò presentato un interpello (il n. 24 del 2014) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale, per prima cosa, ha spiegato che l’intento del legislatore in relazione al comma 6 era quello di sottrarre al Datore di Lavoro la facoltà di scelta in merito ai servizi di RSPP interno o esterno, favorendo ovviamente la scelta del primo. Bisogna tuttavia ricordare che, ai sensi del comma 4, in assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 T.U., il Datore di Lavoro è obbligato a ricorrere a persone o servizi esterni.
Il Ministero ha in seguito chiarito che si deve considerare “interno” il soggetto che sia integralmente incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e che coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega il soggetto al Datore di Lavoro: è necessario infatti che lo stesso abbia una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda.
Pertanto, “interno” può essere non solo il dipendente ma anche un lavoratore autonomo o un consulente esterno purché assicuri una presenza stabile, costante ed adeguata allo svolgimento dell’attività di RSPP all’interno della realtà aziendale del datore di Lavoro.
In conclusione, per le attività di cui al comma 6, il Datore di Lavoro può nominare anche un consulente o collaboratore esterno che abbia le capacità e i requisiti di cui all’art. 32 T.U. e che sia stabilmente inserito all’interno dell’organizzazione aziendale al fine di coordinare il servizio di prevenzione e protezione.
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