A seguito di specifiche richieste interpretative mosse dagli Uffici territoriali in relazione al D.P.R. 177/2011 (“Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”), a gennaio 2024, l’Ispettorato INL ha pubblicato una Nota (“Nota prot. n. 694 del 24 gennaio 2024”) avente a oggetto: “D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento”.
Tale documento aveva inizialmente lo scopo di fornire chiarimenti concernenti l’obbligatorietà della certificazione dei contratti, ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D. Lgs. n. 276/2003, per il personale impiegato in lavori in luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento in regime di appalto o subappalto.
Contratti del personale o “commerciali”?
Prima di poter analizzare il contenuto della Nota, occorre fare un quadro generale della questione “certificazione contrattuale” in quanto questa potrebbe estendersi:
- ai contratti di lavoro del personale adibito a lavori in luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento;
- ai contratti “commerciali” di appalto e subappalto.
1 – Riprendendo il comma 1, lett. c), dell’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 (il quale cita come requisito obbligatorio la “presenza di personale … assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.”) la Nota chiarisce che:
<<…nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto>>
2- Differentemente, per i contratti in subappalto, la stessa riporta il comma 2, dell’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 (“In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.”), specificando che:
<<Se dunque l’intento del legislatore era quello di rendere obbligatoria la certificazione dei contratti di lavoro in tutte le ipotesi di esternalizzazione dell’attività produttiva – ivi compresi i contratti di appalto e non solo di subappalto – lo avrebbe previsto in maniera esplicita.>>
Da quanto emerge risulterebbe evidente l’obbligo di certificazione del contratto commerciale si estenda unicamente in caso di subappalto, mentre la certificazione dei contratti del personale adibito ai lavori si applichi indistintamente (in caso di appalto e subappalto), anche quando tali ditte appaltatrici stipulino contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Dubbi e contraddizioni
È proprio quest’ultima parte che ha suscitato il dubbio di molti, poiché, differentemente dalla sopracitata Nota, lo stesso comma 1, lett. c), dell’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 chiarisce in maniera esplicita il collegamento tra l’obbligo di certificazione del contratto del personale e le “altre tipologie contrattuali” differenti dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Come raramente accade, solo dopo più di un mese, l’Ispettorato INL è tornato sui suoi passi pubblicando una nuova nota di rettifica, la Nota n. 1937 del 7 marzo 2024, avente a oggetto “D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento – obbligo di certificazione dei contratti”.
Le modifiche di quanto scritto a gennaio hanno sostanzialmente annullato l’inspiegato “adempimento” introdotto dall’interpretazione dell’Ispettorato. Infatti è stato precisato che (riportando testualmente) “deve essere osservata una interpretazione letterale” del D.P.R. n. 177/2011, per la quale sono oggetto di certificazione esclusivamente i contratti di lavoro “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In sintesi:
L’obbligo di certificazione contrattuale per lavori in luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento, ha valenza in caso di:
- APPALTO
- obbligo di certificazione dei contratti del personale, solo se l’impresa appaltatrice NON abbia disposto per i suoi dipendenti contratti di lavoro di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- SUBAPPALTO
- obbligo di certificazione del contratto commerciale
- obbligo di certificazione dei contratti del personale, solo se l’impresa subappaltatrice NON abbia disposto per i suoi dipendenti contratti di lavoro di lavoro subordinato a tempo indeterminato
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Fonte: Staff Contec AQS