In seguito alla pandemia mondiale generata dal Covid-19 e alla guerra tra Ucraina e Russia, si è verificata una vera e propria crisi economica, la quale ha investito anche la materia dei contratti pubblici. Pertanto, il Governo Italiano ha emanato delle misure normative emergenziali a tutela di tale settore. In particolare, è intervenuto in merito alla possibilità di revisionare i prezzi negli appalti pubblici.
La previsione di clausole di revisione dei prezzi era da intendersi, sino al 27/01/2022, facoltativa per le gare avviate in vigenza del D.Lgs. 50/2016, mentre era prevista come obbligatoria nel “vecchio codice” D.Lgs. 163 del 2006.
Le modifiche ai contratti di appalto in corso di validità
L’art. 106, comma I, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50 stabilisce che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà;
b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
Dato che, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, il diritto alla revisione dei prezzi era ancorato alla presenza della clausola revisionale nel bando di gara, nel caso in cui tale clausola fosse assente si presentava un minor numero di partecipanti alla gara. Quindi, per evitare questo assenteismo, negli ultimi anni la clausola revisionale è sempre stata prevista nelle gare di appalto pubblico.
Il Decreto Sostegni-Ter reca un intervento strutturale volto ad introdurre un obbligo generalizzato di prevedere, su base negoziale, meccanismi volti a tutela le Parti dai fenomeni inflativi di particolare intensità. Tale obbligo è stabilito solo per un periodo limitato: fino al 31 dicembre 2023. L’ambito di applicazione concerne le procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto: il 29 marzo del 2022.
Le prescrizioni a carico della stazione appaltante
Il decreto prevede le seguenti prescrizioni a carico della stazione appaltante:
a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, Dlgs. 50/16, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Dlgs. 50/16, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione.
Con l’art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, si è stabilito che nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo. Al fine di assicurare l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezzari di cui all’articolo0 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari.
In considerazione dei richiami tra gli artt. 29 comma 1 D.L. 4/22 e 106 co 1 D. Lgs. 50/2016, si evince quindi che attualmente:
a) è obbligatorio inserire negli atti di gara, per qualunque tipologia di affidamento (lavori, servizi, forniture), clausole di revisione coerenti con i limiti e le caratteristiche di cui all’art. 106, comma I, lett. a), primo, secondo e terzo periodo, tali da consentire, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, la modifica delle condizioni economiche, senza necessità di una nuova procedura concorrenziale.
b) solamente per i contratti relativi ai lavori, il meccanismo di «compensazione» previsto dall’art. 29 DL 4/22 opererà in deroga ai parametri dell’art. 106, co 1, lett. a), quarto periodo, dovendosi applicare condizioni di maggior favore (per le imprese) rispetto a quelle ordinarie. In particolare saranno valutate variazioni «superiori al 5% rispetto al prezzo» (anziché 10%), e «comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza» (anziché in misura pari alla metà). Tuttavia, «nel limite delle risorse di cui al co. 7».
Il comma 7 infatti chiarisce che ai fini della compensazione si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti.
Le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa; le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti
Le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.
Nel caso in cui poi tali risorse siano insufficienti, per un periodo limitato (fino al 31.12.2026), e solo per le opere finanziate con specifiche risorse (PNRR e PN investimenti complementari), alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’art. 7 D.L. 76/2020.
A cura della Dott.ssa Ilaria Salviato – Compliance Executive di Contec AQS