Il testo del nuovo decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 prevede una serie di misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Obbligo vaccinale
All’art. 1 instaura l’obbligo vaccinale e la somministrazione della terza dose gratuita per gli esercenti delle professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
Il decreto legge prevede l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre 2021, e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
All’art.2 prevede l’estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie di soggetti
Il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie di soggetti, a decorrere dal 15 dicembre. Le nuove categorie coinvolte sono state così identificate:
- personale amministrativo della sanità,
- docenti e personale amministrativo della scuola,
- militari,
- forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria),
- personale del soccorso pubblico.
Validità del green pass
L’art.3 introduce una modificazione dell’art.9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 con cui si prevede una riduzione della validità del green pass da 12 mesi a 9 mesi. Il termine decorre dalla somministrazione dell’ultima dose di vaccino.
Settori con obbligo di green pass
L’art. 4 prevede che l’obbligo di Green Pass sia esteso ai seguenti settori:
- alberghi;
- spogliatoi per l’attività sportiva;
- servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;
- servizi di trasporto pubblico locale.
La vera novità è introdotta però con l’art.5, il quale apporta una rilevante modifica dell’art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, aggiungendo il comma 2-bis che recita “Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.”
Tale disposizione contenuta nell’art.5 si applica a decorrere dal 29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 e’ consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.
Green pass rafforzato
Pertanto, viene così introdotto il Green Pass cd. “rafforzato” per i soggetti vaccinati o guariti dal Covid-19. Tali soggetti non subiranno restrizioni in caso di passaggio in zona gialla o in zona arancione della propria regione di residenza/domicilio e potranno accedere alle attività concernenti i seguenti settori:
- spettacoli;
- eventi sportivi;
- ristorazione al chiuso;
- feste e discoteche;
- cerimonie pubbliche.
L’art. 6 concernente le disposizioni transitorie sancisce che dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 cd. “rafforzato”.
Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta in data 26.112021 ed è entrato in vigore il giorno successivo, ovvero il 27.11.2021.