Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il cosiddetto Decreto Trasparenza, decreto legislativo che disciplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela.
A riguardo, di recente, il Garante per la protezione dei dati personali si è sentito in dovere di intervenire per coordinare le linee interpretative del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Ha fornito pertanto un’interpretazione sistematica, dichiarando che:
- il datore di lavoro ha l’obbligo di informare adeguatamente i lavoratori nel caso utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, o per altre attività collegate al rapporto di lavoro e alla sua gestione;
- i dipendenti dovranno poter conoscere qualsiasi informazione riguardante i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi automatizzati, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni nonché la robustezza e la cybersicurezza dei sistemi;
- l’adozione di sistemi di monitoraggio nel contesto lavorativo deve sempre essere oggetto di preliminari verifiche da parte del datore di lavoro.
Il Garante ha inoltre voluto chiarire che tali obblighi informativi non sostituiscono quelli già previsti dal Gdpr.
Importante sottolineare inoltre che tale decreto non riguarda soltanto i rapporti di lavoro subordinato ma, secondo quanto previsto dalla direttiva UE, anche ulteriori tipologie di rapporti e contratti di lavoro, quali:
- contratto di lavoro somministrato;
- contratto di lavoro intermittente;
- collaborazioni etero-organizzate;
- collaborazioni coordinate e continuative;
- contratti di prestazione occasionale;
- rapporti di lavoro marittimo e della pesca;
- rapporti domestici;
- rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Circolare n. 4/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (www.ispettorato.gov.it).