Il Titolo V del D.Lgs 81/08 stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.
In generale, quando si parla di “segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro” si intende tutta quella segnaletica che fornisce una indicazione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro per mezzo di un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico o un segnale gestuale.
L’utilizzo della segnaletica di sicurezza è previsto quando – anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 28 del D.Lgs 81/08 – risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva.
La segnaletica di sicurezza nei cantieri stradali
Quando si prendono in considerazione i cantieri stradali, la segnaletica di sicurezza diventa una misura fondamentale per la salvaguardia sia dei lavoratori che del traffico veicolare.
La valutazione dei rischi per un cantiere stradale può essere effettuata nel modo corretto solo se si ha ben presente quali siano le caratteristiche del luogo di intervento che possano incidere in modo diretto o indiretto, generando rischi di diversa natura.
Il Codice della Strada definisce come cantiere stradale un luogo in cui si possono effettuare lavori di scavo, costruzione o deposito di materiali e che solitamente è destinato alla circolazione o alla sosta di veicoli e al transito di pedoni, sia in zone urbane che extraurbane.
Come indicato nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 10 luglio 2002 – Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, i cantieri stradali si suddividono in due tipologie: i cantieri stradali fissi e i cantieri stradali mobili.
Le strade, invece, con riferimento alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, sono classificate nei seguenti tipi:
A – Autostrade;
B – Strade extraurbane principali;
C – Strade extraurbane secondarie;
D – Strade urbane di scorrimento;
E – Strade urbane di quartiere;
E-bis – Strade urbane ciclabili;
F – Strade locali;
F-bis – Itinerari ciclopedonali.
Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi
Con riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 un cantiere è detto fisso se non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata.
Gli schemi segnaletici temporanei per la segnalazione dei cantieri programmati sono illustrati nelle tavole allegate al citato decreto ministeriale 10 luglio 2002. La norma prevede che il segnalamento avvenga attraverso una segnaletica di avvicinamento, una segnaletica di posizione e una segnaletica di fine prescrizione.
La segnaletica di avvicinamento, si compone di:
- segnale di “lavori in corso” o “altri pericoli”, con eventuale pannello integrativo;
- segnali di “riduzione corsie” con pannello integrativo di distanza;
- segnali di “divieto di sorpasso” e “limite massimo di velocità”;
- altri segnali di pericolo o di prescrizione ritenuti necessari;
- eventuali segnali di preavviso e direzione in caso di deviazione.
Tali segnali vengono installati sul lato destro della strada. Nel caso di strade a carreggiate separate la stessa segnaletica dovrà essere, in genere, ripetuta sullo spartitraffico.
La segnaletica di posizione, comprende:
- Uno o più raccordi obliqui realizzati con barriere, coni, delineatori flessibili o paletti di delimitazione, integrati da segnali di obbligo o delineatori di curva provvisoria;
- Una delimitazione longitudinale costituita normalmente da coni o delineatori flessibili opportunamente spaziati tra loro;
- Eventuali ulteriori segnali di pericolo e prescrizione ripetuti nel caso di cantieri molto estesi (di norma ogni volta che il tratto di strada interessato è più lungo di 1,00 Km).
La segnaletica di fine prescrizione, invece, viene segnalata con uno o più segnali di “fine prescrizione” ovvero con gli appropriati segnali relativi alle prescrizioni valide sulla strada a valle del cantiere.
I principali elementi di cui tenere conto durante la fase di pianificazione della segnaletica sono:
- il tipo di strada e le caratteristiche geometriche (ad esempio, numero di corsie per senso di marcia, presenza o meno di corsia di emergenza)
- la visibilità legata agli elementi geometrici della strada (ad esempio, andamento plano-altimetrico, opere d’arte, barriere di sicurezza)
- gli ingombri e la visibilità conseguenti alla tipologia di cantiere da adottarsi.
Segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili
Sempre con riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 si definisce “cantiere mobile” un cantiere caratterizzato da una progressione continua ad una velocità che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all’ora.
Il cantiere mobile viene utilizzato nell’ambito degli schemi previsti dal disciplinare tecnico, ossia, di norma, in presenza di due corsie per senso di marcia, anche se prive di corsie di emergenza e sulle strade di tipo C, E ed F con attività di un solo veicolo operativo, in condizioni di traffico modesto, purché lo spazio residuo consenta il passaggio dei veicoli nei due sensi senza apprezzabile disagio.
Prima della messa in opera di un cantiere mobile vanno prese in considerazioni anche:
- le aree di stazionamento in sicurezza dei segnali mobili di preavviso (quali, ad esempio, corsie di emergenza, banchine, piazzole di sosta, aree zebrate, corsie di accelerazione e di decelerazione, aree equivalenti, etc.);
- le aree di sosta in cui compiere le operazioni di configurazione della segnaletica, gli eventuali approvvigionamenti e la rimozione della segnaletica del cantiere temporaneo a fine giornata o al termine dei lavori;
- l’area d’inizio e di termine attività.
Per l’impiego di un cantiere mobile sulle strade di tipo C con attività di un solo veicolo operativo la presegnalazione dell’attività viene agevolata mediante la posa di un segnale mobile di preavviso con PMV (pannello a messaggio variabile) o equivalente segnale a terra (tipo Fig. II 391 art. 31 Reg. C.d.s.) posto sulla prima piazzola utile (o area equivalente) in entrambi i sensi di marcia e sulle intersezioni.
Per la segnaletica dei cantieri mobili, su strade con almeno due corsie per senso di marcia, è previsto l’impiego di veicoli opportunamente attrezzati.
I principi di segnalamento sono gli stessi dei cantieri fissi, nel senso che è previsto un segnalamento in anticipo ed un segnalamento di localizzazione. I sistemi si differenziano a seconda della tipologia di strada, delle corsie di marcia interessate e della tipologia di intervento.
Nelle fasi non operative i segnali devono essere posti in posizione ripiegata e con dispositivi luminosi spenti. Durante l’esecuzione delle manovre di messa in opera e di rimozione della segnaletica mobile, è necessario organizzare gli spostamenti dei veicoli nei momenti di assenza temporanea di traffico e comunque dando sempre la precedenza al traffico sopraggiungente.
Formazione segnaletica stradale
Tutte le figure addette all’apposizione della segnaletica stradale, per abilitarsi a tale attività, dovranno seguire un corso di formazione specifico come riportato nel DECRETO INTERMINISTERIALE 22 gennaio 2019.
Secondo il decreto, infatti, questa formazione è obbligatoria per tutte quelle figure che svolgono attività legate alla segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare, al fine di creare un ambiente di lavoro sicuro per gli addetti, ed inoltre, ridurre al minimo il pericolo per gli utenti della strada.
Il corso sulla segnaletica stradale è costituito da tre moduli, quello giuridico-normativo, quello tecnico e quello pratico e si suddivide in due categorie: lavoratori (8 ore) e preposti (12 ore).
Per avere altri dettagli tecnici dei nostri corsi visita contattaci scrivendo a unica@gruppocontec.it