Con l’intento dichiarato di raggiungere una maggiore coerenza normativa, la bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni emanata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 13 maggio 2024 – e che ci auguriamo sia davvero quella “definitiva” – unifica e snellisce i precedenti accordi sulla formazione in materia di salute e sicurezza introducendo alcune importanti novità.
Principali novità
Per rispondere alle crescenti esigenze di competenza e responsabilità di alcuni profili lavorativi, primi tra tutti il DDL e il preposto, sono aumentate le ore di formazione per alcune categorie. Resta tutto invariato per la formazione lavoratori, ponendo però maggior attenzione alle classi di rischio e all’attività specifica che viene svolta per individuarne le specifiche esigenze formative. Non così invece per i preposti, per cui sono previste 12 ore di formazione, non più 8, esclusivamente in presenza e da aggiornare ogni 2 anni.
I dirigenti
Le ore sono passate da 16 a 12 (più un modulo specifico per i cantieri di 6 ore) mentre la novità più importante è che finalmente è stata normata anche la formazione per i DDL riconoscendone la necessità di migliorare la consapevolezza della sicurezza sul lavoro. La formazione sarà di ben 16 ore e sarà inoltre possibile seguirla interamente anche in e-learning.
Sono state aggiunte nuove attrezzature tra quelle normate:
- Carroponte
- Caricatori per la movimentazione di materiali
- Macchina agricola raccoglifrutta
Oltre agli spazi confinati, peccato non sia stato inserito un modulo anche per i lavori in quota.
I soggetti formatori
devono necessariamente rientrare tra:
- istituzionali (ovvero le amministrazioni pubbliche)
- accreditati
- altri soggetti (fondi interprofessionali, soggetti paritetici e associazioni sindacali).
In particolare, sono stati ridefiniti in modo chiaro i requisiti per i soggetti formatori accreditati, a cui si richiede come pre-requisito un’esperienza documentata di almeno 3 anni nella formazione in materia di salute e sicurezza.
Aspetto quest’ultimo che comporterà l’adeguamento di molti centri di formazione per poter continuare ad erogare corsi in materia di salute e sicurezza e poter essere inseriti nell’elenco nazionale dei soggetti formatori.
Dall’entrata in vigore del nuovo Accordo, gli enti e le imprese avranno tempo 12 mesi per potersi adeguare alla normativa. In questo periodo transitorio i corsi erogati conformemente alle norme abrogate saranno comunque validi.
Se vuoi avere maggiori dettagli o devi organizzare corsi di formazione per la tua azienda, puoi rivolgerti al nostro ufficio formazione per tutte le ulteriori informazioni di cui hai bisogno al seguente indirizzo formazione@contecaqs.it
Fonte: Training Manager Contec AQS