È di poche settimane fa la sentenza che ha condannato il ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno per la morte della professoressa Olga Mariasofia D’Emilio.
Alla docente nel 2002 era stato diagnosticato il mesotelioma pleurico per l’esposizione alle fibre di amianto avvenuta nel corso dell’insegnamento nelle strutture della scuola media Farini di Bologna e, nel corso della malattia, la professoressa aveva ottenuto dall’Inail il riconoscimento di malattia professionale.
I figli, dopo la sua morte nel 2017, si sono rivolti all’Osservatorio nazionale amianto (Ona), riuscendo a dimostrare il nesso causale tra l’esposizione alla fibra killer e la patologia che ha portato la docente alla morte, ottenendo con sentenza 838/2021 la prima condanna del Miur per la presenza di amianto negli istituti scolastici.
Dove troviamo ancora amianto?
Secondo le stime dell’Ona sono ancora migliaia le scuole con presenza di materiali contenenti amianto, alle quali sono poi da aggiungere una buona fetta dei siti industriali e delle costruzioni civili edificate fine agli anni 90.
Grazie infatti alla sua elevata resistenza meccanica, alla presenza di numerosi giacimenti e al basso costo, l’amianto in passato ha trovato impiego in moltissimi settori ed in particolare nell’edilizia.
Il materiale veniva impastato col cemento per produrre il cemento-amianto o “Eternit”, dal nome del maggior produttore e utilizzato per canne fumarie, cisterne e condotte per l’acqua, lastre piane ed ondulate oppure poteva essere conglobato in resine di PVC per la produzione di pavimenti in vinil amianto.
Maggiormente insidioso (fibre facilmente liberabili) il suo utilizzo come materiale spruzzato su travi metalliche o in cemento armato, sui soffitti, o come componente delle coppelle che ricoprono le tubazioni che trasportano fluidi caldi dalle caldaie (es: acqua di riscaldamento).
Anche nell’industria l’amianto è stato impiegato come materia prima per produrre molti manufatti e oggetti, come isolante termico, barriera antifiamma, materiale fonoassorbente.
Nei trasporti è stato utilizzato per rivestire con materiale isolante treni, navi e autobus, nei freni e nelle frizioni, negli schermi parafiamma, nelle guarnizioni, nelle vernici e mastici “antirombo”.
In ambiente domestico era presente in elettrodomestici di vecchia produzione tipo asciugacapelli, forni, stufe, ferri da stiro, nelle prese e guanti da forno e nei teli da stiro, nei cartoni posti a protezione di stufe, caldaie, termosifoni, tubi di evacuazione fumi.
Sebbene con minore frequenza è stato infine impiegato in adesivi e collanti, tessuti ignifughi per arredamento, tessuti per imballaggio, tessuti per abbigliamento ignifughi e non, carta e cartone, nei teatri, sabbia artificiale per giochi dei bambini, Das.
I rischi dei materiali contenenti amianto (MCA)
Sebbene le fibre di questo minerale rappresentino un pericolo oramai accertato già da molti decenni, la sola presenza di materiali contenenti amianto (MCA) all’interno di un edificio non sempre rappresenta un rischio reale ovvero implica un’esposizione alle fibre del minerale.
La presenza di MCA, come previsto dal D.M. 6 settembre 1994, comporta infatti una valutazione del loro stato di degrado in relazione al potenziale rilascio di fibre e, in assenza di questo, il successivo controllo periodico dei manufatti.
In particolare, le lastre impiegate diffusamente come coperture in edilizia hanno un tenore in amianto che varia dal 10 al 15% e sono costituite da materiale conglobato in una matrice cementizia che, se ben conservata, difficilmente tende a liberare fibre spontaneamente.
Una copertura in cemento-amianto tuttavia, si può degradare secondo diversi meccanismi ed in tempi più o meno lunghi, per cause fisiche e/o chimiche, che portano ad una minore consistenza della matrice legante e all’affioramento di fibre di amianto in superficie con successivo distacco e dispersione delle stesse nell’aria.
Ciò può avvenire sia durante la loro esposizione naturale agli agenti atmosferici, sia durante gli interventi di manutenzione o demolizione.
L’esposizione nel tempo ad agenti atmosferici come l’acqua, il sole, il gelo, il vento e l’azione di sostanze inquinanti quali l’ossido di Zolfo e le piogge acide, determina un progressivo degrado delle coperture, la corrosione del materiale e l’affioramento delle fibre di amianto.
A seguito di tali fenomeni, dopo anni dall’installazione si può avere la perdita di consistenza del materiale e una progressiva cessione delle fibre di amianto nell’ambiente circostante. Anche l’attività svolta all’interno dei locali a volte può andare a incidere direttamente (es. manutenzioni in prossimità delle lastre) o indirettamente (es. vibrazioni trasmesse da macchine e impianti) sull’integrità della copertura, generando crepe, rotture, aperture ecc. dalle quali si possono rilasciare quantità di fibre talvolta rilevanti soprattutto qualora le lastre, anche se compatte, vengano abrase, segate, perforate o spazzolate.
Infine l’accesso e il camminamento sulle coperture, ove accessibili, potrebbe rappresentare un ulteriore elemento in grado di comportare rischi di danneggiamento oltre che di infortunio.
La valutazione del rischio
Il DM 6/9/94 reca norme tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie.
Il criterio di valutazione del rischio che viene proposto è piuttosto articolato e porta ad analizzare i diversi aspetti del problema. Lo scopo è definire una strategia di intervento che consenta di minimizzare l’esposizione ad amianto del personale che opera all’interno dell’edificio compresi gli appaltatori
Il criterio si fonda sul seguente presupposto: la presenza di amianto in un edificio, comporta sempre la necessità di attuare un’idonea azione che abbia il fine di minimizzare o eliminare l’esposizione degli occupanti.
Il processo decisionale non costituisce un percorso per arrivare a decidere se sia necessario intraprendere un intervento, ma piuttosto quale tipo di intervento sia più̀ opportuno nella specifica situazione, avendo a disposizione una strategia di azioni estremamente articolata, che va dal controllo e manutenzione, alla bonifica radicale.
Accertata quindi la presenza di amianto all’interno di un edificio (censimento e mappatura), anche attraverso ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull’edificio e sugli impianti tecnologici (es. capitolato tecnico di costruzione, di ristrutturazione, ecc.) o eventuale campionamento e analisi dei materiali “sospetti”, la valutazione del rischio si dovrà basare su due elementi:
- l’ispezione visiva: ha lo scopo di definire il tipo e le condizioni del materiale, i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado, i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui;
- il monitoraggio ambientale: valuta l’effettivo rilascio di fibre dai manufatti contenenti amianto al momento del campionamento (la norma indica il limite di 2 fibre/litro misurate in SEM, pari a 20 fibre/litro in MOCF); tale rilascio di fibre tuttavia può variare notevolmente nel tempo in relazione al comportamento degli occupanti (es. interventi manutentivi).
Quali azioni compiere
Il processo descritto porterà alla “caratterizzazione” dei MCA presenti e alle azioni che il titolare dell’attività o il proprietario dell’immobile dovrà adottare, secondo quanto riportato nello schema seguente:
Ulteriore obbligo, quando ci sono in opera materiali che contengono amianto, è la nomina del Responsabile Amianto, figura di riferimento con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto presenti.
Normativa e ritardi
Per concludere, un cenno relativo alla normativa sull’amianto: quella nazionale è in vigore dal 1992 ed è piuttosto frastagliata, integrata spesso da normativa regionale non sempre allineata a quella nazionale e con indicazioni a volte contrastanti.
La materia è di forte interesse, data la pericolosità del materiale e le quantità̀ ancora presenti sul territorio nazionale: una proposta di legge risalente al 2016 Testo unico della normativa in materia di amianto ha lo scopo di riordinare la normativa fino ad oggi emanata, ma è ancora ferma in parlamento…