Sicurezza in cantiere da Brunelleschi al coordinatore – 20 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 494.
Venerdì 24 marzo 2017 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la Sala Blu dell’Educatorio “Il Fuligno”, a Firenze, si terrà il convegno che vedrà, dopo i saluti delle istituzioni, una serie di interventi che prendendo spunto dal titolo attraverseranno la storia passando per l’anno europeo per la sicurezza sul lavoro (1992) alle best practice sul suolo nazionale.
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Perché Brunelleschi viene considerato il precursore del D.Lgs. 494?
Brunelleschi è il primo nella storia dell’edilizia che parla di gestione di cantiere e organizza tutti gli aspetti del cantiere con estrema attenzione, compresi quelli riguardanti la gestione e la sicurezza del lavoro degli operai.
A Santa Maria del Fiore, deve gestire un cantiere che, sviluppato da un’altezza di 55 metri circa, è potenzialmente ad alto rischio infortuni. Per ovviare al problema introduce una nuova metodologia nella direzione del cantiere: assume personalmente la direzione del cantiere e definisce l’organizzazione totale della costruzione. Brunelleschi non è solamente l’ideatore e il progettista ma anche il coordinatore in fase di progettazione e realizzazione, assumendo di fatto tutta la direzione del cantiere.
Nel redigere il progetto architettonico con cronoprogramma prevede tutte le disposizioni impartite per la costruzione e le modalità di realizzazione. Redige anche una lista di accortezze per preservare la sicurezza degli operai precedendo di più di 200 anni il Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC) oggi previsto dalla normativa sulla sicurezza D.Lgs. 81 del 2008 e correttivo D.Lgs.106 2009.
Ai fini pratici del garantire la sicurezza in cantiere degli operai (più di 300) sul cantiere, Brunelleschi utilizza alcuni espedienti innovativi come l’impiego di ponteggi sospesi, parapetti e imbracature di sicurezza per i muratori.
L’attenzione alla sicurezza è evidente anche da particolari divieti come quello di scendere dalla Cupola più di una volta al giorno, il divieto di trasportare attrezzi o pasti e l’obbligo di diluire il vino dei lavoratori con un terzo d’acqua pena una multa salata.