Segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare: individuati i nuovi criteri di sicurezza
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Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 gennaio 2019 individua i nuovi criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Il nuovo decreto infatti entra in vigore il 15 marzo 2019, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2019, e abroga il precedente D.M. 4 marzo 2013.
Nell’allegato I sono individuati i “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare“.
I gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie sono tenuti ad applicare “almeno i criteri di sicurezza di cui all’allegato I, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato.“.
I datori di lavoro dei gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie devono assicurare un’adeguata informazione, formazione e addestramento specifici agli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica. Sono tenuti inoltre a mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Fonte: G.U. 37 del 13 febbraio 2019
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