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La legge di conversione del «Decreto del Fare» (Decreto Legge 69/2013) aveva portato l’efficacia del DURC da 90 a 120 giorni, sia nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sia in materia di lavoro e di legislazione sociale.
Il provvedimento valeva anche per i lavori effettuati da soggetti privati, ma con un limite di tempo, come stabilito dall’articolo 31, comma 8 del Decreto del Fare che estendeva la validità del DURC a 120 giorni nell’ambito dei lavori privati, ma solo fino al 31 dicembre 2014.
Non essendo intervenuta alcuna Norma a prorogare questo termine la validità del DURC dall’01 gennaio 2015 avrà due scadenze diverse 90 giorni in ambito privato e 120 in quello pubblico.
L’INPS con messaggio numero 1864 del 16 marzo 2015 comunica che, a seguito della nota della Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05/03/2015, anche l’Istituto Previdenziale ha adeguato la validità del DURC per lavori edili per i soggetti privati, a 90 giorni con specifica dicitura per “i nuovi documenti”.