Il Decreto del Ministero dell’Interno del 12 aprile 2019 Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 è stato pubblicato lo scorso 23 aprile sulla Gazzetta Ufficiale n.95.
Le nuove disposizioni vanno a modificare le norme tecniche di prevenzione incendi con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare un corpo normativo articolato come è quello attuale, grazie a un nuovo approccio metodologico in linea col progresso tecnologico e gli standard diffusi a livello internazionale.
Si segnala che il Decreto porta alla sospensione del “doppio binario”: nella progettazione antincendio delle attività soggette a controllo dei VVF non sarà più consentita l’applicazione alternativa del D.M. 03-08-2015 “Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi” rispetto alle altre disposizioni vigenti in tema.
Dopo l’entrata in vigore del Decreto, il prossimo 20 ottobre 2019 l’applicazione del D.M. 03-08-2015 sarà obbligatoria per alcune delle attività indicate nell’allegato I al D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i., con alcune distinzioni.
Attività soggette all’applicazione:
Il Codice di Prevenzione Incendi si applica alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività indicate nell’allegato I al DPR n.151/2011 ai seguenti numeri:
- 9 (saldatura e taglio)
- 14 (officine o laboratori per la verniciatura)
- da 19 a 40, da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64 (attività produttive ed industriali in genere)
- 66 (alberghi, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini)
- 67 (scuole, ad esclusione degli asili nido)
- da 69 a 71 (vendita, depositi, aziende ed uffici)
- 73 (edifici usi terziari)
- 75 (autorimesse)
- 76 (tipografie, litografie)
Applicazione normative verticali “classiche”:
In alternativa alle norme tecniche, è possibile applicare le norme tecniche verticali classiche, per le seguenti attività:
- 66 (alberghi) ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
- 67 (scuole), ad esclusione degli asili nido;
- 69 (attività commerciali), limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
- 71 (aziende ed uffici con oltre 300 persone);
- 75 (autorimesse), con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.
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