Spesso si sente parlare di “Amianto, killer silenzioso” oppure “Amianto fibra killer che uccide otto italiani al giorno” o anche “L’Amianto uccide “….ma che cos’è l’amianto? E’ veramente pericoloso?
Fibra sottilissima, molto resistente meccanicamente e al calore, fu usata su larga scala sin dagli inizi del ‘900 in Italia nei più svariati settori (se ne stima l’impiego in non meno di 3000 prodotti commerciali: dai controsoffitti e coperture dei capannoni delle fabbriche alle piastrelle dei pavimenti, agli intonaci, camini, tubazioni, serbatoi e parapetti degli edifici, dai rivestimenti delle tubazioni che trasportano fluidi caldi alle guarnizioni di caldaie, forni e motori, dai rivestimenti dei pilastri d’acciaio e dell’interno scafo dei mezzi navali a quelli delle carrozze ferroviarie, dai guanti e presine da forno ai teli da stiro delle massaie, dagli innumerevoli prodotti cosmetici per signore ai giochi per bambini e così via), visto che ne avevamo in abbondanza e che le sue proprietà chimico – fisiche ne garantivano molteplici durevoli utilizzi.
Il prodotto più conosciuto era denominato “ETERNIT ”.
Il mondo scientifico ne conosceva l’estrema pericolosità sin dagli albori del suo impiego. La fibra sottilissima supera le nostre difese naturali e, come il pericolosissimo CoVid – 19, si annida negli alveoli polmonari provocando, con il tempo, una morte atroce. Ma solamente dopo che lo IARC ( l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) l’aveva inserito tra i prodotti certamente cancerogeni per l’uomo (Gruppo I) nel nostro paese ne furono vietati l’importazione, la lavorazione, la commercializzazione e l’impiego solo a partire dal 28 aprile 1993!
Che cosa deve fare quindi un avveduto datore di lavoro per tutelare la salute propria e dei propri dipendenti da questo pericolo ma, soprattutto, per evitare potenziali future richieste di risarcimento danni conseguenti anche ad incriminazioni penali?
Poiché l’art. 17 del Dec.to Leg.vo 812008 sancisce l’obbligo della “ ..valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 ( cd. DVR – Documento di valutazione dei rischi)” dovrà innanzi tutto provvedere ad individuare una figura, dotata di significativa esperienza in materia di amianto, in grado di poter individuare e mappare all’interno dei siti della sua azienda tutti i materiali potenzialmente contenenti amianto.
Una prima indagine potrà essere condotta visivamente, per poi passare nell’immediato a tecniche di verifica via via più sofisticate, con prelievi di campioni ed analisi specialistiche di laboratorio ed ambientali, anche per stabilire l’eventuale stato di degrado dei materiali sospetti ed il grado di inquinamento in atto negli ambienti di lavoro.
Al termine di un complesso di attività di ricerca e studio, lo specialista provvederà a redigere il documento obbligatorio di valutazione rischio amianto, che farà parte integrante del DVR.
In questo modo il Datore di lavoro sarà indirizzato verso le più opportune azioni di tutela della salute delle proprie maestranze:
- con l’individuazione e la nomina di un responsabile amianto per la propria azienda, adeguatamente preparato
- con l’adozione di idonee azioni mirate di contenimento o bonifica del rischio
- con l’adozione di opportuni DPI, azioni formative, informative e cautele operative rivolte tanto ai propri dipendenti quanto a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, opereranno all’interno della propria azienda con il rischio di venire a contatto con questo pericoloso materiale.
Vedremo successivamente quali possono essere le azioni che lo specialista in materia di amianto dovrà mettere in campo per eseguire una corretta diagnosi sui siti presi in esame .
Fonte: Ing. Roberto De Nard – Senior Consultant Contec AQS