La recente pubblicazione della Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo introduce una nuova modifica alla Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
In accordo con le Direttive precedenti [Direttiva (UE) 2017/2398 e Direttiva (UE) 2019/130], salgono a 24 le sostanze cancerogene da modificare o integrare negli allegati XLII “Elenco di sostanze, preparati e processi”e XLIII “Valori limiti di esposizione professionale” al D.Lgs. n. 81/2008.
Nello specifico ecco quali sono le sostanze indicate dalle Direttive e l’entrata in vigore e il limite di recepimento per le normative nazionali delle modifiche alla Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro:
Direttiva (UE) 2017/2398 – Entrata in vigore 16 gennaio 2018 – Recepimento 17 gennaio 2020
- Composti di cromo VI
- Fibre ceramiche refrattarie
- Polvere di silice cristallina respirabile
- Ossido di etilene
- Epossipropano
- Acrilammide
- Nitropropano
- Toluidina
- Butadiene
- Idrazina
- Bromoetilene
Direttiva (UE) 2019/130 – Entrata in vigore 20 febbraio 2019 – Recepimento 20 febbraio 2021
- Emissioni di gas di scarico dei motori diesel
- Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene
- Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore
- Tricloroetilene
- 4,4′- metilendianilina
- Epicloridrina
- Etilene dibromuro
- Etilene dicloruro
Direttiva (UE) 2019/983 – Entrata in vigore 10 luglio 2019 – Recepimento 11 luglio 2021
- Cadmio e suoi composti inorganici
- Berillio e composti inorganici del berillio
- Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell’arsenico
- Formaldeide
- 4,4′-metilene-bis (2 cloroanilina)
Particolare attenzione è bene dedicarla alle maggiori novità inserite dalla Direttiva (UE) 2019/130 – Entrata in vigore 20 febbraio 2019 – Recepimento 20 febbraio 2021
- Inserimento dell’art. 13 bis – Accordi delle parti sociali – “Gli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi nell’ambito della presente direttiva sono elencati nel sito web dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). L’elenco è aggiornato periodicamente.”;
- all’allegato I – Elenco di sostanze, preparati e procedimenti – sono aggiunti i lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore e i lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel;
- l’allegato III – Valori limite ed altre disposizioni direttamente connesse – è sostituito integralmente dal testo che figura nell’allegato alla direttiva stessa consultabile qui .
La modifica alla Direttiva 2004/37/CE, dovrà essere recepita nel D.Lgs. 81/2008 entro il 20 febbraio 2021 e andrà a modificare/integrare il capo II e gli Allegati XLII e XLIII.
Fonte: EUR – Lex