Dispositivi di Protezione Individuale: nuove indicazioni per fabbricanti, distributori e utilizzatori
Lo scorso 14 Febbraio 2019 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il D.Lgs. 17/2019 relativo all’Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Il provvedimento, introdotto in adeguamento al Regolamento 2016/425 in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI), apporta alcune modifiche alla normativa nazionale.
Entrato ufficialmente in vigore il 12 Marzo 2019, il decreto modifica l’art. 74 comma 1 del Testo Unico della salute e della sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08, richiamando direttamente le indicazioni del Regolamento 2016/425/UE in luogo della legislazione nazionale.
Il decreto, rivolto in primo luogo ai fabbricanti e commercianti dei dispositivi, stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da commercializzare, nonché detta i criteri per la loro commercializzazione all’interno dell’Unione, tenuto conto del mercato comune, non solo nazionale, in cui spesso le aziende si trovano ad operare.
Leggi il testo del D.Lgs 17/2019
Consulta il Regolamento (UE) n. 2016/425
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