In caso di Delega di funzioni è fondamentale assicurare il corretto trasferimento di obblighi e funzioni per garantire un efficace sistema della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs81/08 – ha introdotto formalmente la possibilità del datore di lavoro di delegare gli obblighi, posti a suo carico dalla normativa antinfortunistica, e le relative responsabilità.
Attraverso lo strumento della delega il datore di lavoro trasferisce poteri organizzativi e gestionali con l’obiettivo di assicurare una migliore attuazione degli specifici obblighi di legge e garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dell’unità produttiva di riferimento.
La posizione di datore di lavoro non può essere delegata integralmente, ma tra i diversi obblighi ne sono stati individuati due non delegabili:
- la Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- la Valutazione dei Rischi dell’unità produttiva
L’art. 16 D. Lgs. 81/2008 inoltre indica precisi requisiti formali e sostanziali affinché la delega di funzioni sia valida ai fini del trasferimento delle responsabilità.
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Lo strumento della Delega di funzioni in ambito Salute e Sicurezza sul lavoro