La responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio sul posto di lavoro è al centro della Circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL.
Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti
Il documento conferma che l’astensione dal lavoro a causa del contagio da COVID-19 sia riconosciuta quale infortunio assicurato dall’INAIL e che non determini alcun presupposto per individuare una responsabilità civile o penale ai danni dell’azienda.
Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, non comportando maggiori oneri per le imprese.
La ragionevole probabilità è il giudizio su cui si fonda il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, ma non c’è correlazione diretta con la valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.
L’impossibilità di pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero contribuisce a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del profilo assicurativo da quello degli accertamenti giudiziari.
Fonte: INAIL