In caso di violazione dei requisiti di sistemazione del carico viene considerata la responsabilità dei vari soggetti della filiera dell’autotrasporto: in prima battuta il caricatore e in casi specifici il vettore, il committente e il proprietario della merce
La Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha recentemente diffuso una Circolare – Circ. n. 300/A/9133/19/108/5/1 – indirizzata agli organi di Polizia e contenente indicazioni operative per i controlli sul carico dei veicoli industriali, identificando sanzioni e corresponsabilità del caricatore.
La Circolare ha finalità di chiarimento in merito ad alcuni aspetti attuati dal Decreto del ministero dei Trasporti numero 215/2017 e di lettura omogenea in tutta l’Unione Europa delle disposizioni relative ai controlli sul fissaggio del carico dei veicoli industriali con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
I temi affrontati nella circolare sono:
- Corretta sistemazione del carico, per evitarne la fuoriuscita dal vano o addirittura il ribaltamento del veicolo
- Soggetti incaricati dei controlli e delle sanzioni: oltre agli ispettori del ministero dei Trasporti, anche gli agenti della Polizia stradale possono contestare una violazione, individuata da carenze macroscopiche (es. “carico disposto su un lato e non bilanciato, assenza di cinghie o catene dove previste, cinghie o catene prive di etichetta di omologazione o etichette non leggibili”)
- Violazioni al Codice della Strada e verifica della responsabilità degli altri soggetti della filiera dell’autotrasporto, a partire dal caricatore che può escludere la propria responsabilità qualora compili una corretta check list conforme ai protocolli del carico secondo la norma UNI EN 12195-1
- Perdita del carico in caso d’incidente stradale e acquisizione di documentazione fotografica e descrittiva dettagliata dello stato della merce e dei sistemi adottati per l’ancoraggio.
Fonte: Trasporto Europa